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Un
soggetto che svolge attività imprenditoriale è oggettivamente gravato da così
tanti obblighi che spesso non è realisticamente in grado di controllare e
gestire in prima persona tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico,
soprattutto se si considera la crescente specializzazione richiesta per
adempiere correttamente alle molteplici incombenze previste dalla normativa.
Vi
è tuttavia la possibilità che l’imprenditore deleghi ad un altro soggetto gli
obblighi gravanti su di lui, con
conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia,
con trasferimento delle responsabilità. Come e quando questo è
possibile?
Il processo a fanghi attivi è
una delle tecnologie più diffuse di depurazione delle acque reflue per la rimozione di BOD, azoto e fosforo. Tuttavia,
anche se la tecnica e gli impianti sono ormai consolidati, non è raro avere
problemi di cattivo funzionamento della depurazione a causa di vere e proprie patologie dei fanghi. Una di queste è causa dei
problemi di sedimentabilità del fango attivo ed ostacola il
raggiungimento di una corretta depurazione del refluo in uscita dall’impianto: si
chiama bulking! Cos’è e come
diagnosticarlo?
Quando bisogna procedere ad
attività di accertamento analitico per verificare una potenziale
contaminazione, uno dei primi passi che in genere viene compiuto consiste nel
prelievo e analisi chimica di suolo sulla porzione di area interessata
dall’evento di contaminazione, con lo scopo di accertare se sono state superate
le concentrazioni soglia. Il problema parte da qui: la normativa ambientale
(D.Lgs. 152/06 e smi), infatti, non ha stabilito valori limite di
concentrazione per tutte le possibili sostanze che possono inquinare un sito,
ma ha indicato solo i valori limite di quelle sostanze ritenute maggiormente
presenti nei suoli contaminati, poiché connesse a molteplici tipologie di
attività industriali. Pertanto è possibile ritrovarsi di fronte ad un
inquinamento causato da una sostanza per la quale non è stata stabilita alcuna
concentrazione massima da rispettare. Cosa fare in questi casi? L'assenza del
valore limite è una concessione ad inquinare?
Certificato di avvenuto smaltimento: il produttore tra l’incudine
e il martello
Sempre
più spesso i rifiuti, per essere smaltiti, vengono affidati a impianti di
stoccaggio intermedi (i c.d. depositi preliminari D15 o le operazioni
autorizzate D14 o D13). In questo caso, oltre la IV copia del formulario, il
produttore deve accertarsi anche di ricevere il c.d. certificato di avvenuto
smaltimento, rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di
smaltimento da D1 a D12.
La modalità di gestione del
certificato deve però essere definita da un Decreto Ministeriale che al momento
ancora non esiste. Cosa può fare il produttore per cautelarsi e mettersi al
riparo da eventuali gestioni illecite?
Sanzioni penali anche
per gli impianti già autorizzati
1) Dovete sostituire un
macchinario, un’apparecchiatura o un impianto?
2) Il vostro ciclo produttivo
deve cambiare per sopravvenute esigenze di mercato?
3) Dovete installare un nuovo impianto di abbattimento delle
emissioni o cambiarne le condizioni di marcia?
4) Dovete trasferire il vostro
impianto in un altro luogo?
5) Avete avuto una nuova
opportunità di mercato ed è necessario acquistare una nuova materia prima o
aumentare il consumo di quelle già utilizzate?
6) Dovete avviare una nuova
campagna di produzione su un impianto già esistente?
Se
la vostra azienda si ritrova in uno di questi casi, è importante sapere che, prima di procedere ad una di
queste modifiche, anche se gli
impianti sono già autorizzati alle emissioni in atmosfera, occorre
dotarsi di una nuova autorizzazione aggiornata, al fine di evitare che un Organo di Controllo rilevi
difformità sanzionabili penalmente.
Cosa
sono le piattaforme convenzionate Conai?Le
imprese che devono smaltire gli imballaggi
a fine vita sono tenute a pagare il costo di smaltimento?
