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In
questa sezione puoi trovare aggiornamenti normativi sui temi ambientali:
sentenze di Cassazione, decreti, circolari, etc...
Sulla
G.U n. 95 del 26 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 18
febbraio 2011, n. 52, che raccoglie in un testo unico coordinato i Decreti Ministeriali del 17 dicembre 2009,
del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22
dicembre 2010, raggruppando le definizioni e ridefinendo il testo di varie
disposizioni – ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel
frattempo con i predetti decreti ministeriali.
La
Provincia che voglia adottare un atto di indirizzo per la corretta attribuzione
dei codici CER a rifiuti derivanti da specifiche attività produttive, non ha
alcun obbligo di far partecipare al procedimento trasportatori, smaltitori e
recuperatori perché sono solo i produttori e i detentori dei rifiuti i soggetti
interessati che, per legge, sono tenuti ad assegnare il codice CER.
Arrivano
i chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente che ha pubblicato la circolare del 2
marzo 2011 con le istruzioni per l'invio dei dati sui rifiuti prodotti e
smaltiti nel periodo di non operatività del SISTRI (anno 2010 e periodo
01/01/2011- 31/05/2011).
Con il D.M. 27 settembre 2010, sono entrati in vigore il
16 dicembre 2010 i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con sostituzione
ed abrogazione del precedente D.M. 03 agosto 2005. Rispetto alla disciplina
previgente, risultano confermate molte disposizioni mentre rilevanti novità si
registrano sui criteri per il conferimento dei rifiuti nelle varie tipologie di
discarica.
Con la Deliberazione del 15
dicembre 2010 dell’Albo Gestori Ambientali sono stati definiti i nuovi criteri
per l'iscrizione nella categoria 8 per l’intermediazione ed il commercio dei
rifiuti.
Tali criteri erano, in realtà,
già stati definiti con la deliberazione n. 3 del 4 aprile 2000, quando
era in vigore il decreto legislativo n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi). Tuttavia, attualmente
è l’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/206 (che, come noto, ha abrogato il
decreto Ronchi) che individua gli intermediari e i commercianti di rifiuti tra
le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali. Così,
sulla base del mutato panorama normativo, l’Albo ha provveduto alla revisione
dei requisiti.
Il funzionario ARPA, in quanto pubblico ufficiale preposto al controllo e
alla vigilanza ambientale, qualora venga a conoscenza della esistenza di
rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, assume una
posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive, rinvenendosi l'esistenza di un
obbligo giuridico a carico dello stesso nella norma di cui all'art. 196 del
D.Lgs. 152/2006.
Ricordiamo alle aziende che i termini di presentazione
delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti anteriori al
1988 e al 2006 sono stati modificati dal decreto legislativo 128/2010.
La Corte Suprema di
Cassazione Penale, con sentenza n. 6266 del 16-02-2010, si è espressa in tema
di calcolo volumetrico di rifiuti a proposito del limite quantitativo che i
deposti temporanei devono rispettare.
La legge
26 marzo 2010, n. 42 (GU n. 72 del 27-3-2010) recante: «Interventi urgenti
concernenti enti locali e regioni», sopprime le Autorità d'Ambito Ottimali acqua e rifiuti.
Il Consiglio dei Ministri
ha approvato lo scorso 16 aprile il decreto legislativo che recepisce la
direttiva europea n. 98 del 19 novembre
2008 sui rifiuti. La
Direttiva –lo ricordiamo- interveniva per modificare ed abrogare alcune
Direttive ormai superate ed invitava gli Stati membri a
provvedere al suo recepimento entro il 2010.
Sul
sito del Ministero dell'Ambiente è stata resa pubblica, in via anticipata, la
proroga al 30 giugno per la presentazione del MUD 2010, che era fissata per il
30 aprile. Lo schema di decreto legge è stato già presentato al Consiglio dei
ministri.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale dello
scorso luglio, che dichiarava l’illegittimità dell’Iva sulla tariffa d’igiene
ambientale (Tia), e sfumata la possibilità di risolvere il problema con il
decreto milleproroghe, il ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate
sono al lavoro per predisporre una norma che dia attuazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 238/2009.
La
Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge (già
approvato dal Senato), sulla “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque
reflue”.
I liquidi provenienti dalle
macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle
quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua
funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione,
sono rifiuti pericolosi.
Quando si modifica il ciclo
produttivo di recupero e trattamento dei rifiuti eseguito in procedura semplificata, la vecchia comunicazione di
inizio attività è da considerarsi ormai superata ed è necessario che il gestore dell'attività la rinnovi informando preventivamente l'autorità
preposta in merito alla nuova tipologia di recupero e trattamento di rifiuti
non pericolosi.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel controllo dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il
15 gennaio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.
198 in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici, in attuazione dell'articolo 4 della legge
4 marzo 2009, n. 15.
La sentenza n. 8 del 08/01/2010 del TAR TOSCANA, ritorna
sull’importante questione che attiene alla responsabilità del proprietario o
gestore del sito che non abbia apportato alcun contributo causale alla
contaminazione.
