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Come comunicare i dati MUD 2010 entro il 30 aprile 2011

10 marzo 2011

Arrivano i chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente che ha pubblicato la circolare del 2 marzo 2011 con le istruzioni per l'invio dei dati sui rifiuti prodotti e smaltiti nel periodo di non operatività del SISTRI (anno 2010 e periodo 01/01/2011- 31/05/2011).

 

Come noto, a seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati. In particolare, con il D.Lgs. n. 205/2010 sono state pure abrogate le norme concernenti le parti del MUD, di cui al Dpcm 27 aprile 2010, riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al Sistri.

 

Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall'1.6.2011) del Sistri quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il Mud, l'obbligo di comunicare al Sistri determinate informazioni.

 

Come comunicare i dati MUD

La circolare chiarisce le modalità con le quali può avvenire la presentazione della dichiarazione Sistri. L’interessato può scegliere alternativamente tra le seguenti due possibilità:

  • compilazione in via telematica di appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it
  • compilazione e trasmissione alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del Mud di cui alla legge n.70/94, delle schede del Capitolo 1 — Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al Sistri e all'Ispra, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti.

 

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, invece, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.

 

La circolare, infine, stabilisce anche le modalità con cui trasmettere le informazioni relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 e che dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

 

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