06 Ottobre 2008, Studio Kemis
Non sarà un contratto di fornitura a dispensare il produttore dalle sue
responsabilità
Spesso informazioni parziali o errate
convinzioni portano il produttore/detentore del rifiuto a trascurare la
responsabilità connessa alla
compilazione
del formulario.
E’ nota a tutti la
prassi ormai diffusa secondo la
quale questo importante documento di trasporto viene compilato
dal trasportatore come servizio incluso nel contratto di acquisto. Qualcuno è
indotto a pensare che il trasportatore, soprattutto in virtù di tali contratti
(pur necessari per assicurare i corrispettivi economici), possa sostituirsi al
produttore (affidatario del servizio) il quale è, in questo modo, certo di essere libero da
colpe o responsabilità anche relativamente
alla compilazione
del formulario.
Ma come stanno veramente le cose? Chi deve compilare
il formulario?
Che valore ha la
controfirma del trasportatore? Il produttore
può ritenersi esonerato da responsabilità in ordine alla compilazione?
Il principio di responsabilizzazione e coinvolgimento
Partiamo dall’art. 178, comma 3 del Testo Unico Ambientale
(D.Lgs. 152/06) che stabilisce l’importantissimo principio comunitario del
coinvolgimento. Esso infatti prevede “[…]
la “responsabilizzazione e
cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione,
nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti […]”.
Questo significa nella pratica che sono responsabili tutti gli attori del
processo di gestione dei rifiuti e che ciascuno di essi ha il dovere di controllare anche l’esecuzione delle fasi di gestione non
svolte fisicamente in prima persona. Ad esempio -e lo abbiamo più volte
precisato- il sol fatto di conferire i propri rifiuti a terzi (anche quando autorizzati)
non significa assolutamente che, dall’istante in cui il rifiuto parte, il
produttore non abbia più responsabilità in ordine alla
sua gestione (ricordiamo infatti che la
responsabilità del produttore in caso di scorretto smaltimento o recupero
decade solo una volta che il formulario
sia stato compilato e che abbia ricevuto
la quarta copia datata e firmata dal
destinatario entro 90 giorni dal conferimento, denunciando tempestivamente alla provincia l’eventuale mancata restituzione).
Anche la
Cassazione afferma che “la sola osservanza delle condizioni di legge non vale di
per sé ad escludere la
responsabilità del produttore/detentore qualora questi abbia in concreto posto
in essere un comportamento materiale o psicologico tale da determinare una
compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti
commessi da soggetti dediti alla
gestione dei rifiuti” (Cass. Sez. III, n. 06.02.2000)
Il
ruolo del formulario: non una
semplice bolla di accompagnamento
Il Testo Unico Ambientale (ma già l’ex Decreto Ronchi) conferisce
al formulario un ruolo che è tutt’altro
che di solo accompagnamento dei rifiuti su strada; gli riconosce anzi un ruolo
fondamentale appunto nell’esclusione della
responsabilità del produttore del rifiuto.
Anche la giurisprudenza
si è espressa al riguardo richiedendo che il formulario
di identificazione “consenta di rendere
trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo
(tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di
consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i
soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori,
destinatari)” (Cass. Pen. III sez. del 19 marzo 2000).
Da questo punto di vista il formulario
non è solo un pezzo di carta formale ma un importante chiave di verifica della regolarità
della gestione del rifiuto. Da tutto
ciò si deduce, senza alcun’ombra di dubbio, che parti non compilate o compilate
male (con dati falsi o incongruenti) configurino casi di condotta illegale. Ma
di chi sono le responsabilità?
Tra
false dichiarazioni e concorsi di reato
Se in fase di accertamento durante il trasporto su strada,
gli organi di controllo rilevano formulari
incompleti o inesatti, devono ragionevolmente presumere la
corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Con la
sentenza n. 254 del 3 novembre 2006, ad esempio, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto
la punibilità del trasportatore e
del produttore per un caso di compilazione
incompleta del formulario, ovvero barratura
della casella
“peso da verificarsi a destino” senza contestuale indicazione del peso presunto
dei rifiuti trasportati.
Lo stesso vale anche quando il formulario
è formalmente corretto ma nella
sostanza non c’è rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente
trasportato. Per la precisione, se la difformità tra il rifiuto consegnato e quello descritto
nel formulario è palese ed evidente
ad occhio, ci si trova di fronte a un concorso di reato (tra produttore e
trasportatore se il carico viene fermato durante il viaggio; tra produttore, trasportatore
e destinatario se il carico è controllato
a destinazione raggiunta ed accettazione avvenuta); in caso contrario, ovvero
quando il trasportatore non ha possibilità di accorgersi delle difformità, non
può essergli contestato il concorso di colpa o dolo nel reato. La responsabilità
sarà unicamente del produttore che avrà prodotto una falsa dichiarazione. Come
afferma l’Albo gestori rifiuti nella
circolare del 18 giugno 2003, n.