In
tema di trasporto illecito di rifiuti, affinchè sussista il reato non è
richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo.
Anche
quest’anno slittamenti in materia ambientale.
Il
Decreto Legge n. 194/2009 del 30 dicembre 2009, recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative” è stato pubblicato nella GU n. 302 del
30.12.2009 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
In
merito all’allocazione di un impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti
esiste un assetto normativo (D.Lgs. 152/06 e smi) sulla localizzazione degli
impianti e sulle competenze dei vari livelli di governo.
In
particolare la disciplina normativa in tema di localizzazione degli impianti
prevede che tra le competenze statali vi sia la indicazione dei criteri
generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
E’ entrato in vigore il 14
gennaio scorso il D.M. 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
ai sensi dell’articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e
dell’articolo 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009”.
Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sarà gestito
dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e sostituirà gradualmente,
con tecnologie informatiche, l'attuale sistema cartaceo basato su registri,
formulari e MUD. Tutti i soggetti coinvolti dovranno obbigatoriamente aderirvi, a partire dai produttori fino ai destinatari finali (smaltitori e recuperatori).
La circostanza
che le acque meteoriche, ricadendo all’interno dell’area dell’insediamento
produttivo, entrino a contatto con i prodotti di lavorazione e si arricchiscano
di tali elementi, non descrive altro che il fenomeno del “dilavamento”,
perfettamente compatibile con il carattere proprio e tipico delle “acque
meteoriche”, appunto, “di dilavamento”; tale fenomeno, nella stessa
concettualizzazione normativa, non può comportare che le stesse “perdano” tale
natura “assumendo quella di acque reflue industriali o, quanto meno, quella di
“acque dilavanti contaminate”.
L’iscrizione all’albo dei
gestori ambientali costituisce il requisito minimo ed essenziale per assicurare
alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo
svolgimento di siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta
professionalità e serietà.
Con circolare del 17 novembre 2009,
l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha specificato come poter dimostrare il
requisito dell’esperienza acquisita come responsabile tecnico, direttore o
dirigente tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le
quali si chiede l'iscrizione in categoria 10 per la bonifica dei siti e dei
beni contenenti amianto, nel caso in cui dai piani di lavoro non risultino i
nominativi del personale utilizzato.
La definizione di acque reflue
industriali si caratterizza, ai sensi dell’ar. 74 lett. h) del DLgs 152/06, per
la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
Sulla GUUE L 285 del 31-10-09 è pubblicata la Direttiva 2009/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina.
Sulla GU n. 234 del
8-10-2009 è pubblicato il DM 28 luglio 2009 con il quale vengono aggiornati gli
allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la disciplina in materia di fertilizzanti.
E’ stato pubblicato sulla
GUUE L271 del 16-10-09, il Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione che
modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di
alcuni rifiuti destinati al recupero
verso paesi non appartenenti all'OCSE.
Gli adempimenti previsti per la gestione
dei rifiuti subiranno una radicale modifica
Importanti
novità nella tenuta dei registri, MUD e formulari si prevedono per il 2010. L’attuale
sistema cartaceo sarà presto sostituito da un innovativo procedimento basato su
tecnologie informatiche (il sistema SISTRI).
I
soggetti obbligati alla tenuta dei documenti per la gestione dei rifiuti
dovranno presto installare ed utilizzare apposite apparecchiature elettroniche
per la tracciabilità informatica dei rifiuti e registrare i dati relativi a
produzione, trasporto e gestione dei rifiuti attraverso l’adozione del sistema
tecnologico composto di software e hardware.
Chi non conosce
l’affermazione “la legge non ammette ignoranza”?
Credo in pochi non sappiano
che una volta che un provvedimento entra in vigore e qualcuno ne ignora l'esistenza
e non lo osserva, ne deve subire le conseguenze perché non è ammesso a provare
di essersi trovato nella materiale impossibilità di prenderne conoscenza. Eppure esistono casi in cui
è possibile ammettere la buona fede del trasgressore e la sua ignoranza sulla
liceità del fatto commesso.
E’
stato pubblicato, sulla GU n. 165 del 18 luglio 2009, il nuovo D.M. 13/05/2009
a completamento del procedimento di modifica del decreto 8 aprile 2008, recante
la disciplina dei centri di raccolta
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo
183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e s.m..
Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ha approvato un disegno di legge che modifica la disciplina sanzionatoria
in tema di scarico di acque reflue industriali prevista dall'articolo 137,
comma 5, del Codice dell'ambiente.
E’
stata pubblicata la circolare 30 giugno 2009 (puoi scaricare cliccando qui ) del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, riguardante lo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti
operativi in seguito alla definitiva
entrata a regime dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica, di cui al D.Lgs.
n. 36/2003 e D.M. 3 agosto 2005.
