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Ai rifiuti recuperati oltre i limiti quantitativi non può applicarsi il regime semplificato

15 Dicembre 2008

L’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal DM del 5 aprile 2006, n. 186 consente di assoggettare l’autorizzazione di tali attività al regime di procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.

 

L’aumento del quantitativo dei rifiuti da sottoporre a recupero oltre i limiti imposti comporta l’inapplicabilità della procedura semplificata e l’assoggettamento all’ordinaria procedura di valutazione ambientale (art. 23 d.lgs. n. 152/2006). Lo conferma il T.A.R. Lombardia con la sentenza n. 5534 del 21 /11/2008.

 
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