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Come classificare i rifiuti contenenti idrocarburi: la fine di un annoso dibattito
17 Marzo 2009, Studio Kemis
La
Legge 13/09 conferma il metodo dei “markers”
Per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ci
sono sempre stati ampi dibattiti, sia a livello comunitario che nazionale, sulla modalità di attribuzione delle caratteristiche di
pericolo e di cancerogenicità. Ora, dopo le lunghe attese sui necessari
sviluppi normativi in materia, con la
pubblicazione sulla G.U. n. 49 del
28.02.2009 della Legge n. 13 del
27/02/09, di conversione in legge del DL 208/2008, sembra che si metta fine alle
incertezze.
Un
passo alla volta
In effetti sono ancora diversi gli aspetti da approfondire in
materia, primo fra tutti quello dei metodi analitici da utilizzare per la rilevazione degli idrocarburi durante gli
accertamenti chimici di laboratorio.
Ma almeno un passo è stato fatto! Cominciando a dare una veste legislativa ad un problema così delicato, non si potrà
più discutere di argomenti così importanti, come il pericolo per la salute e per l'ambiente, creandosi l’alibi di
dettami assenti, incerti o diversamente interpretabili. D’altro canto il
principio di cautela poteva essere condivisibile,
ma pur sempre fino a un certo punto. Personalmente infatti non si è mai pensato
che si potesse richiamare tale principio, in generale, per classificare sempre come pericoloso un rifiuto e, in
particolare, per classificare sempre come cancerogeno un rifiuto contenente
idrocarburi.
Le
applicazioni estensive del principio di precauzione
Non si vuole affermare che non sia corretto usare la prudenza nella
classificazione di un rifiuto
potenzialmente pericoloso, atteggiamento anzi saggio e doveroso da parte di chi deve
operare con scienza e coscienza, ma certamente non si può negare che
applicazioni estensive del principio di precauzione, utilizzato talvolta a
dismisura da alcuni operatori del settore, possono compromettere l’oggettività
della valutazione del problema e dei
suoi rischi e soffrono di un certo margine di discrezionalità. Questo non può
ritenersi accettabile nel mondo della
scienza e dello sviluppo sostenibile delle imprese, in quanto non si può
ammettere che ciò che vale per un tecnico non valga per un altro e lo stesso
rifiuto che sia pericoloso per un’ impresa non lo sia per un’altra.
Ma
veniamo al problema idrocarburi Esistono in natura varie
miscele di idrocarburi, con caratteri fisici e chimici molto diversi tra loro. Il
fatto che alla categoria idrocarburi,
sia leggeri che pesanti, appartengano centinaia di composti e frazioni organiche
con pesi molecolari e classificazioni di pericolosità molto diverse, rende
oggettivamente complicata l'attribuzione della
pericolosità ad un rifiuto che contenga tale tipologia di inquinante. Tale
difficoltà, rendendo il compito di classificazione
tutt'altro che immediato, spesso non ha consentito giudizi incontestabili nemmeno
al tecnico più attento ed esperto.
La Direttiva
91/689/CEE e la Decisione
2000/532/CE
Secondo la Direttiva 91/689/CEE i rifiuti pericolosi sono
quelli precisati in un elenco basato sugli allegati I e II della direttiva stessa e sono tali se possiedono almeno
una delle caratteristiche elencate nell'allegato III (da H1 a H14). L’allegato
II, che indica i costituenti cherendono pericolosi i rifiuti elencati nell’allegato I, riporta,
tra i composti, gli idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o
solforati.
La Decisione
2000/532/CE, che contiene l’elenco dei codici CER entrati in vigore il 1°
gennaio 2002, prevede, all’art. 2, che i rifiuti classificati
come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell’allegato III
della direttiva 91/689/CEE (da H1 a
H14) e, in riferimento al codice H7, contenga una sostanza riconosciuta come
cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≤ 0,1% e/o una sostanza
riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≤ 1%.
Il punto
nodale della questione
Gran parte degli oli
minerali possono essere, potenzialmente, classificati
come sostanze “cancerogene” di categoria 1 e 2 con frase di rischio R45; ma non
tutte le sostanze idrocarburiche sono di origine minerale e non tutti gli
idrocarburi sono cancerogeni.