Ritorniamo sull'argomento della classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi (già da noi trattato in un precedente articolo). In particolare, per quanto riguarda la procedura di classificazione di rifiuti contenenti miscele bituminose, il Dipartimento
provinciale Arpacal di Catanzaro ha posto un quesito all'ISPRA (ex APAT), al
Ministero dell'Ambiente ed all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per la classificazione
dei rifiuti bituminosi con un contenuto di idrocarburi superiori allo 0,1%. Giunta, come sempre chiarificatrice, la risposta degli ENTI interpellati.
Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava
devono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera per la loro oggettiva
attitudine a generare agenti inquinanti nell’aria.
Con
la circolare
n. 2937 del 22/04/03, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Elenco di
codici CER, l’Albo gestori Ambientali aveva già dato chiarimenti sulla possibilità di utilizzare l’iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi) per alcune tipologie di rifiuti individuate con i codici del
capitolo 20.
È stata pubblicata, sulla
GU n. 140 del 19/06/2009, la Legge
18 giugno 2009, n. 69, in
vigore dal 4 luglio 2009, sulle "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile".
E’ stato pubblicato, sulla GU n. 144 del 24/06/2009, il Decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali del 23 aprile 2009, recante aggiornamento del decreto 21
marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale.
Un
impianto che comunica l’inizio di un’attività di recupero di rifiuti o fa
istanza di rinnovo, in procedura semplificata, può procedere solo se è in regola
con tutti i presupposti e le condizioni imposte dalla
legge e se non interviene espresso diniego decorsi i termini previsti.
In
materia d'inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le
disposizioni di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203/1988 e quelle di cui all'art.
279 d. lgs. n. 152/2006. In entrambe le disposizioni è previsto l'obbligo di
comunicare la messa in esercizio
dell'impianto e i dati relativi alle
emissioni, oltre al rispetto dei limiti normativi.
Il Sindaco,
quale ufficiale di Governo, ha competenza in materia di sicurezza e ordine
pubblico, potendo emanare quegli atti che, in tale ambito, gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti e
potendo disporre con ordinanza le operazioni necessarie “per procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
Qualora un impianto, preventivamente autorizzato, sia
sottoposto ad una modifica sostanziale, esso dovrà dotarsi di una nuova
autorizzazione aggiornata.
Il
lavaggio delle attrezzature con
acetone non può essere equiparato alla
pulizia delle superfici. Pertanto non rientra nel campo di appplicazione
dell’art. 275 del DLgs 152/06 relativo
alle emissioni di COV.
L’art. 6-quater della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, sui rifiuti
contenenti idrocarburi, stabilisce che la
classificazione ai fini
dell'assegnazione della caratteristica
di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per
gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008, relativo ai dragaggi nei siti di interesse nazionale.
L'articolo 9 del DLgs n. 22 del
1997 (c.d. decreto Ronchi), sostanzialmente riprodotto nell'articolo 187 del DLgs
n. 152 del 2006 (c.d. testo unico ambientale), vietava la miscelazione tra
rifiuti pericolosi e la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. La disposizione, però, non
chiariva in cosa consistesse l'operazione di miscelazione e la lacuna è presente
anche nel DLgs n. 152 del 2006.
Pubblicato, sulla
G.U. n. 114 del 19-5-2009, il Decreto 31/03/2009 che riconosce impiegabilità in
mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi
composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o
minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico.
Il Parlamento europeo ha approvato il 5 maggio 2009 la proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 4 dicembre 2008 per ridurre le
emissioni di vapori di benzina derivanti dal rifornimento delle automobili
nelle stazioni di servizio.
Dopo le decisioni
2009/335/Ce e 2009/337/Ce , rispettivamente per il calcolo della garanzia finanziaria e per la
definizione dei criteri per classificare
le strutture di deposito dei rifiuti, in applicazione della
direttiva 2006/21/CE, tre nuove decisioni di fine aprile
2009 sono state emanate dalla Commissione
europea contenenti altre regole attuative della
direttiva 2006/21/Ce sulla gestione
dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
La disciplina delle emissioni in atmosfera ha come obiettivo
di contenerle entro limiti ritenuti accettabili. Pertanto le attività potenzialmente
inquinanti possono essere consentite, se sono in grado di non indurre il
superamento dei limiti prefissati.
La
Cassazione ritorna sulla nozione di
acque reflue industriali, ribadendo, con riferimento alla vendita di prodotti ittici, che tali sono tutti i tipi di acqua
derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non
attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.
E’ stato dato parere positivo
dalla Conferenza Stato-Regioni sullo
schema di decreto del Ministro dell’ambiente, concernente modifica ed
integrazione del D.M. 8 aprile 2008 che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
E’
stato pubblicato sulla G.U. n. 88
del 16-4-2009, il DM 22 gennaio 2009: "Aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo 29
aprile 2006, n. 217 [...]”.
Il 20 aprile 2009 è entrato in
vigore il DLgs 16 marzo 2009, n. 30, relativo
alla protezione dei corpi idrici sotterranei
dall'inquinamento e dal deterioramento.
