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Abbandono di rifiuti, responsabilità del possessore del fondo

15 Dicembre 2008

Non sono configurabili i reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti in capo al proprietario di un fondo che non si sia attivato per la loro rimozione, a meno che egli fosse in concorso con l'autore del fatto.

La Corte di Cassazione (sentenza 7 novembre 2008, n. 41838) ricorda che non esiste nell'attuale ordinamento un obbligo di attivarsi da parte del proprietario sul cui terreno altri abbandonino rifiuti.

Non è punibile la condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi.

La punibilità si configura solo qualora risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto.

 

 

 
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