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25 novembre 2009
L’iscrizione all’albo dei
gestori ambientali costituisce il requisito minimo ed essenziale per assicurare
alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo
svolgimento di siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta
professionalità e serietà.
Così si è espresso il TAR PUGLIA, con sentenza n.
2799 del 19 novembre 2009.
L’Autorità
portuale di Brindisi aveva indetto una gara pubblica per il servizio di pulizia
di strade e piazzali, ritiro e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del Porto di
Brindisi, nonché pulizia dei relativi immobili demaniali e degli uffici
portuali. A tal fine richiedeva la sola iscrizione nel registro delle imprese
di pulizia.
Dal
canto suo il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, in tema di
rifiuti, che la gestione dei rifiuti prevede le fasi di raccolta, trasporto e
smaltimento, e che lo spazzamento delle strade costituisce una delle modalità di
raccolta dei rifiuti (tanto che l’art. 184 classifica come rifiuti urbani anche
quelli provenienti dallo spazzamento delle strade). Inoltre l’iscrizione
all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti.
Il
giudice ha affermato che mentre le attività da svolgere all’interno dei
fabbricati sono in effetti da classificare alla stregua di “pulizie”, quelle da
svolgere all’esterno (ossia su strade e piazzali, compreso lo spazzamento) sono
più propriamente da ricondurre, per gran parte, alla “gestione dei rifiuti”.
In questi termini, la scelta della PA di prevedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del
codice ambiente, ai fini della partecipazione ad appalti relativi alla gestione
dei rifiuti, senz’altro risponde a criteri di proporzionalità e buona
amministrazione.
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