topleft
topright

consulenza-ambientale-risposta.gifHai un dubbio o una domanda su un problema ambientale?

Formula il tuo quesito

 

 

I ns clienti dicono...

penna.jpg  "Ho lavorato con vari consulenti in passato ma raramente ho avuto un'esperienza positiva e i risultati promessi. Prima di conoscere Kemis ho sempre pensato..." Continua...

Ti piace il sito kemis?

Vuoi avere un sito sempre più fruibile ed utile?

Qualsiasi cosa tu voglia segnalarci, piccola o grande che sia...saremo felici di considerarla...Leggi Tutto

Appalto del servizio di gestione dei rifiuti: l’iscrizione all’albo è una garanzia per le P.A.

25 novembre 2009

L’iscrizione all’albo dei gestori ambientali costituisce il requisito minimo ed essenziale per assicurare alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo svolgimento di siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta professionalità e serietà.

 

Così si è espresso il TAR PUGLIA, con sentenza n. 2799 del 19 novembre 2009.

 

L’Autorità portuale di Brindisi aveva indetto una gara pubblica per il servizio di pulizia di strade e piazzali, ritiro e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del Porto di Brindisi, nonché pulizia dei relativi immobili demaniali e degli uffici portuali. A tal fine richiedeva la sola iscrizione nel registro delle imprese di pulizia.

 

Dal canto suo il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, in tema di rifiuti, che la gestione dei rifiuti prevede le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento, e che lo spazzamento delle strade costituisce una delle modalità di raccolta dei rifiuti (tanto che l’art. 184 classifica come rifiuti urbani anche quelli provenienti dallo spazzamento delle strade). Inoltre l’iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

 

Il giudice ha affermato che mentre le attività da svolgere all’interno dei fabbricati sono in effetti da classificare alla stregua di “pulizie”, quelle da svolgere all’esterno (ossia su strade e piazzali, compreso lo spazzamento) sono più propriamente da ricondurre, per gran parte, alla “gestione dei rifiuti”.

 

In questi termini, la scelta della PA di prevedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del codice ambiente, ai fini della partecipazione ad appalti relativi alla gestione dei rifiuti, senz’altro risponde a criteri di proporzionalità e buona amministrazione.

 

newsletterina.gif

 

 

Se desideri ricevere le nostre news direttamente nella tua casella di posta elettronica e non sei già iscritto alla nostra newsletter, clicca qui.

 

 

 
< Prec.   Pros. >

Login Form

Inserisci il tuo account per leggere gli articoli riservati.





Password dimenticata?

Chi è online

Abbiamo 22 visitatori online
Copyright ©2008-2012. All Rights Reserved, Studio Associato Kemis - Sede Legale: Via Marco Polo n. 81/T, 56031 – Bientina (PISA) Tel: 0587–755596 Fax: 0587–756829 email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   P. IVA: n° 02796500839

 


Joomla Templates by Joomlashack