Sono state approvata le decisioni 2009/335/Ce e 2009/337/Ce, rispettivamente per il calcolo della
garanzia finanziaria e per la definizione dei criteri per classificare le strutture di deposito dei rifiuti, in applicazione della direttiva 2006/21/CE, che istituisce
le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il
più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie
estrattive.
Gli scarti di origine animale non sono soggetti all’applicazione
della normativa in materia di
rifiuti e sono, invece, sottoposti al regolamento
1774/2002/CE, solo se effettivarnente
qualificabili come sottoprodotti.
I fanghi sono di nuovo sotto i riflettori per stabilire il labile confine tra fertilizzanti da vendere e rifiuti da smaltire. La Corte di Cassazione ribadisce così ancora una volta che lo spandimento sul terreno di fanghi e reflui non è disciplinato dal Dlgs
217/2006 che riguarda la produzione
e la commercializzazione dei
fertilizzanti, bensì dal Dlgs 152/2006.
La Corte di
Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 10711 del 11/03/2009, che solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava, nella
misura in cui restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa
pulitura, non sono rifiuti.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 04/03/2009 n. 9848, ha chiarito ancora
una volta che il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione solo se
rispetta le condizioni dettate dalla
vigente normativa.
La
prima pulitura del materiale estratto non deve necessariamente avvenire solo a
mezzo di setacciatura o grigliatura, ma, quando necessità tecniche lo
richiedano o lo rendano opportuno, può avvenire anche mediante lavaggio.
In tema di tutela
delle acque dall'inquinamento, il reato di effettuazione di scarichi senza autorizzazione, non si configura solo a carico del titolare, ma anche nei confronti del gestore
dell'impianto.
In materia di autorizzazione per la
gestione dei rifiuti, una legislazione
regionale e a maggior ragione una circolare
o qualsiasi atto amministrativo generale della
Regione, non può derogare alla
disciplina legislativa dello Stato,
giacché lo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. ha competenza esclusiva nella tutela
dell' ambiente.
Il regime transitorio
previsto per l’adeguamento delle discariche, con riferimento all’art. 17 del
DLgs 36/2003, è prorogato fino al 30 giugno 2009.Lo stabilisce la
legge n. 13/2009 (pubblicata nella
G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009), di conversione del Dl 208/2008.
La diffusa pratica di
eliminare scarti vegetali mediante bruciatura non trova alcun riscontro nella normativa ambientale vigente. Il taglio di alberi,
eseguito nell'ambito della
silvicoltura, costituisce attività produttiva e l’incenerimento dei rami degli
alberi tagliati, non usufruibili in processi produttivi, è un’operazione di
smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Se la carta da macero presenta una quantità di impurità
superiore ad un valore pari a 1%, come prescritto dal DM 5 febbraio 2008, è
rifiuto e non materia prima secondaria.
Se le irregolarità riscontrate nella
documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare
totale incertezza sulla
individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto, si
configura il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 259
del DLgs 152/2006, punito anche con la
reclusione.
Le
discariche preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 hanno
l’obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel piano di adeguamento.
Colui che risulta il destinatario dell’ordinanza
di rimozione rifiuti, ex art. 192 del D.Lgs. 152/06, deve mettere in atto anche
una fase di accertamento, in cui verificare il superamento o meno di alcuni
valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione delle disposizioni in tema di
bonifica ambientale.
L’attività di recupero iniziata prima del decorso dei 90
giorni previsti dall’articolo 216, Dlgs 152/2006, è illecita e rende legittimo
il decreto di sequestro preventivo di un capannone utilizzato a tale
scopo.
Ogni cittadino ha diritto d’accesso alle informazioni ambientali, ma non
tutti i documenti possono essere richiesti. Il Tribunale amministrativo della
Calabria, con sentenza 9 febbraio 2009 n. 122, precisa che l’informazione
ambientale ha ad oggetto esclusivamente i dati attinenti a valori che
l’Ordinamento giuridico imputa all’ambiente come bene giuridico, distinto dalle
sue componenti ambientali.
L’utilizzo del nuovo modello MUD 2009 che era stato pubblicato con
DPCM del 2 dicembre 2008 per l’imminente dichiarazione annuale relativamente alla
gestione dei rifiuti del 2008, è slittato al 2010 con legge di conversione del
D.L. 208/2008 (L. 13/2009).
La
Legge 30 dicembre 2008 n. 205
ha disposto semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese agricole, stabilendo che all'art. 193 del Dlgs 152/06, dopo il comma 4, sia inserito il
comma 4-bis che così recita:
Sulla GU n. 35 del 12-2-2009 è pubblicato il DM 1
ottobre 2008: "Emanazione di linee guida in materia di analisi degli
aspetti economici e degli effetti incrociati per le attivita' elencate
nell'allegato I del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59".
A
partire dal 2012 l'omologazione
CE o nazionale dei veicoli sarà condizionata alla
prova di accordi tra costruttori e fornitori per il rispetto delle regole di
riutilizzabilità, riciclabilità e
recuperabilità dei materiali utilizzati.
