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03 giugno 2009
L'articolo 9 del DLgs n. 22 del
1997 (c.d. decreto Ronchi), sostanzialmente riprodotto nell'articolo 187 del DLgs
n. 152 del 2006 (c.d. testo unico ambientale), vietava la miscelazione tra
rifiuti pericolosi e la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. La disposizione, però, non
chiariva in cosa consistesse l'operazione di miscelazione e la lacuna è presente
anche nel DLgs n. 152 del 2006.
La Corte di Cassazione
Penale, con sentenza n. 19333 del 08/05/2009, con riferimento al Regolamento CE n. 1013 del 2006,
a proposito della spedizione di rifiuti, conclude che, la definizione data di "miscela di rifiuti" come "rifiuti che risultano dalla mescolanza
intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per
tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati II,IIIB,IV e IV
A", può essere, in via
analogica, applicata anche alla normativa generale sui rifiuti.
Quindi la miscelazione potrebbe essere definita come l'operazione consistente nella
mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi
codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la
quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.
Ricordiamo che il Dlgs 152/06
vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione non autorizzata è dunque
reato.
Non è pertanto consentito
alle imprese, contrariamente alle pratiche diffuse, stoccare rifiuti diversi
indistintamente nella stessa area, senza effettuare una raccolta per categorie
omogenee in attesa del conferimento a ditta autorizzata al trasporto e
smaltimento/recupero.
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