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Abbandono macerie da demolizione: colpevolezza del proprietario del fondo |
07 Ottobre 2008
E' correttamente
attribuita a carico del proprietario del fondo, la
responsabilità, quanto meno sotto l’aspetto della
culpa in vigilando, per il deposito
illecito di materiale di scarto proveniente dalla
demolizione di un muro di confine, effettuato da una ditta edile.
E’ conseguentemente legittima
l’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento ex art. 192 T.U. n. 152/2006, tenuto
conto del fatto che un opera di demolizione di una ditta edile, sul confine della propria proprietà, non è attività che poteva
passare inosservata. Questo è quanto afferma il TAR
Abruzzo nella sentenza n. 664 del
04/07/2008.
Il Tribunale afferma, inoltre, che il riempimento di un fosso di
scolo delle acque in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, non può certo
essere ritenuta una forma di uso legittimo dei detriti da lavorazione edile, tale da impedire che gli stessi
possano essere considerati rifiuti.
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