Il
sistema CONAI si fa garante dell’avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
proveniente dalla
raccolta differenziata urbana, tramite i consorzi di filiera, che in collaborazione
con Conai, hanno creato una rete di piattaforme presso le quali le imprese
possono conferire gratuitamente i propri rifiuti di imballaggio, senza
oneri di smaltimento/recupero.
Captazione: il primo passo per un buon abbattimento
La maggior parte dei
processi industriali rilascia nell’ambiente di lavoro sostanze o composti
chimici che è necessario asportare, abbattere e convogliare all’esterno. Spesso
nella scelta degli impianti di trattamento delle emissioni ci si concentra solo
sulla tecnologia di abbattimento degli inquinanti ritenuta più adeguata
(carboni attivi, combustore termico, combustore catalitico, rotoconcentratore e
così via) ponendo, invece, poca attenzione alla scelta degli altri elementi che
compongono l’impianto e che hanno un ruolo determinante per l’efficacia
dell’intero sistema. Uno di questi elementi è senza dubbio il sistema di
captazione.
Una
captazione realizzata con la
semplice installazione di generica
carpenteria metallica abbinata ad un ventilatore
talvolta anche sovradimensionato, mal riesce nel raggiungimento dell’obiettivo
di realizzare un sistema che sia realmente efficace nel ridurre l’esposizione
professionale dei lavoratori e i
rischi di sanzione del datore di lavoro; mentre un buon sistema di captazione consente di abbassare la
concentrazione degli inquinanti nell’ambiente di lavoro,
conseguendo il rispetto dei valori limite di esposizione.
Dove tenere il registro di C/S
dei rifiuti: un po’ di chiarezza
Non è una novità per molti che i
soggetti identificati all’art. 183, comma 3 del DLgs 152/06 (come modificato
dal DLgs 4/2008), incluse le imprese produttrici, abbiano l’obbligo di tenere
un registro dei rifiuti su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche
quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
Ciò su cui qualcuno registra forse
ancora qualche incertezza è il luogo dove tenere i registri.
Gli oli usati, in quanto
rifiuti, sono soggetti alla tenuta
di un registro, da compilarsi ogni
volta che l’olio usato viene prodotto (carico) o viene conferito a terzi
autorizzati al trasporto e trattamento (scarico). Nel corso degli anni, a causa
dellla difficile convivenza di una
serie di normative poco omogenee e, per certi aspetti, controverse e
ridondanti, si è creata confusione su quale sia attualmente il registro da
tenere, se quello degli oli usati o quello di carico e scarico dei rifiuti.
I principi rivoluzionari del testo unico ambientale
Alcune tipologie di
imprese, per la
natura stessa della
loro attività, possono essere soggette ad eventi di contaminazione del suolo
per perdite o sversamenti, nonostante adottino misure preventive, adeguati
sistemi di controllo e tecnologie all’avanguardia. La normativa sulle bonifiche
dettata dal Dlgs. 152/06 e smi ha fortemente rielaborato
la
disciplina regolata
in precedenza dal Decreto Ronchi, modificando alcuni contenuti anche in modo
radicale e creando, sin da subito, molte problematiche applicative. Cosa deve
fare e verificare un’impresa che si ritrovi a dover fronteggiare eventi di
potenziale contaminazione? Qual’è l’approccio più corretto dal punto di vista
tecnico-amministrativo? Quando è realmente necessario e obbligatorio procedere
con gli interventi di bonifica?
Nelle tecnologie di scrubbing ad umido, in seguito alla rimozione degli inquinanti è necessario anche rimuovere
eventuali goccioline residue (che contengono sostanze inquinanti) dalla corrente di uscita prima di inviarla al camino. A tale scopo si inserisce un dispositivo nell'impianto che ha il compito di favorire la separazione delle gocce di
liquido trascinate dalla
corrente gassosa.