Sono state ampliate le opportunità del
riutilizzo degli inerti con riduzione del ricorso a impianti di recupero e
smaltimento, grazie a una modifica recata al Dlgs 152/2006 dalla legge di conversione del D.L. 185/2008.
La Commissione Ue
ha inviato contestazioni a 10 Stati membri, tra cui l’Italia, che non hanno rilasciato nuove autorizzazioni o aggiornato le
autorizzazioni esistenti, per oltre 4.000 impianti industriali già in funzione
in tutta Europa.
Il Comune ha
sempre il dovere di esibire, su semplice richiesta, le informazioni e i
documenti a sua disposizione. Il diritto di accesso all’informazione ambientale
non è condizionato, infatti, all’esistenza di uno specifico interesse in capo
al richiedente.
Sia alla
luce della pregressa normativa che
in base all’attuale testo unico ambientale, gli imballaggi
terziari non possono essere assimilati
ai rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio pubblico di
smaltimento: sulle superfici in cui vengono prodotti non può quindi essere
applicata la relativa tassazione.
Dopo
aver dichiarato illegittima la legge
regionale sarda, la Corte Costituzionale, con
sentenza 23 gennaio 2009,
ha dichiarato illegittima anche la
disposizione della legge regionale
della Puglia (L.R. 29/2007) che
limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
provenienti dal territorio extraregionale.
Gli obblighi del produttore o detentore di rifiuti
speciali sono assolti solo quando siano stati conferiti ad un soggetto
autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e
controfirmato dal destinatario.
Quello delle materie prime secondarie è sempre stato un annoso
problema sempre in bilico tra diverse interpretazioni. In particolare uno dei settori in cui si commettono le più
grosse illiceità è certamente quello dei rottami ferrosi. La Cassazione è di
nuovo intervenuta con sentenza del 13 gennaio 2009 n. 833 affermando che se i rottami ferrosi necessitano
di trattamento preliminare per acquisire le caratteristiche proprie delle
materie prime secondarie ed essere reimpiegate in un nuovo processo industriale,
allora sono rifiuti.
Il Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali con la propria circolare 11 dicembre 2008 relativa alla deliberazione del 25 novembre
2008 di revoca della
deliberazione del 29 luglio 2008 n. 2., non prevederà adempimenti ripetitivi
per chi ha già presentato domanda in base alla revocata delibera 2/2008.
Per la gestione di impianti
di smaltimento e/o recupero di rifiuti di titolarità
di terzi gestori nessuno può iscriversi alla
categoria 6 dell’Albo gestori ambientali perché il decreto che doveva fissare
modalità e importi della garanzia
finanziaria richiesta non è stato ancora emanato. L’impossibilità di iscrizione nella
categoria 6 permane anche alla luce dell’attuale
quadro normativo.
E’ stato chiesto al Comitato Nazionale di chiarire quale sia stato
l’effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008 sulle procedure d’iscrizione
all’Albo per il trasporto dei rifiuti.
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008, le istruzioni per la
compilazione del nuovo modello MUD
2009, da consegnare alle Camere di Commercio entro il 30 aprile 2009 per
le dichiarazioni che si riferiscono all'anno 2008.
Chi
risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie
può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle
procedure semplificate senza dover iscriversi secondo la
procedura semplificata, purché i rifiuti siano effettivamente avviati al
recupero ed al riciclaggio ed i
rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della
stessa categoria, classe e tipologia
di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la
procedura ordinaria.
Il
rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, avvenuto nel
1999 e quindi dopo l'entrata in vigore del Dlgs 22/1997 (cd. "decreto
Ronchi"), senza effettuazione della
procedura di Valutazione dell’impatto ambientale (Via) è illegale ma non è riconoscibile
il risarcimento danni, a causa dell’incertezza normativa.
Il
luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della
nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti
ma anche quello in disponibilità dell’impresa produttrice nel quale gli stessi
sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione.
Per la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA del
10%, normalmente addebitata sulle bollette degli utenti, è illegittima.
E’ stato pubblicato il DM 7 novembre
2008, recante la disciplina delle
operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 996, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’esercizio dell’attività di recupero di
rifiuti non pericolosi nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal DM del
5 aprile 2006, n. 186 consente di assoggettare l’autorizzazione di tali
attività al regime di procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del
d.lgs. n. 152/2006.
E’ stata pubblicata sulla GUUE N. 328 del 6/12/2008, la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, sulla tutela penale dell’ambiente.
Entrano in vigore il 18
dicembre 2008 le nuove regole su commercializzazione di pile, raccolta,
trattamento, riciclaggio,
smaltimento dei relativi rifiuti. A
stabilirlo è il Dlgs20 novembre
2008, n. 188 emanato in attuazione della
direttiva 2006/66/Ce, che abroga la direttiva 91/157/CEE.
