5 Giugno 2009
L’art. 6-quater della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, sui rifiuti
contenenti idrocarburi, stabilisce che la
classificazione ai fini
dell'assegnazione della caratteristica
di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per
gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008, relativo ai dragaggi nei siti di interesse nazionale.
Tale allegato A riporta i criteri e le metodologie per la caratterizzazione dei sedimenti portuali da
sottoporre ad attività di escavo e la tabella A2 indica le analisi chimiche
da eseguire e i relativi limiti di
quantificazione, per i sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all’interno
dei SIN.
Il TAR LOMBARDIA, con
sentenza n. 3651 del 07/05/2009, conferma la
previsione della legge di utilizzo
della metodica della Tabella
A2, ricordando che è conforme, peraltro, a quanto era contenuto nei due pareri
dell’Istituto Superiore di Sanità del 2004 e del 2006 ed in quello dell’APAT
del 2006.
E’ dunque confermato e
chiarito (ancora una volta!) anche dal TAR che, qualora la
presenza degli idrocarburi totali superi la
soglia dello 0,1%, è necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare
se, all’interno della frazione di
idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare
come pericoloso o meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come
cancerogene (c.d. markers di cancerogenicità) in misura superiore alla soglia che le qualifica come pericolose.
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fine di un annoso dibattito
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