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05 Gennaio 2009
E’ stato chiesto al Comitato Nazionale di chiarire quale sia stato
l’effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008 sulle procedure d’iscrizione
all’Albo per il trasporto dei rifiuti.
All’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, in ragione del correttivo del
2008, sono state soppresse le parole “prodotti da terzi” al comma 5,
primo periodo laddove viene
stabilito che è richiesta l'iscrizione all'Albo per
lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
Inoltre al comma 8 dello stesso articolo, la procedura di iscrizione per i trasporti dei
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (c.d. in
conto proprio) è stata limitata ai “produttori iniziali di rifiuti”.
L’Albo si è espresso con propria circolare
n. 2059 del 19 dicembre 2008, ritenendo che le imprese che intendono
trasportare i rifiuti non pericolosi in conto proprio e prodotti a seguito di
operazioni di trattamento dei rifiuti che hanno mutato la
natura o la composizione dei rifiuti
stessi, devono iscriversi all’Albo nella
categoria 4, nell’attesa dell’emanazione del decreto che dovrà riformulare le categorie d’iscrizione sulla base delle nuove disposizioni legislative.
A tal proposito, l’art. 8, comma 1, lettera d), del DM 406/98,
che alla categoria 4 stabiliva
l’obbligo di iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da
terzi, si
deve intendere modificato ope legis dovendo ritenere cancellate le parole “prodotti da terzi”.
Resta ovviamente salva la possibilità d’iscrizione nella categoria 2 per le imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a
procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio
ed al recupero.
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