L’Albo gestori ambientali,
con propria delibera 25 novembre 2008 n. 3, invitato dall’Ufficio Legislativo
del Ministero dell’Ambiente, ha ufficialmente revocato ladelibera 29 luglio 2008, formalizzando di fatto un ritiro che era già
stato annunciato dal Ministero con proprio comunicato prot. 16947 del
04/11/2008.
La Cassazione
(Cass. Sez. III n. 42533 del 14/11/2008)
ha confermato la natura
amministrativa del prelievo anche in materia di emissioni in atmosfera, precisando che non è necessaro il preavviso al titolare dell'azienda, mentre tale preavviso va effettuato per quanto riguarda le analisi di laboratorio, perchè è requisito essenziale per consentire l’utilizzabilità dei risultati.
Le acque reflue non si
definiscono automaticamente industriali per il sol fatto di derivare da luoghi dove
vengono svolte attività produttive di beni e servizi. E’ necessario che la loro
composizione ne riveli la natura
come tali. E’ la Corte di Cassazione
che lo conferma in una sentenza che dà ragione al gestore di un impianto
sportivo pugliese.
Non sono configurabili i
reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti in capo al
proprietario di un fondo che non si sia attivato per la loro rimozione, a meno che egli
fosse in concorso con l'autore del fatto.
La sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 25 settembre 2008, causa
C-368/07, ha condannato l'Italia per omessa elaborazione
ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti
italiani.
Lo scarico di acque reflue industriali
sul suolo, se supera i valori previsti dalla
tabella 4, Allegato 5, Parte III,
Dlgs 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose
di cui alla tabella 5.
L'esclusione dal
campo di applicazione della
disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet coke) commercializzato e
destinato alla
combustione è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art
293 del DLgs n. 152/2006. La disciplina autorizzatoria è invece operante e
applicabile nel caso non siano soddisfatte le condizioni di legge per tale
utilizzo.
La
responsabilità per il reato di traffico illecito di rifiuti non è configurabile
in capo alla società proprietaria
del mezzo di trasporto che, quindi, non è possibile condannare.
Si configura il reato di realizzazione
di discarica abusiva quando l'accumulo dei rifiuti è sistematico (e non
episodico); non è ravvisabile una loro destinazione conforme a legge; l'area su
cui i rifiuti insistono risulta degradata.
La nozione di terre e rocce da scavo costituisce
un'eccezione alla disciplina sui
rifiuti pertanto grava sull'imputato l'onere della
prova dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga.
La Corte di Cassazione con lasentenza del 3 ottobre 2008, n. 37559 ha riaperto la
discussione sulla disciplina transitoria delle discariche espressa
dai commi 1 e 4 dell’art. 17 del Dlgs 36/2003, ribadendo che la proroga al 31 dicembre 2008 (prevista con legge
24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008) riguarda solo le condizioni e
limiti di accettabilità di cui alla
Delibera 27 luglio 1984; mentre tutto il nuovo
regime sulle discariche è vigente ed in particolare
l’articolo 11 del Dlgs 36/2003 (procedure di ammissione) e gli artt. 2, 3 e 4
del D.M. 3 agosto 2005.
In materia di autorizzazione
dei progetti per il trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro 90 gg dalla
sua convocazione e, entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale deve autorizzare la realizzazione dell'impianto.
Compete alla Provincia, e non al sindaco, l’accertamento
della regolarità
dell'impianto di trattamento rifiuti e la
sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché il
sanzionamento di eventuali comportamenti non conformi alla
legge e alle autorizzazioni concesse, a norma dell’ art. 197, Dlgs 152/2006.
Il deposito in area comunale di veicoli abbandonati su strada, disposto dai vigili
urbani, deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente in quanto il concetto di disfarsi nulla ha a che procedura
prevista nel caso del ritrovamento di cose smarrite di cui all’art. 927-929 del
codice civile.
Il 20 ottobre 2008 è stata definitivamente
approvata dal Consiglio UE la
direttiva quadro sui rifiuti che era già stata licenziata lo scorso 17 giugno dal
Parlamento europeo. Il legislatore europeo è intervenuto procedendo ad una
revisione e sostituzione delle direttive 2006/12/CE, 91/689/CEE, 75/439/CEE.
Nonostante la pubblicazione in gazzetta ufficiale della delibera 29 luglio 2008 dell’albo nazionale
gestori ambientali, il Ministero dell’Ambiente ne ha annunciato il ritiro
sospendendo le disposizioni sui criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
dei gestori dei centri di raccolta nella
categoria 1.
Il nuovo D.M. 22 ottobre 2008 reca semplificazione degli adempimenti
amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto
legislativo n. 152/2006, in materia
di raccolta e trasporto di cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di
nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei
rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti
sostanze pericolose).
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità
del pagamento della quota di
depurazione nelle bollette dell’acqua, ha stabilito che se il comune non è
dotato di un impianto di depurazione non ha alcun diritto a richiedere
all'utente la tariffa relativa alla
prestazione del servizio di depurazione, ritenendo incostituzionale la disposizione normativa, sino ad ora applicata,
che prevedeva invece l’obbligo degli utenti del servizio idrico di pagare i
canoni di depurazione anche in assenza di impianto.
