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Centri di raccolta dei rifiuti urbani: novità e scadenze dall’Albo

05 Settembre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 03/09/2008 è stata pubblicata la Deliberazione 29 luglio 2008 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.

 

Come noto, il decreto 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) stabilisce, all'art. 2 comma 4, che il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani". Ai fini di questa iscrizione, il decreto stabilisce anche che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali deve deliberare entro 60 giorni i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

 

Queste le disposizioni della nuova delibera:

 

I soggetti che intendono (o che devono) iscriversi in categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta devono:

  • a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
  • b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto;
  • c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto;
  • d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1;
  • e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attivita' bancaria.

I soggetti già iscritti nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie a meno che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione.

 

I gestori dei centri di raccolta che operano sulla base di disposizioni regionali o di enti locali e che intendono proseguire l'attività, devono presentare domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, cioè entro il 3 novembre 2008.

 

Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008 e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione è allegata una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonchè la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato.

 

Infine i centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.

 

 

Si precisa, per quanto riguarda i documenti amministrativi, che i gestori dei centri di raccolta sono obbligati alla compilazione del Mud ed alla tenuta del registro di carico e scarico in aggiunta alla tenuta delle “schede rifiuti” previste dal D. M. 8 aprile 2008 (gli uni non sosituiscono le altre). Le esenzioni dal formulario sono invece solo quelle previste dall’articolo 193, comma 4, Dlgs 152/2006.

 

 

 
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