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Abbandono macerie da demolizione: colpevolezza del proprietario del fondo
07 Ottobre 2008

 

E' correttamente attribuita a carico del proprietario del fondo, la responsabilità, quanto meno sotto l’aspetto della culpa in vigilando, per il deposito illecito di materiale di scarto proveniente dalla demolizione di un muro di confine, effettuato da una ditta edile.

 

E’ conseguentemente legittima l’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento ex art. 192 T.U. n. 152/2006, tenuto conto del fatto che un opera di demolizione di una ditta edile, sul confine della propria proprietà, non è attività che poteva passare inosservata. Questo è quanto afferma il TAR Abruzzo nella sentenza n. 664 del 04/07/2008.

 

Il Tribunale afferma, inoltre, che il riempimento di un fosso di scolo delle acque in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, non può certo essere ritenuta una forma di uso legittimo dei detriti da lavorazione edile, tale da impedire che gli stessi possano essere considerati rifiuti.

 

 

 
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