16 Febbraio 2009, Studio Kemis
L'ennesima proroga
Con Legge 13/2009, di conversione del decreto legge n. 208/2008, è stata modificata per la quinta volta la
data di scadenza per l'applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica stabiliti dal DLgs. 36/2003.
Dopo aver fissato il termine originario al 16 luglio 2005 con DLgs
36/2003 e aver prorogato per la
prima volta la scadenza al 31
dicembre 2005, il legislatore non è
mai mancato all’appuntamento fatidico, prolungando puntualmente, ogni anno, il termine
di adeguamento di ulteriori 12 mesi, fino ad arrivare all’ultimo rinvio al 30 giugno 2009.
Benché la
proroga in questione non sia nuova, non mancano, tuttavia, gli equivoci e le interpretazioni
estensive che allontanano produttori e gestori dalla
corretta applicazione delle disposizioni transitorie.
In virtù della proroga, fino al 30 giugno 2009:
1) le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003 (data di entrata in
vigore del D.lgs. 36/2003) possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono
state autorizzate in base alla
precedente disciplina contenuta nella
Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, comma 1,
D.Lgs. 36/2003 così come modificato per effetto della
legge 208/2008);
2) le nuove discariche, pur se autorizzate successivamente alla data del 27 marzo 2003, potranno ricevere i
rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio
1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003, così come modificati per
effetto dela legge 208/2008).
In particolare, la suddivisione delle discariche in diverse
tipologie è stata completamente rivista dal Dlgs 36/2003, rispetto a quanto
disposto dalla precedente Delibera
Interministeriale del 1984, per cui:
- possono essere accettati nelle discariche per rifiuti inerti, i
rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad
esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, vetri, rocce,
etc;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti
precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio, rifiuti
solidi urbani e assimilati) e II
categoria, tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente
avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio,
rifiuti tossici e nocivi).
Cosa vuol dire?
Per capire cosa comporta la
proroga e, soprattutto, chi e cosa riguarda, vogliamo fare riferimento ad
alcuni elementi che caratterizzano il decreto Dlgs 36/2003 e il suo decreto di
attuazione D.M. del 3 agosto 2005, che stentano a decollare
in pieno.
Partiamo dal test
di cessione
I D.Lgs. 36/2003 e D.M. 3 agosto 2005 regolano
rispettivamente la disciplina sulle
discariche e i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Con essi sono
stati introdotti limiti più severi sulle concentrazioni da rispettare per consentire
lo smaltimento.
Ai sensi di queste due “nuove” normative, i rifiuti, per poter essere
ammessi in discarica, devono risultare perfettamente conformi ai criteri di
ammissibilità della corrispondente
categoria (inerti, pericolosi o non pericolosi), ovvero, in particolare, sottoposti a test di cessione, devono
presentare un eluato conforme ai limiti che il decreto ha stabilito per
ciascuna categoria di discarica.
La differenza sul
test di cessione rispetto alla
“vecchia” delibera
Il test di cessione da eseguire ai sensi
del D.M. 03/08/2005 (emanato in attuazione del Dlgs. 36/2003), deve essere
condotto in acqua deionizzata e i limiti sono quelli stabiliti da questo stesso
decreto. Secondo la vecchia delibera
del 1984, invece, per l’accettabilità dei rifiuti in discarica che venivano classificate di tipo B (attualmente confluite nella categoria “discarica per rifiuti non pericolosi”),
le prove di cessione devono essere eseguite in acido acetico e i limiti di accettabilità
sono quelli previsti dalla tabella A della
legge n. 319/1976 (nota come Legge Merli e abrogata nel 1999).
La proroga sull’entrata in vigore del
nuovo regime comporta che questi “vecchi” criteri di ammissibilità resteranno
in vigore fino al 30 giugno 2009. Pertanto il produttore (ovvero il laboratorio incaricato) deve eseguire, per quanto
riguarda il test di cessione, la
prova in acido acetico sia per il conferimento nelle “vecchie” discariche che
nelle “nuove”.
Tuttavia non tutti
sanno che…
Per le discariche “vecchie” i nuovi
criteri di ammissibilità sono comunque applicabili, nonostante la proroga, se richiamati dal provvedimento di
approvazione del piano di adeguamento.
Attenzione al
piano di adeguamento
Ricordiamo che, a norma del comma 3 dell’art 17, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (cioè entro il 27 settembre 2003), il
gestore della discarica aveva
l’obbligo di presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle nuove disposizioni che erano state
introdotte dal D.Lgs. 36/03.
