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Chiarimenti dell’Albo sulla raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi

05 Gennaio 2009

E’ stato chiesto al Comitato Nazionale di chiarire quale sia stato l’effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008 sulle procedure d’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti.

 

All’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, in ragione del correttivo del 2008, sono state soppresse le parole “prodotti da terzi” al comma 5, primo periodo laddove viene stabilito che è richiesta l'iscrizione all'Albo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

 

Inoltre al comma 8 dello stesso articolo, la procedura di iscrizione per i trasporti dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi (c.d. in conto proprio) è stata limitata ai “produttori iniziali di rifiuti”.

 

L’Albo si è espresso con propria circolare n. 2059 del 19 dicembre 2008, ritenendo che le imprese che intendono trasportare i rifiuti non pericolosi in conto proprio e prodotti a seguito di operazioni di trattamento dei rifiuti che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi, devono iscriversi all’Albo nella categoria 4, nell’attesa dell’emanazione del decreto che dovrà riformulare le categorie d’iscrizione sulla base delle nuove disposizioni legislative.

 

A tal proposito, l’art. 8, comma 1, lettera d), del DM 406/98, che alla categoria 4 stabiliva l’obbligo di iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, si deve intendere modificato ope legis dovendo ritenere cancellate le parole “prodotti da terzi”.

 

Resta ovviamente salva la possibilità d’iscrizione nella categoria 2 per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero.


 

 
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