Orbene, va da sé che il
problema non si pone se la
concentrazione totale degli idrocarburi risulta inferiore a 0,1% (per le
sostanze di categoria 1 o 2). In tal caso, infatti, il rifiuto non può essere
considerato pericoloso, anche quando tutti gli idrocarburi in esso contenuti siano
cancerogeni (resta ovviamente fermo l’obbligo di verificare anche gli altri
requisiti previsti dalla direttiva
2000/532/CE). L’attenzione si concentra invece nel capire come verificare la cancerogenicità del rifiuto contaminato da
idrocarburi e assegnare correttamente il codice di pericolo H7-cancerogeno, se la concentrazione totale dell’inquinante è superiore
al valore limite 0,1%, ovvero 1.000 ppm.
Veniamo
dunque al supporto degli organi tecnici offerto in questi anni
Per esaminare il tema e
capire anche le eventuali novità apportate dalla
legge di conversione del DL 208/2008, richiamiamo brevemente i pareri ufficiali ed autorevoli espressi
sulla questione, nel corso degli
anni.
L’ARPA Veneto, già nel 2006,
elaborava una proposta per i criteri
da adottare nella classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi,
sulla base della
quale venivano successivamente richiesti pareri ad APAT e ISS, i massimi organi
tecnici nazionali, nonché a Ministero dell’Ambiente e Direzione Generale
Commissione Europea.
Il Parere di APAT
– 08/06/2006
In assenza di una
specifica disposizione normativa in materia, l’APAT suggeriva di adottare le
modalità tecniche seguite dall’Agenzia ambientale del Regno Unito (EA UK), ovvero
condivideva l’approccio che
prevedeva la ricerca nell’olio
contaminante di specifici
marker di cancerogenicità. Con nota del 08/06/2006, l’APAT precisava che: “Relativamente al parametro generico di idrocarburi ai
fini della verifica della pericolosità (in termini di potenziale
cancerogenicità) del rifiuto contaminato da idrocarburi per il quale non sia
possibile conoscere, puntualmente, l’attività che lo ha generato e, quindi la natura dell’olio contaminante è da individuarsi
nel superamento del valore limite dello 0,1%. Si assume che se la concentrazione totale di idrocarburi in un
rifiuto risulta superiore allo 0,1% e la
concentrazione di uno dei marker ricercati è superiore, nell’olio, al suo
valore di soglia (0,005%, 50 ppm, nel caso del benzo[a]pirene) il rifiuto è da considerarsi
pericoloso”.
E’ da notare come ai
fini dell’attribuzione della
pericolosità, la concentrazione
limite del marker era, secondo l’APAT, da riferirsi alla
sola frazione idrocarburica e non al
rifiuto nel suo complesso.
Il parere della Commissione Europea – 09/06/2006
In data 9-6-2006, interpellata dalla
Regione Veneto per un parere, la Commissione Europea
rispondeva che è consigliabile mantenere l’approccio orientato al principio di
precauzione, ovvero classificare i
rifiuti come cancerogeni se la
concentrazione degli idrocarburi è superiore o uguale allo 0,1%, piuttosto che
ricorrere al sistema dei cosiddetti “marker”.
Il Parere
dell’ ISS – 05/07/2006
L’ISS, discordando da APAT e
dalla Commissione Europea, con nota n.
0036565/2006, riteneva eccessivamente conservativa l’applicazione del valore di
1000 ppm (0.1%) di idrocarburi come limite per la
classificazione del rifiuto come cancerogeno.
Tale approccio avrebbe implicato infatti che tutti gli idrocarburi,
indipendentemente dalla loro
composizione e provenienza, fossero da considerare cancerogeni. L’ISS riteneva invece
che la classificazione
di un rifiuto industriale come cancerogeno, laddove
in tale rifiuto siano presenti residui di idrocarburi, dovesse essere
effettuata determinando nel rifiuto la
presenza di marker cancerogeni bassobollenti, con particolare
riferimento quindi agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Con il termine IPA si
identifica una classe di numerosi
composti organici (circa 500) tutti caratterizzati strutturalmente dalla presenza di due o più anelli aromatici condensati
fra loro.
