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Abbandono di rifiuti, responsabilità del possessore del fondo |
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15 Dicembre 2008
Non sono configurabili i
reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti in capo al
proprietario di un fondo che non si sia attivato per la loro rimozione, a meno che egli
fosse in concorso con l'autore del fatto.
La Corte di Cassazione (sentenza 7 novembre 2008, n. 41838)
ricorda che non esiste nell'attuale ordinamento un obbligo di attivarsi da
parte del proprietario sul cui terreno altri abbandonino rifiuti.
Non è punibile la condotta di chi, avendo la
disponibilità di un'area sulla quale
altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi
ultimi vengano rimossi.
La punibilità si configura
solo qualora risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore
del fondo con gli autori del fatto.
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