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Chiarita dalla Corte la definizione di miscelazione dei rifiuti (non consentita!)

03 giugno 2009

L'articolo 9 del DLgs n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi), sostanzialmente riprodotto nell'articolo 187 del DLgs n. 152 del 2006 (c.d. testo unico ambientale), vietava la miscelazione tra rifiuti pericolosi e la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. La disposizione, però, non chiariva in cosa consistesse l'operazione di miscelazione e la lacuna è presente anche nel DLgs n. 152 del 2006.

 

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 19333 del 08/05/2009, con riferimento al Regolamento CE n. 1013 del 2006, a proposito della spedizione di rifiuti, conclude che, la definizione data di "miscela di rifiuti" come "rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati II,IIIB,IV e IV A", può essere, in via analogica, applicata anche alla normativa generale sui rifiuti.

 

Quindi la miscelazione potrebbe essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

 

Ricordiamo che il Dlgs 152/06 vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione non autorizzata è dunque reato.

Non è pertanto consentito alle imprese, contrariamente alle pratiche diffuse, stoccare rifiuti diversi indistintamente nella stessa area, senza effettuare una raccolta per categorie omogenee in attesa del conferimento a ditta autorizzata al trasporto e smaltimento/recupero.

 

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