Contrariamente a ciò che
accade per il benzene, in cui tutti i sei atomi di carbonio hanno uguale reattività,
negli idrocarburi policiclici aromatici le posizioni hanno differente reattività
e la differenza aumenta all’aumentare
del numero di anelli condensati. Le posizioni relative
di tali anelli svolgono un ruolo importante nel determinare il livello di potenzialità
cancerogena.
Per quanto riguarda i marker
di cancerogenesi, secondo l’ISS l’indagine analitica doveva essere estesa ai
sette idrocarburi policiclici aromatici che erano stati espressamente classificati come cancerogeni dall’Unione Europea
nell’Allegato I alla direttiva
67/548/CEE, e cioè:
dibenzo(ah)antracene;
benzo[a]antracene;
benzo[def]crisene;
benzo[e]acefenantrilene;
benzo[e]pirene;
benzo[j]fluorantene;
benzo(k)fluorantene.
Si
evidenzia che, differentemente da quanto sostenuto da APAT, la concentrazione limite del marker era da riferirsi
al totale del rifiuto nel suo complesso e non solo alla
frazione idrocarburica.
Il parere del
Ministero dell’Ambiente – 19/10/2006
Il
Ministero dell’Ambiente, in assoluta contraddizione con il parere dell’ISS, riteneva
condivisibile l’approccio più conservativo della
Commissione Europea.
La
soluzione “definitiva” della legge
13/09 di conversione del DL 208/2008
Tutta
la dissertazione sul tema degli idrocarburi
sembra arrivare al suo traguardo con un disposto, assente nel testo originale
del decreto 208/2008 e introdotto nella
legge 13/2009 di conversione: i criteri di classificazione
del rifiuto contenente idrocarburi sembrano ricongiungersi alle linee guida
dell’ISS.
Precisamente
l’articolo 6-quater stabilisce che “La classificazione
dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, “cancerogeno”, si
effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocaburi totali nella Tabella
A2 dell’allegato A” del D.M. 7 novembre 2008, relativo
ai dragaggi nei siti di interesse nazionale.
Tale
allegato A riporta i criteri e le metodologie per la
caratterizzazione dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo e la
tabella A2 indica le
analisi chimiche da eseguire e i relativi
limiti di quantificazione, per i sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio
all’interno dei SIN.
Ebbene,
viene, intanto, confermato il valore limite di 1.000 mg/kg al di sotto del
quale il rifiuto contenente “Idrocarburi Totali” (THC) non è da considerarsi
pericoloso (limite fissato dalla Decisione 2000/532/CE per le sostanze cancerogene
di categoria 1 e 2), e, per la classe
di pericolo cancerogeno H7, viene confermato il metodo dei “markers”.
Conclusione
In
definitiva, quindi, sui campioni di rifiuto che presentano un superamento della concentrazione limite di idrocarburi totali pari
a 1.000 mg/kg, si deve procedere con l'individuazione di marker cancerogeni
e, anche se uno solo di questi marker supera il limite di concentrazione, il rifiuto deve
essere classificato come pericoloso
“H7-Cancerogeno”.
Il decreto conferma, infine, che detta concentrazione va
riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto e non alla sola
frazione idrocarburica contenuta nel rifiuto e che, in attesa di specifiche
metodiche di riferimento, gli idrocarburi totali (THC) sono indicativamente
da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi
pesanti (C>12).
___________________________________________
La conferma recente dell' Istituto Superiore di Sanità (23/06/2009)
Con il parere ISS n° 20606 el
23/06/2009 - che integra il parere ISS n. 0036565 del 05/07/2006 - e che chiarisce alcuni passaggi in riferimento ai valori soglia degli idrocarburi
presenti nei rifiuti, viene confermato che, per la
pericolosità/non pericolosità del rifiuto, si deve far riferimento al tenore
nello specifico idrocarburo. In caso di presenza di idrocarburi minerali con
concentrazioni superiori a 1.000 mg/kg s.s. si deve procedere alla ricerca
di IPA marker. Il valore limite degli stessi è individuato in 1.000 mg/kg per
singolo marker ad eccezione del Benzo[a]pirene e Dibenzo[a,h]antracene la cui
concentrazione limite è misurata in 100 mg/kg. L'ISS, inoltre, precisa anche che gli idrocarburi di origine
vegetale non fanno definire mai il rifiuto come "pericoloso".
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