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Centri di raccolta: gli enti locali non hanno il potere di derogare alla disciplina dello Stato |
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20 Marzo 2009
In materia di autorizzazione per la
gestione dei rifiuti, una legislazione
regionale e a maggior ragione una circolare
o qualsiasi atto amministrativo generale della
Regione, non può derogare alla
disciplina legislativa dello Stato,
giacché lo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. ha competenza esclusiva nella tutela
dell' ambiente.
Lo stabilisce la Corte
di Cassazione Penale con la sentenza
n. 1824 del 19/01/2009, riferendosi ad una circolare
della regione Lombardia relativa ad un centro di raccolta rifiuti.
La Corte charisce che, laddove un'area attrezzata per la
raccolta di rifiuti differenziati non possieda i requisiti minimi richiesti dalla legge per essere qualificata "centro di
raccolta", non può sottrarsi alla
necessità della preventiva
autorizzazione, anche se diversamente previsto da un atto amministrativo
regionale.
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