L’utilizzo dei sistemi a spruzzo nei processi di
applicazione delle resine è una delle parti più delicate del processo di
produzione, dal punto di vista ambientale, per le emissioni di COV (composti organici volatili). Con i sistemi a spruzzo controllato è possibile ridurre il fenomeno di overspray diminuendo,
così, le particelle di materiale perse e minimizzando le emissioni.
Per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ci
sono sempre stati ampi dibattiti, sia a livello comunitario che nazionale, sulla modalità di attribuzione delle caratteristiche di
pericolo e di cancerogenicità. Ora, dopo le lunghe attese sui necessari
sviluppi normativi in materia, con la
pubblicazione sulla G.U. n. 49 del
28.02.2009 della Legge n. 13 del
27/02/09, di conversione in legge del DL 208/2008, sembra che si metta fine alle
incertezze.
Le acque meteoriche di dilavamento
possono essere contaminate se ricadenti su suolo dove si svolge un’attività
produttiva e possono determinare un rilevante impatto negativo sulla qualità del corpo idrico
ricettore.
Con Legge 13/2009, di conversione del decreto legge n. 208/2008, è stata modificata per la quinta volta la
data di scadenza per l'applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica stabiliti dal DLgs. 36/2003.
Dopo aver fissato il termine originario al 16 luglio 2005 con DLgs
36/2003 e aver prorogato per la
prima volta la scadenza al 31
dicembre 2005, il legislatore non è
mai mancato all’appuntamento fatidico, prolungando puntualmente, ogni anno, il termine
di adeguamento di ulteriori 12 mesi, fino ad arrivare all’ultimo rinvio al 30 giugno 2009.
Benché la
proroga in questione non sia nuova, non mancano, tuttavia, gli equivoci e le interpretazioni
estensive che allontanano produttori e gestori dalla
corretta applicazione delle disposizioni transitorie.
La disidratazione
di un fango di depurazione rappresenta un’operazione di tipo fisico impiegata
per ridurre il contenuto di acqua dei fanghi. L’apparecchiatura
di disidratazione più idonea viene individuata sulla
base della tipologia del fango,
delle caratteristiche dei prodotti disidratanti (spesso indispensabili), degli
spazi a disposizione e dell’entità della
problematica “odori”.
Come noto ai più, una delle pratiche
maggiormente ricorrenti nell’attività di gestione dei rifiuti di molte imprese
produttrici, è quella di raccogliere,
per comodità operativa, tutti insieme nello stesso cassone (scarrabile), i rifiuti
di imballaggio di ogni genere. Tale pratica è corretta? La Corte di giustizia Europea, lo scorso
mese di dicembre, ha fornito una risposta chiara sull’argomento.
I rifiuti
costituiti da imballaggi sporchi di sostanze pericolose (p.es.: imballaggi
sporchi di vernici a solventi) o contaminati da tali sostanze devono essere
sempre classificati come pericolosi oppure la pericolosità va stabilita in base
ai risultati di analisi chimiche?
E’ vero che devo classificare con il codice CER 150110 qualsiasi
tipologia di imballaggio etichettato con i simboli di pericolosità del prodotto
che ha contenuto, indipendentemente dalla presenza o meno di effettiva
contaminazione?
La
questione non è di poco conto visto che classificare come pericoloso un
rifiuto che non lo è, comporta costi inopportuni per l’impresa che lo produce;
viceversa, dichiarare la
non pericolosità di un rifiuto che contiene sostanze pericolose, rende il
produttore passibile di sanzioni.