Il D.Lgs. di recepimento della direttiva 2006/66/Ce sulla
commercializzazione di pile e batterie e sulla
gestione di quelle a fine vita istituisce in sintesi il registro
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei
rifiuti di pile e accumulatori,
obiettivi di raccolta, criteri di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sulla GU n. 222 del 22-9-2008 è pubblicato un
Comunicato relativo alle modalità,
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.
E’ entrato in vigore lo
scorso 26 agosto dopo approvazione del Ministero dell’Ambiente, il Decreto 16 giugno 2008, n. 131, regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici, in attuazione
dell’articolo 75, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Non c’è alcuna limitazione di
ordine soggettivo in ordine alla
gestione ed erogazione di servizi pubblici locali (nella
specie, servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani). Il
discrimine della forma societaria
non opera nei riguardi della
partecipante alla gara quando la stessa concerne la
gestione del servizio, al cui affidamento può concorrere qualsivoglia soggetto,
anche costituito in forma diversa dalla
società di capitali (nella specie,
società in nome collettivo).
La sentenza dellaCassazione Penale n. 26546/08 stabilisce che "le
attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso, devono
essere effettuate prima della
pressatura".
Il giudice osserva che,
ai sensi dell’allegato I punto 6) del D. Lgs. 24.6.2003 n. 209,rientrano tra le
fasi dell’attività di demolizione le seguenti operazioni:
Il Tar Basilicata, con la sentenza n. 388/2008 ha stabilito che è
illegittima una ordinanza con la
quale è stato ingiunto all’Anas lo sgombero dei rifiuti abbandonati sotto un viadotto
che sia stata adottata dal Sindaco e non già dal competente dirigente dell’ente
locale.
In tema di inquinamento di
corsi d'acqua il giudice non può fondare un giudizio di responsabilità sulla sola
base di analisi microbiologiche che attestano un grave inquinamento senza nulla affermare sull'elemento psicologico del reato,
oltre che sull'esistenza di un danno strutturale dei corsi d’acqua medesimi.
La Cassazione, con la sentenza n. 35911 del 19 settembre 2008,
chiarisce che la sola circostanza che altri acquistino i rottami
ferrosi per riutilizzarli non esclude la
loro natura di rifiuto allorchè il produttore, comunque, se ne sia disfatto.
"Poiché il reato di cui
all'art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile
nei confronti di chiunque sia individuato nell'ordinanza sindacale quale
responsabile dell'abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida
l'ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita".
E' correttamente
attribuita a carico del proprietario del fondo, la
responsabilità, quanto meno sotto l’aspetto della
culpa in vigilando, per il deposito
illecito di materiale di scarto proveniente dalla
demolizione di un muro di confine, effettuato da una ditta edile.
La
nozione di sottoprodotto è sempre stata una delle più discusse e attenzionate
dagli operatori del settore ed in particolare
il requisito dell’impiego “nel corso del processo di produzione” ha talvolta
condotto a versioni ed interpretazioni diverse e contrastanti. La Corte di
Cassazione mette fine alle diatribe chiarendo, nella
sentenza n. 31462 del 29 luglio 2008, come interpretare tale requisito per
l'attribuzione della
qualifica di sottoprodotto.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 03/09/2008 è stata pubblicata la Deliberazione 29 luglio 2008 dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali recante criteri e requisiti per l'iscrizione
all'Albo nella categoria 1 per lo
svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
E'
stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008 la
circolare 4 agosto 2008, attuazione
della direttiva 2003/4/CEE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Il deposito temporaneo, per
rientrare nelle definizione normativa di cui all'articolo 183, lettera m), Dlgs
152/2006 deve avvenire per categorie
omogenee di rifiuti; altrimenti si configura una gestione di rifiuti non
autorizzata.
La qualificazione come
sottoprodotto e la contestuale
esclusione dalla disciplina dei
rifiuti opera solo nelle ipotesi in cui sussistano tutti i requisiti richiesti dall'articolo 183, lettera p), Dlgs
152/2006.
I veicoli fuori uso, a
seguito della Decisione 119/2001/Ce
sono da considerarsi rifiuti pericolosi e nell'ipotesi di scomposizione, la normativa sui rifiuti pericolosi è applicabile
solo alle parti effettivamente pericolose. E’ quanto precisa la Corte di Cassazione con la
sentenza 4 luglio 2008, n. 27074.
Alle imprese in attesa di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non
è consentito continuare l'attività se non nel rispetto delle regole generali di
tutela preesistenti al Dlgs 59/2005.
L’effettiva destinazione urbanistica dell’area, destinata alla realizzazione (ovvero alla
modificazione sostanziale) di un impianto per la
messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rientra tra
gli elementi di cui la commissione
tecnica, integrata quale conferenza di servizi con la
partecipazione del Comune, deve tenere in considerazione nell’assumere il
proprio parere.