3934, “non sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba
accertarsi della reale natura del
rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico”. Ma se il formulario non è compilato
dal produttore?
Il
formulario compilato da terzi
L’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di
identificazione deve essere compilato,
datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal
trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba
essere il produttore/detentore a compilare
materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario,
trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere
alla corretta redazione di tutte le
sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le
caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo
ad assegnazione del codice CER e, nei casi previsti dalla
normativa, alla caratterizzazione
analitica.
Pur tuttavia chi lavora
sul campo e non si limita agli studi teorici, sa bene quanto sia consolidata la pratica secondo la
quale è il trasportatore a provvedere alla
compilazione del formulario.
Non si nega che il produttore possa affidarsi a soggetto
terzo ma non per questo può tirare un sospiro di sollievo disinteressandosi dei
contenuti dichiarati. La responsabilità della
corretta redazione resta comunque a suo carico.
A nulla vale che il trasportatore provveda da anni per
conto del produttore
Il suggerimento per le imprese produttrici che
sottoscrivono il formulario,
quand’anche compilato da terzi, è quello
di verificare correttezza e completezza delle informazioni indicate ed accertarsi
che quanto dichiarato corrisponda realmente alle caratteristiche del rifiuto,
del mezzo e del trasporto in questione rinunciando senza indugio alla famosa “firma ad occhi chiusi”.
L’omettere queste necessarie e doverose verifiche conduce
al rischio della falsa dichiarazione
nel caso di inesattezze o errori e può integrare gli estremi della colpa e della
negligenza. Secondo la Suprema Corte, proprio in forza
del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, non è possibile
accettare la scusante della buona fede. “Il reato di gestione illecita del
rifiuto è punibile anche a titolo di (sola)
colpa: è perciò sufficiente che la
condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza,
imprudenza o imperizia. A nulla vale
la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per
conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari”
(Cass. Sez. III, n. 7461 del 15/01-19/02/2008).
La firma e la
controfirma: che valore hanno?
La controfirma, apposta dal trasportatore in calce al formulario di identificazione, può essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità
di quanto indicato nel formulario
medesimo?
Esiste, a tal
proposito, la circolare di chiarimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti (n. 3934 del 18 giugno
2003) che, specificando la diversa responsabilità del trasportatore e del
produttore, ha inteso escludere
un’assunzione diretta di responsabilità da parte del trasportatore per quanto
dichiarato da un altro soggetto (il produttore/detentore).
Orbene, è vero che la
firma e controfirma sul formulario
sono una conferma del dovere di controllo reciproco e responsabilità condivisa fino al buon esito del
viaggio verso il sito di destinazione finale; ma è pur vero che mentre la responsabilità del
produttore/detentore, che compila e
sottoscrive il formulario, è piena e
totale, quella del trasportatore che
ufficialmente non compila e non
firma il formulario ma controfirma,
è diversa, non piena e totale.
L’Albo precisa infatti che non sarebbe ragionevole
ritenere che il trasportatore debba accertarsi della
reale natura del rifiuto,
specialmente quando il rifiuto è chiuso e sigillato
in fusti o comunque confezionato in maniera tale che non sia possibile
verificarne la natura, a
meno che non sia evidente che il carico non corrisponde alla descrizione tipologica e al codice CER indicato
nel formulario. In questo caso
allora la responsabilità del
trasportatore rientra in quella più
generale di colpa e dolo. Escluso
questo caso, la responsabilità del
trasportatore che controfirma il formulario
sull’esattezza dei dati in esso inseriti può essere soltanto una responsabilità
generale in materia di trasporto di cose.
Le
sanzioni applicabili
Le sanzioni riguardanti la
compilazione e la tenuta del formulario
di identificazione dei rifiuti sono disposte dal comma 4 dell’art. 258 del D. Lgs. 152 del
2006.
La prima grande evidenza che salta fuori del quadro
sanzionatorio è il fatto che, a parità di inesattezza, incompletezza o omissione
totale del formulario, ci si trova di fronte ad una infrazione amministrativa nel
caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € 9.300 €) mentre si configura un illecito penale (cosa ben più
grave) nel caso in cui oggetto del trasporto siano i rifiuti pericolosi (pena
prevista dall’art. 483 del codice penale). Tale ultimo caso può implicare anche
il sequestro preventivo del mezzo di trasporto (Cass. pen. sez. III n. 30903/2001).
E’ poi prevista una sanzione più mite (da 260 € a 1.550 €)
nei casi in cui il formulario non sia
correttamente tenuto ma siano comunque ricostruibili da esso le informazioni dovute. Questa mitigazione
è però applicabile solo al trasporto di rifiuti non pericolosi e solo quando si tratti di incompletezza o inesattezza meramente
formale (sono esclusi i casi di omissione dell'annotazione del dato).
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