Nell’attività amministrativa,
si verifica, talvolta, che le istanze formulate
dalle imprese siano decise con estremo ritardo o non siano decise affatto. A
quanti imprenditori questo è noto…
A qualcuno è capitato di
ottenere risposta anche dopo più di 10 lunghi anni.La
macchina amministrativa marcia spesso con fatica a danno delle imprese ed in particolare l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni sembra, in un gran numero di casi, una sorta
di missione impossibile. Gli imprenditori, ignari dei propri diritti, si
ritrovano così qualche volta a dover subire passivamente le decisioni delle
Autorità Competenti o le non-decisioni quando le richieste dell’impresa cadono
nel dimenticatoio… Quali sono i tempi e le procedure che la
Pubblica Amministrazione preposta al rilascio
del provvedimento deve rispettare? Cosa ha previsto la
legge in caso di silenzio? Come comportarsi secondo le regole del buon senso?
La normativa in
tema di acque reflue ha visto l’avvicendarsi di diverse disposizioni negli
anni, sia di matrice comunitaria che nazionale, che hanno creato non pochi
problemi interpretativi sotto diversi aspetti. In sede comunitaria si registra la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, direttiva dettata nell’ambito di un rafforzamento
della tutela
ambientale, prescrivendo all’uopo specifiche disposizioni (anche in ordine ai
diversi soggetti passivi interessati) e contestualmente prevedendo una serie di
termini di attuazione per permettere agli Stati membri l’adeguamento a quanto
predisposto in sede comunitaria.
Non sarà un contratto di fornitura a dispensare il produttore dalle sue
responsabilità
Spesso informazioni parziali o errate
convinzioni portano il produttore/detentore del rifiuto a trascurare la
responsabilità connessa alla
compilazione
del formulario.
E’ nota a tutti la
prassi ormai diffusa secondo la
quale questo importante documento di trasporto viene compilato
dal trasportatore come servizio incluso nel contratto di acquisto. Qualcuno è
indotto a pensare che il trasportatore, soprattutto in virtù di tali contratti
(pur necessari per assicurare i corrispettivi economici), possa sostituirsi al
produttore (affidatario del servizio) il quale è, in questo modo, certo di essere libero da
colpe o responsabilità anche relativamente
alla compilazione
del formulario.
Ma come stanno veramente le cose? Chi deve compilare
il formulario?
Che valore ha lacontrofirma del trasportatore? Il produttore
può ritenersi esonerato da responsabilità in ordine alla compilazione?
I codici CER assegnati ad uno
stesso rifiuto evidenziano spesso una certa disomogeneità. Una parte delle incongruenze
che si riscontrano va certamente attribuita alle difficoltà oggettive insite
nel compito di attribuzione del codice non sempre certo ed univoco, ma un’altra
parte è talvolta riconducibile a difetti di valutazione tecnica ed
interpretazione normativa. Questo genera spesso un disordine e una confusione
che non aiuta il produttore al corretto adempimento dei propri obblighi. Eppure
il Catalogo CER dovrebbe essere una nomenclatura
di riferimento con una terminologia comune per tutta la
Comunità Europea... Tentiamo allora di fare un
po’ di chiarezza sul tema, indicando come codificare correttamente i rifiuti ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e quali sono gli errori da evitare.
L’interesse
per la
digestione anaerobica delle biomasse e la produzione energetica deve fare i conti anche con una corretta gestione
ambientale tecnico-normativa per non incorrere nelle violazioni
delle leggi che regolamentano
la
materia e poter cogliere opportunità di risparmio economico e semplificazione
amministrativa.
Come interpretare correttamente le principali norme applicabili in campo
ambientale al comparto Biogas? Come è possibile semplificare ed
ottimizzare la
gestione delle emissioni in atmosfera prodotte dall’impianto?
Un'interpretazione “troppo restrittiva” della
definizione di rifiuto spesso impone alle aziende costi superflui ed elevati
privando dell’opportunità di far entrare un materiale nel circuito economico; mentre
un'interpretazione “troppo rilassata” può tradursi in danni ambientali e pesanti
conseguenze sanzionatorie. Esiste una linea di demarcazione tra due distinte situazioni
giuridiche: rifiuto e sottoprodotto. Come fare a riconoscerla?