Se l’autorità competente approvava il
piano di adeguamento, nel provvedimento fissava i lavori
da eseguire per l’adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale
per l'ultimazione, definendo anche la
classificazione della discarica in una delle nuove categorie. Se,
invece, non approvava il piano di adeguamento, l’autorità competente doveva
prescrivere modalità e tempi di chiusura della
discarica.
Orbene, se l'autorità competente ha
approvato il piano di adeguamento con prescrizioni che fanno riferimento ai
nuovi criteri, il gestore/titolare
non può continuare a gestire la discarica
secondo i previgenti criteri di ammissibilità e, tra i vari obblighi, sarà
quindi anche tenuto ad accettare i rifiuti sulla
base dei “nuovi” test di cessione (in acqua deionizzata, per intenderci).
La Corte di
Cassazione ha puntualizzato e chiarito
A fugare ogni sorta di dubbio sull’applicazione
del regime transitorio previsto dall’art. 17 del DLgs 36/2003, la
Cassazione Penale, con sentenza n. 37559 del 3 ottobre 2008,
è intervenuta a mettere ordine nelle diverse interpretazioni.
La sentenza in questione ha, infatti, chiarito che la proroga di cui si parla
non ha alcuna incidenza sul termine semestrale previsto per la presentazione del piano di adeguamento.
Pertanto, per quanto riguarda le
discariche preesistenti, la facoltà
di continuare a ricevere rifiuti secondo le condizioni e i limiti previsti nella autorizzazione già ottenuta, non esclude né
l'obbligo di presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla nuova disciplina, né l'obbligo di rispettare il
piano di adeguamento approvato dall'autorità competente con le relative prescrizioni. E' ovvio, afferma la Corte, che questo piano e queste prescrizioni
possono, e anzi generalmente debbono, riferirsi anche ai nuovi divieti e ai
nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che il D.Lgs. 36/2003
e il D.M. del 3.8.2005 hanno introdotto per conformare la
disciplina ai più stringenti parametri ambientali della
direttiva 1999/31/CE. La Corte aggiunge anche che quando il legislatore nazionale prescrive un piano di “adeguamento”
intende conformare gradualmente l'esercizio della
discarica proprio ai nuovi e più restrittivi criteri di ammissibilità:
altrimenti non avrebbe alcun senso adottare il termine “adeguamento”.
In definitiva:
Sino al 30/06/2009, la disciplina sui requisiti di ammissibilità
introdotta dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.M. 3.8.2005 non è direttamente
applicabile né per le discariche nuove né per le discariche preesistenti.
Tuttavia la stessa disciplina è
indirettamente applicabile per le discariche preesistenti nella misura in cui sia stata richiamata dal
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento transitorio. Pertanto,
integra il reato di cui all’art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/06, la condotta del gestore della
discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento.
Passiamo alla caratterizzazione di base del produttore:
obbligatoria con o senza proroga
C’è chi sostiene che fino al 30 giugno 2009 i rifiuti possano essere
accettati in discarica anche senza la
caratterizzazione di base, perché questa è prevista come obbligatoria per il
produttore dai D.Lgs 36/2003 e D.M. 03/05/2005 che entreranno in vigore, per
effetto della proroga, solo il 1 luglio 2009.
In realtà, si ritiene che questa tesi non sia corretta e che la proroga sino alla
suddetta data riguardi solo la
disciplina sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (articoli 5,
6, 7 e 8 Dm 3 agosto 2005) e non anche quelli relativi
alla caratterizzazione di base
(articolo 2, Dm 3 agosto 2005) che è, invece, obbligatoria per la classificazione
dei rifiuti in pericolosi o non.
Anche la
Corte, nella sentenza suindicata,
afferma che, salvo per la parte relativa ai requisiti di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, la disciplina dettata dal
D.Lgs. 36/2003 è in vigore senza alcuna proroga.
Cosa devono fare
produttore e gestore
In virtù di quanto detto, il
produttore, al fine di determinare l'ammissibilità dei
rifiuti in ciascuna categoria di discarica (così come definite dall'art. 4 del
Dlgs. 36/2003) è tenuto a determinare le caratteristiche dei rifiuti attraverso
la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Questa
caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento in
discarica e ogni qual volta intervenga una variazione significativa del
processo che origina i rifiuti. In ogni caso deve essere eseguita almeno una
volta all'anno. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti,
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una
categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. In caso contrario, la mancata conformità ai criteri comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
Successivamente,
i rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della
caratterizzazione di base sono sottoposti dal gestore alla
verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa
categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal decreto.
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