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Affidamento gestione rifiuti urbani, illegittima esclusione per forma societaria |
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07 Ottobre 2008
Non c’è alcuna limitazione di
ordine soggettivo in ordine alla
gestione ed erogazione di servizi pubblici locali (nella
specie, servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani). Il
discrimine della forma societaria
non opera nei riguardi della
partecipante alla gara quando la stessa concerne la
gestione del servizio, al cui affidamento può concorrere qualsivoglia soggetto,
anche costituito in forma diversa dalla
società di capitali (nella specie,
società in nome collettivo).
E’ dunque illegittima l'esclusione
da una gara pubblica per l'affidamento della
gestione dei rifiuti solidi urbani motivata dalla
sola assenza della forma di società di capitali del partecipante
estromesso.
È quanto ricorda il Consiglio di Stato che con sentenza 8
settembre 2008 n. 4242 ha
interpretato in modo conforme al diritto comunitario le norme del Dlgs 267/2000
e del Dlgs 152/2006 in materia, rispettivamente, di gestione in generale dei
servizi pubblici locali e di gestione integrata dei rifiuti.
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