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17 Gennaio 2009, Studio Kemis
Come noto ai più, una delle pratiche
maggiormente ricorrenti nell’attività di gestione dei rifiuti di molte imprese
produttrici, è quella di raccogliere,
per comodità operativa, tutti insieme nello stesso cassone (scarrabile), i rifiuti
di imballaggio di ogni genere. Tale pratica è corretta? La Corte di giustizia Europea, lo scorso
mese di dicembre, ha fornito una risposta chiara sull’argomento.
Le due questioni principali
Spesso il produttore si domanda se non sia obbligatorio fare una cernita e separazione dei diversi tipi di
imballaggio, già nella fase di deposito temporaneo, preliminare alle operazioni
di gestione dei rifiuti. La Corte UE (Sez. II, 11/12/2008, causa C‑387/07) si
è, in particolare, espressa sulle
questioni se:
1) il produttore dei rifiuti
possa collocare tutti assieme nel proprio deposito temporaneo imballaggi
diversi tra di loro in termini di materiale e codice CER (sacchi di nylon,
cassette in polistirolo, palletts e imballaggi
di cartone);
2) in
secondo luogo, se possa essere utilizzato il codice Cer 15 01 06 per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale ammassati
tra loro oppure se tale codice identifichi solo gli imballaggi
multimateriali (ovvero gli imballaggi
costituiti da componenti autonome di diverso materiale).
L’ episodio da cui nasce il caso
La vicenda ha inizio in occasione di un controllo effettuato
nel 2005 dalla Polizia provinciale
di Macerata che accerta un trasporto su strada di rifiuti costituiti da diverse
tipologie di imballaggi, come sacchi
di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi
di cartone.
Tale carico veniva accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, indicante il
codice 15 01 06 corrispondente agli “imballaggi
in materiali misti”.
Ritenendo che tale codice non potesse essere attribuito ai
rifiuti trasportati, poiché si trattava di imballaggi
di diverso materiale tra loro ammassati, gli agenti riscontrano una violazione della
normativa allora vigente (Dlgs 22/97).
Le due argomentazioni opposte dinanzi al
giudice
Dinanzi al giudice, i ricorrenti nella
causa principale sostengono che il codice indicato nel formulario di identificazione sia corretto. La Provincia
di Macerata, invece, afferma che, all’interno di un deposito temporaneo, non è
consentita la commistione di rifiuti
riconducibili a diversi codici CER, poiché sarebbe altrimenti configurabile
un’attività di gestione soggetta ad autorizzazione. Osserva, in sostanza, che il
deposito temporaneo, benché preceda l’effettiva gestione dei rifiuti e non
necessiti dunque di un’autorizzazione, deve essere regolamentato
dagli Stati membri in modo da raggiungere gli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente. Ammettere, invece, che
il produttore di rifiuti possa miscelare
senza autorizzazione rifiuti riconducibili a diversi codici CER potrebbe comportare
dei pericoli.
La Provincia sostiene inoltre che, pur ammettendo tale
commistione di rifiuti, il codice 150106, corrispondente agli “imballaggi in materiali misti”, può essere assegnato solo
agli imballaggi «multimateriali» e
non ai rifiuti costituiti da imballaggi
di diverso materiale, tra loro raggruppati.
La risoluzione della
prima questione
La Corte ha risolto la
prima questione affermando che, sulla
base della direttiva 75/442 e della decisione 2000/532, il produttore può, al momento
del deposito temporaneo, prima della
raccolta, procedere con la commistione di rifiuti riconducibili a codici CER
differenti (facendo riferimento all’elenco CER allegato alla suddetta decisione 2000/532).
La risoluzione della
seconda questione
In quanto alla
seconda questione, la Corte
stabilisce che un imballaggio
composto è definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della
decisione 2005/270 come «l’imballaggio
costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente,
ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».
Siffatta definizione di imballaggio
composto corrisponde a quella di imballaggio multimateriali. Inoltre nell’elenco allegato
alla decisione 2000/532 sono stati
attribuiti due codici diversi agli imballaggi
multimateriali e gli imballaggi in
materiali misti. Ciò lascia dedurre che
la nozione di imballaggi in materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si applica ai rifiuti
costituiti da imballaggi di diverso
materiale, tra loro raggruppati.
Conseguentemente, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per
identificare rifiuti costituiti da imballaggi
di diverso materiale, tra loro raggruppati.
A proposito di miscelazione
In
merito alle modalità di tenuta del deposito temporaneo, la
norma prevede il divieto di miscelare
categorie diverse di rifiuti pericolosi elencati nell’allegato G del D. Lgs. 152/2006
e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Si
ritiene quindi che il divieto di miscelazione
non valga per codici CER differenti se i rifiuti appartengono alla stessa categoria, fatto salvo il divieto di
procedere alla commistione di imballaggi contaminati da sostanze pericolose con imballaggi puliti e recuperabili.
Una considerazione economica
Nonostante
la normativa consenta di miscelare tra di loro i rifiuti di imballaggi non pericolosi e la
sentenza di Corte abbia legittimato l’assegnazione di un unico codice CER come
imballaggi multimateriale, si
ritiene, comunque, di non dover perdere di vista l’aspetto pratico-economico
della questione.
Considerata,
infatti, la destinazione verso il
recupero della maggior parte dei
rifiuti da imballaggio (puliti), è
opportuno accertarsi che miscelarli non
precluda la possibilità di riciclare e recuperare il rifiuto. A volte la mancata differenziazione costringe a perseguire la strada dello smaltimento con costi più alti da
sostenere. Inoltre non va trascurato il fatto che i costi di selezione vengono ribaltati sul produttore. E’ vero che, dal punto di vista operativo, la
separazione può risultare spesso complicata e impegnativa ma, tutto sommato, a
conti fatti, selezionare i rifiuti a monte, presso il luogo nel quale sono
stati generati, può condurre ad opportunità di riduzione dei costi di gestione.
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