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10 marzo 2011
Arrivano
i chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente che ha pubblicato la circolare del 2
marzo 2011 con le istruzioni per l'invio dei dati sui rifiuti prodotti e
smaltiti nel periodo di non operatività del SISTRI (anno 2010 e periodo
01/01/2011- 31/05/2011).
Come
noto, a seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti Sistri, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri,
la necessità di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e
movimentati. In particolare, con il D.Lgs. n. 205/2010 sono state pure abrogate
le norme concernenti le parti del MUD, di cui al Dpcm 27 aprile 2010,
riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il
trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti
senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al Sistri.
Tuttavia,
nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall'1.6.2011) del Sistri
quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il
Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, ha previsto, a carico dei soli
produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a
presentare il Mud, l'obbligo di comunicare al Sistri determinate informazioni.
Come comunicare i dati MUD
La
circolare chiarisce le modalità con le quali può avvenire la presentazione
della dichiarazione Sistri. L’interessato può scegliere alternativamente tra le
seguenti due possibilità:
- compilazione in via telematica di appositi modelli, che saranno pubblicati sul
portale www.sistri.it
- compilazione e trasmissione alla Camera di commercio territorialmente
competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità
utilizzate per la presentazione del Mud di cui alla legge n.70/94, delle schede
del Capitolo 1 — Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica
attività svolta. Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le
informazioni raccolte al Sistri e all'Ispra, deputato all'elaborazione dei dati
nell'ambito del Catasto dei rifiuti.
I trasportatori di rifiuti e
coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza
detenzione non sono tenuti, invece, a porre in essere alcun adempimento di
comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
La circolare, infine, stabilisce anche le modalità con cui trasmettere le
informazioni relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 e che dovranno essere
comunicate entro il 31 dicembre 2011.
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