topleft
topright

consulenza-ambientale-risposta.gifHai un dubbio o una domanda su un problema ambientale?

Formula il tuo quesito

 

 

I ns clienti dicono...

penna.jpg  "Ho lavorato con vari consulenti in passato ma raramente ho avuto un'esperienza positiva e i risultati promessi. Prima di conoscere Kemis ho sempre pensato..." Continua...

Ti piace il sito kemis?

Vuoi avere un sito sempre più fruibile ed utile?

Qualsiasi cosa tu voglia segnalarci, piccola o grande che sia...saremo felici di considerarla...Leggi Tutto

Codici CER, capitolo 20: chiarimenti dall’Albo

17 luglio 2009

Con la circolare n. 2937 del 22/04/03, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Elenco di codici CER, l’Albo gestori Ambientali aveva già dato chiarimenti sulla possibilità di utilizzare l’iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) per alcune tipologie di rifiuti individuate con i codici del capitolo 20.

 

Infatti, in considerazione delle maggiori precauzioni assicurate dalle norme che regolano l’iscrizione in tale categoria, l'Albo prevedeva la possibilità di utilizzare le tipologie di rifiuti individuate con i codici:

 

  • 20 01 29* (detergenti contenenti sostanze pericolose);
  • 20 01 33* (batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie);
  • 20 01 35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi);
  • 20 01 37* (legno, contenente sostanze pericolose).

 

 

Con la recente circolare n. 1464 del 16 luglio, il Comitato nazionale ha ritenuto che i suddetti rifiuti identificati come non pericolosi con le corrispondenti “voci a specchio”:

 

  • 20 01 30 (detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29);
  • 20 01 34 (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33);
  • 20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35);
  • 20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37)

 

possano essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4.

 

Resta fermo l’obbligo di iscrizione nella categoria 1 per le imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.

 

newsletterina.gif

 

 

Se desideri ricevere le nostre news direttamente nella tua casella di posta elettronica e non sei già iscritto alla nostra newsletter, clicca qui.

 

 
< Prec.   Pros. >

Login Form

Inserisci il tuo account per leggere gli articoli riservati.





Password dimenticata?

Chi è online

Abbiamo 22 visitatori online
Copyright ©2008-2012. All Rights Reserved, Studio Associato Kemis - Sede Legale: Via Marco Polo n. 81/T, 56031 – Bientina (PISA) Tel: 0587–755596 Fax: 0587–756829 email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   P. IVA: n° 02796500839

 


Joomla Templates by Joomlashack