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23 Luglio 2008, Studio Kemis
Un'interpretazione “troppo restrittiva” della
definizione di rifiuto spesso impone alle aziende costi superflui ed elevati
privando dell’opportunità di far entrare un materiale nel circuito economico; mentre
un'interpretazione “troppo rilassata” può tradursi in danni ambientali e pesanti
conseguenze sanzionatorie. Esiste una linea di demarcazione tra due distinte situazioni
giuridiche: rifiuto e sottoprodotto. Come fare a riconoscerla?
Il primo parametro di individuazione
Per verificare la
condizione di sottoprodotto, a cui non si applicano i criteri di gestione dei
rifiuti con enormi semplificazioni di tempi, costi e gestione, deve essere
anzitutto individuata la volontà del detentore al fine di accertare la sua
intenzione (o meno) di “disfarsi” della sostanza o dell’oggetto (e quindi di
ritenere/non ritenere la stessa come
rifiuto).
Infatti, solo “i materiali e le sostanze di cui il
detentore si disfi, abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi”
soddisfano la definizione di rifiuto e rientrano nel campo di applicazione della
parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale).
Il sottoprodotto
invece è qualcosa di cui l’impresa non ha intenzione di disfarsi ma che intende
sfruttare o commercializzare a condizioni più favorevoli in un processo
successivo.
Questa condizione
però da sola non basta.
I punti cardine per l’esonero dal regime dei rifiuti
Secondo la nuova definizione del D.Lgs.
4/2008, “i prodotti dell’attività
dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale,
scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e
sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo”, possono essere esclusi dal regime dei rifiuti a patto che rispettino contemporaneamente
cinque condizioni (art. 183, comma 1, lett. p), ovvero che:
- Siano originati da un
processo non direttamente destinato alla loro produzione.
- Il loro impiego sia certo, sin dalla fase
della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo
di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito.
- Soddisfino requisiti merceologici e di
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente
diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere
utilizzati.
- Non siano sottoposti a trattamenti
preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti
merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3) ma posseggano tali
requisiti sin dalla fase della produzione.
- Abbiano un valore economico di mercato.
Più ordine e
chiarezza
Certamente, nel complesso, il
nuovo correttivo del testo unico ambientale, rispetto al precedente D.Lgs.
152/06, ha elencato in maniera più ordinata i criteri di sussistenza di
sottoprodotto, ma, considerando la
possibile ed infinita casistica, non è affatto agevole stabilire in maniera
netta i confini dei 5 criteri indicati.
Fortunatamente la Corte di Giustizia Europea (es. Sentenze Palin Granit del 18
aprile 2002 e Niselli dell'11 novembre 2004; Ordinanza Saetti-Frediani del 15
gennaio 2004 e le recenti Sentenze Regno di Spagna dell'8 settembre 2005) ha aggiunto nel corso degli anni indizi e indicazioni
che possono permettere di individuare la
volontà del detentore ovvero di distinguere direttamente, con riferimento ad
una data sostanza, il rifiuto dal sottoprodotto. Il D.Lgs. 152/06 recepisce proprio la suddetta Giurisprudenza Comunitaria.
Noi proviamo ad analizzare
uno per volta gli aspetti principali, supportati dalla
giurisprudenza a cui, come noto, spetta sempre l’arduo compito finale di
pronunciarsi caso per caso fornendo i criteri di interpretazione e gli
orientamenti generali.
Valore economico
di mercato
La nozione di rifiuto non esclude le
sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico, con un valore
commerciale (sentenze 28/03/90, in cause riunite C-206//88 e C- 207/88 e 25/06/97,
Tombesi e altri).
Il fatto che un fabbricante possa
vendere un determinato materiale ricavandone un vantaggio economico indica come
vi sia un’alta probabilità di riutilizzazione della sostanza ma tali indizi
oggettivi non sembrano bastare poiché l’aggiramento della norma è dietro
l’angolo: l’imprenditore potrebbe infatti pensare di proporre un prezzo simbolico
solo per riuscire a sfuggire dalla disciplina dei rifiuti. E’ quindi necessaria
la contemporanea presenza degli altri elementi caratterizzanti il
sottoprodotto.
Contratto o
dichiarazione firmata
Il legislatore ha inteso
tutelare l'ambiente dalle conseguenze potenziali di un’ incertezza nel
riutilizzo del materiale. Il materiale deve essere certamente
utilizzabile, ovvero deve avere le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie
all’uso cui viene destinato e deve esistere un mercato di riferimento. Questo vuol dire che nei casi in cui il riutilizzo non sia certo sin dalla fase di
produzione e sia prevedibile solo a più o meno lungo termine, il residuo è da considerarsi rifiuto a tutti gli effetti e
come tale va gestito. Ad esempio il deposito del materiale per un periodo
indeterminato o
irragionevolmente lungo, in attesa di un possibile riutilizzo (non certo), è una condotta che rende applicabile
la normativa sui rifiuti.
La certezza dell’impiego può
essere desunta da comportamenti concreti di natura gestionale/operativa come ad esempio scritture contrattuali o
più in generale dichiarazioni del produttore del residuo/sottoprodotto
controfirmate dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo riutilizzo.
