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9 maggio 2011, Studio Kemis
Un
soggetto che svolge attività imprenditoriale è oggettivamente gravato da così
tanti obblighi che spesso non è realisticamente in grado di controllare e
gestire in prima persona tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico,
soprattutto se si considera la crescente specializzazione richiesta per
adempiere correttamente alle molteplici incombenze previste dalla normativa.
Vi
è tuttavia la possibilità che l’imprenditore deleghi ad un altro soggetto gli
obblighi gravanti su di lui, con
conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia,
con trasferimento delle responsabilità. Come e quando questo è
possibile?
La
delega di funzioni e la giurisprudenza
Per
chiarezza, una prima importante distinzione va fatta tra delega di esecuzione e delega
di funzioni.
Con la prima il titolare di una ditta affida solo compiti di
mera attuazione delle proprie decisioni mantenendo comunque pienamente la propria
posizione di responsabilità. E’ con
la seconda che vi è l’attribuzione di autonomi poteri deliberativi al delegato
ed è questo tipo di delega che, se conferita con determinati principi, ha
l'effetto di trasferire la posizione di potere e quindi la responsabilità
penale dal delegante al delegato.
In
verità, un primo orientamento della giurisprudenza, in particolare con riguardo
alla normativa di protezione ambientale, addirittura escludeva, in via di
principio, l’ammissibilità della delega perché -sosteneva - manca una espressa
previsione legislativa in tal senso (la norma chiama a rispondere del reato
solo chi ricopra nell'impresa una posizione di “imprenditore”, “amministratore”
o “legale rappresentante”); perché la responsabilità penale è personale e non è
delegabile; e perché la finalità pratica della normativa ambientale è quella di
evitare l’inquinamento e questo si riteneva possibile solo con l’adozione di
misure tecniche, organizzative, strutturali ed economiche che sono tipiche
delle decisioni del vertice aziendale.
Tuttavia
con altro indirizzo giurisprudenziale, oggi ormai prevalente, la Corte di
Cassazione ha respinto questi criteri e ha chiarito e sostenuto che gli
obblighi gravanti su un soggetto che svolge attività imprenditoriale ben possono
essere delegati ad un altro soggetto, anche in campo ambientale, purché la
delega abbia requisiti specifici.
Questo
è ciò che ribadisce anche la recente
sentenza della Cassazione Penale n. 6872/2011, da cui abbiamo preso spunto
per trattare il tema, secondo la quale “la
delega
è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai
fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, avere requisiti
precisi”.
I
requisiti della delega
Ripercorrendo
le motivazioni espresse nelle varie sentenze succedutesi negli anni sul tema
della delega e ricomponendo e sintetizzando ciò che progressivamente è stato
puntualizzato dalla Corte, si delineano, come di seguito, i requisiti che una
delega deve avere affinché possa essere considerata ammissibile:
- la natura formale ed espressa: la delega deve essere esplicita,
inequivoca e, secondo l’assoluta maggioranza della giurisprudenza, scritta
e giudizialmente provata in modo certo. Essa deve precisare i compiti del
soggetto delegato il quale deve aver consapevolmente accettato lo
specifico incarico;
- la sua specificità: la
delega generica non è ammessa ovvero la delega vale esclusivamente per
quei compiti che formano oggetto della delega stessa;
3. la
sua pubblicità: i terzi devono sapere chi concretamente esercita i
poteri e, quindi, chi ha i corrispondenti doveri (il requisito deriva in verità
da un’isolata e rigorosa pronuncia della giurisprudenza che ha considerato
necessaria la pubblicizzazione della delega mediante forme idonee a consentirne
l'integrale conoscenza all'esterno dell'azienda);
4. la
sua effettività: i poteri decisionali devono essere effettivamente
trasferiti in capo al delegato, attribuendogli una completa autonomia di
gestione ed una piena e completa disponibilità economica;
5. le dimensioni
dell’impresa: affinché la delega non risulti artificiosa o fraudolenta le
dimensioni dell'impresa devono essere tali da giustificare la necessità di
decentrare compiti e responsabilità (es. Cass. Pen. sez. III 96/172040 “la
delega di funzioni è ammessa nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni o
nell’ambito di aziende con organizzazione piramidale”);
- la capacità e l’idoneità
tecnica del soggetto delegato: il delegato deve essere una persona esperta, capace ed idonea a svolgere i compiti che
gli sono stati attribuiti. Sono esclusi, in pratica, i “prestanome”!;
- l’insussistenza di una
richiesta di intervento da parte del delegato o di un’ingerenza da
parte del delegante (il delegante non può intromettersi nell’adempimento
dei compiti in modo da indurre il delegato a commettere delle violazioni della
legge);
- la mancata conoscenza, da parte del delegante, della negligenza o
sopravvenuta inidoneità del delegato (nel momento in cui il delegante
viene a conoscenza di determinate violazioni, riassume su di sé l’obbligo
di intervenire per farle cessare);
- la necessità di una prova rigorosa dell’osservanza di
tutte le condizioni sopra indicate.
Quando
la responsabilità dell’imprenditore non può venire meno?
Anche
quando la delega risulti validamente redatta, resta tuttavia da stabilire se il
delegante sia comunque vincolato sotto il profilo dell’omessa vigilanza (culpa in vigilando).
Secondo
l’orientamento prevalente, la responsabilità dell’imprenditore non può più venire
meno quando questi non osserva il potere-dovere di controllo dell’operato dei
propri dipendenti oppure quando è a conoscenza di inadempimenti del soggetto
delegato e non vi pone rimedio.
Infatti,
è vero che il delegante deve lasciare autonomia al delegato, ma è vero anche
che non può disinteressarsi in modo assoluto del modo in cui il delegato assolve
i suoi compiti.
In
altre parole, se l'imprenditore viene a conoscenza che sta per verificarsi un
illecito penale a causa di omissioni o violazioni dei collaboratori cui aveva
delegato le funzioni, dovrà attivarsi per impedire l'evento o provvedere
all'intervento richiesto, pena risponderne ex art. 40 c.p.. Qualora invece egli
sia realmente ed effettivamente estraneo agli adempimenti delegati e non si
presenti neppure l'occasione per un suo intervento, non potrà in nessun caso
essere chiamato a risponderne, neppure per omessa vigilanza.
Solo
per completezza, va detto che c’è stato in passato anche un orientamento giurisprudenziale
opposto, ostile alla tesi della “culpa in vigilando”, ove la Corte ha ritenuto
che l’esercizio di un controllo da parte del delegante sulle attività delegate
vanificherebbe la funzione stessa della delega, che è quella di trasferire in
capo ad altri le funzioni di controllo su determinati aspetti dell’attività
aziendale; ed ha ritenuto altresì che la delega debba comportare piuttosto il
dovere del delegato di riferire al delegante su quelle situazioni nelle quali
egli non abbia la concreta possibilità di incidere nel senso voluto.
Tuttavia
non pare essere ad oggi l’orientamento prevalente e la stessa sentenza ultima
del 2011 sopra accennata pare confermarlo ove ha sostenuto che “il datore di lavoro ha l’obbligo di
vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega, secondo
quanto la legge prescrive”.
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