La più corretta
interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 242, 244 e
252 del D.lgs. n. 152/2006 depone nel senso che una cosa è l’adozione delle
ordinanze di cui all’art. 244 (ipotesi che contempla
presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze amministrative
di specie), altra cosa è il complesso delle procedure operative ed
amministrative di cui agli artt. 242 e 252 (ipotesi che contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse competenze
amministrative). Ne consegue che, attesa l’indubbia distinzione fra le
discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai presupposti
applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti che esse
disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l’argomento volto ad
affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la
competenza all’adozione delle ordinanze ex art. 244 risulterebbe devoluta al
Ministero dell’Ambiente.
L’obbligo di
bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull’effettivo responsabile
dell’inquinamento stesso, mentre la
mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di
per sé l’obbligo di effettuazione della
bonifica.
Sia l’art. 17 del
D.L.vo n. 22/97, che gli artt. 244 e ss. del sopravvenuto D.L.vo n. 152/06 sono
inequivoci nel limitare a carico del diretto responsabile dell’inquinamento
l’onere di provvedere alle necessarie attività di risanamento, salva la facoltà del proprietario non
responsabile di darsi carico di dette attività.
Nuove
regole modificano il regolamento
quadro n. 850/2004 vigente in materia di rifiuti contenenti
inquinanti organici persistenti denominati Pops,
acronimo di persistent organic pollutants.
Se un rifiuto
viene lavorato ed all’esito dellalavorazione
risulta trasformato, anche il codice CER deve cambiare ove all’esito della trasformazione il prodotto ottenuto debba ancora
mantenere la qualifica di rifiuto. E’
quanto afferma la sentenza 9 luglio
2008, n. 27989.
A seguito delle modifiche
introdotte dal Dlgs 4/2008, l'assimilazione
degli effluenti di allevamento alle acque domestiche si riferisce ai casi in
cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta.
L'imprenditore che acquista
rifiuti da un intermediario senza verificare le credenziali del venditore
risponde del reato di gestione illecita di rifiuti qualora il soggetto
venditore non era autorizzato all'intermediazione.
La nuova normativa intervenuta a modifica del D.Lgs. 152/06, ovvero il D.Lgs. n. 4 del 2008, modificando l’articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, ha incluso “potenzialmente”
i liquami tra i sottoprodotti qualora utilizzati per produrre biogas. Questo è ciò che afferma il T.A.R. Emilia Romagna Sez. II - 9 luglio 2008. E' bene precisare, tuttavia,
che i liquami non possono definirsi automaticamente sottoprodotti.
Il provvedimento con cui
l’Amministrazione, accertata l’avvenuta bonifica di un suolo, ne autorizza la
restituzione agli usi legittimi (ossia afferma che la bonifica ha avuto
successo ed accerta che non sussistono più i fattori inquinanti prima rilevati,
oppure che non si sono verificati fattori inquinanti) è ampliativo delle
possibilità di utilizzo del bene, dapprima inibite dalla sussistenza di
fenomeni di inquinamento (o dall’esigenza di accertarli).
Il
via libera definitivo alla nuova direttiva è stato dato dal Parlamento europeo
il 17 giugno 2008, con l'approvazione in seconda lettura dell'accordo raggiunto
con il Consiglio Ue per la revisione della direttiva quadro sui rifiuti. Tra le
novità: netta definizione del confine tra "rifiuti" e
"sottoprodotti", obiettivi più ambiziosi in materia di riciclaggio e
rafforzamento della prevenzione in materia di produzione dei rifiuti.
È
fissato in 10 euro per iscrizione e modifiche l'importo dei diritti di
segreteria relativi alle imprese ex articolo 212 del Dlgs 152/2006 ammesse alla
iscrizione all'Albo gestori ambientali tramite comunicazione.
La modifica introdotta al cd.
Codice ambientale dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 ha assimilatosenza
alcuna ulteriore limitazione le acque reflue provenienti dall'attività di
allevamento alle acque reflue domestiche.
Il fluff, residuo non metallico della
frantumazione dei veicoli, qualora contenga PCB, è da considerarsi rifiuto
pericoloso e può essere smaltito in discarica solo a seguito di un adeguato
trattamento di bonifica.
Il primo giugno 2007 è
entrato in vigore Reach, Regolamento europeo concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione di alcuni tipi di uso delle
sostanze pericolose, ma la scadenza del 1° giugno 2008 è il primo momento di
inizio dell'iter di «registrazione», che è uno dei momenti essenziali
dell'applicazione del Regolamento.
Emanato
un nuovo decreto legislativo che
stabilisce misure, procedure ed azioni necessarie a prevenire o ridurre effetti
negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la
salute umana, conseguenti alla
gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Gli scarti di
ghiaia e pietrisco sono rifiuti e pertanto il loro abbandono (verificata
la sussistenza della volontà o dell'obbligo di disfarsene) configura senz'altro
il reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006.