Utilizzo
integrale e non parziale
Ci sono casi in cui solo una
parte del materiale potrebbe essere riutilizzata. In tal caso cade la nozione
di sottoprodotto in quanto l’utilizzo non avviene integralmente su tutta la
quantità prodotta ed il materiale deve essere gestito in toto come rifiuto.
Un dubbio ci assale: perché
non è possibile gestire come sottoprodotto la parte venduta e come rifiuto la
quota invenduta? Forse la nuova direttiva 2008 sul punto ci sorreggerà (riprendiamo
l’argomento in seguito).
Il riutilizzo nel corso del processo di poduzione: lo stesso processo di produzione del sottoprodotto?
Questo è apparso per molto tempo uno dei
criteri più problematici. Il punto centrale da considerare è se è possibile la
cessione del sottoprodotto ad un terzo che poi lo utilizzerà nel proprio
processo di produzione.
A tal proposito la
Corte ha affermato che “[…] non costituisce rifiuto […]” il bene che avendo i requisiti di sottoprodotto sia utilizzato anche
in altre industrie […]” (Ordinanza Saetti-Frediani del 15/01/2004). Inoltre
“[…] una sostanza può non essere considerata rifiuto anche se viene utilizzata
per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotta […]” (sentenze
Regno di Spagna del 08/09/2005, C-416/02 e C-121/03).
La nozione di "processo di produzione" al fine della
possibile configurazione di un "sottoprodotto" non può essere intesa né in modo
rigorosamente geografico (come impiego del sottoprodotto nel medesimo luogo di
produzione) né come assoluta necessaria identità tra il titolare del processo
produttivo da cui origina il materiale e il titolare del processo in cui
avviene l’utilizzo. L’importante - ovviamente – è che il processo di produzione
sia previamente individuato e definito dal produttore nella sua interezza (G.
Garzia, Ambiente e Sviluppo 4/2008).
Nessuna Trasformazione prima dell'utilizzo
I sottoprodotti non devono
essere sottoposti a trasformazioni preliminari, ma possedere i requisiti
merceologici e di qualità ambientale sin dalla fase della produzione.
Ma cosa si intende per trasformazione preliminare?
Così come si evince dalle traduzioni
ufficiali effettuate dagli uffici della
Corte, per “further processing” la
Corte intende le operazioni di trasformazione preliminare e non di semplice
trattamento. Si tratta pertanto di operazioni che fanno perdere al
sottoprodotto la sua identità, ossia
le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà che esso già
possiede, e non di semplici trattamenti, quali la
purificazione, la deumidificazione o
la frantumazione, cui possono essere
sottoposte anche le materie prime vergini nel normale processo di produzione.
Questa è una condizione
spesso difficile da valutare. Al fine di dimostrare l’assenza di attività
preliminari di trasformazione che facciano perdere al residuo la sua identità
potrebbe essere opportuno essere in grado di provare le specifiche caratteristiche del
sottoprodotto in uscita dal ciclo in cui si produce e in entrata in quello in
cui si reimpiega.
Utilizzo
compatibile con l’ambiente
Questa disposizione esige che l'utilizzo
del sottoprodotto non debba comportare per l'ambiente o la salute condizioni
peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. Naturalmente
l’assenza di rischi ambientali è condizione
necessaria ma non sufficiente per dimostrare che un materiale non sia un
rifiuto. Questo non sembra destare perplessità: il fatto ad esempio che i materiali
da demolizione edilizia siano inerti non autorizza a scaricarli in una zona non
adibita allo scopo, pur non costituendo alcun rischio per la salute o per
l’ambiente.
La recente direttiva europea: un aiuto
per le esigenze industriali
È stata approvata dal Parlamento Europeo
il 17 giugno la revisione della direttiva rifiuti.
Tra le maggiori
novità:
- la direttiva richiede
per riconoscere la qualità di sottoprodotto che “la sostanza o l’oggetto
possono essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia
la consueta pratica industriale”. A differenza del passato, proibisce solo
i trattamenti che esulano dalla normale pratica industriale e non qualsiasi
trasformazione preliminare.
-
pretende che
l’utilizzo sia certo senza porre un limite cronologico e tecnologico come
quello imposto dal nostro deceto correttivo quando afferma “…impiego sia certo
fin dalla fase della produzione”…. e sia “preventivamente individuato e
definito”.
- In quanto
all’impiego integrale, non viene più richiesto: il sottoprodotto potrà essere
acquistato solo in parte mentre la quota invenduta potrà essere gestita come
rifiuto.
Ricordiamo che la nuova direttiva quadro
avrà veri e propri effetti diretti sul nostro ordinamento interno, solo quando
verrà recepita. Ciò che si sottolinea è che nel complesso sembra che vengano imposti
meno limiti alla definizione di sottoprodotto con beneficio per le aziende
italiane spesso costrette a percorsi burocratici complessi non sempre
effettivamente utili a traguardare un vero beneficio sotto il profilo
ambientale.
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