17 Novembre 2008
Compete alla Provincia, e non al sindaco, l’accertamento
della regolarità
dell'impianto di trattamento rifiuti e la
sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché il
sanzionamento di eventuali comportamenti non conformi alla
legge e alle autorizzazioni concesse, a norma dell’ art. 197, Dlgs 152/2006.
Il Tar
Lombardia con la sentenza 2 aprile
2008, n. 792, ribadisce che se l’ordinanza contingibile e
urgente, emanata dal Sindaco, che impone al gestore dell'impianto interventi di
revisione e miglioria degli stessi, non ha carattere permanente, è in contrasto
con la "contingibilità"
propria dell'ordinanza, oltre a configurare un improprio utilizzo di tale
strumento per ottenere il rispetto di prescrizioni già imposte in via
ordinaria.
Nel caso di specie, inoltre,
era del tutto inesistente un pericolo concreto ed attuale alla salute dei cittadini che erano solo infastiditi
dai miasmi provenienti dall'impianto in questione.
Ne deriva che, mentre alla Provincia è demandata la
competenza ad accertare la regolarità dell'impianto e la
sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché a
sanzionare eventuali comportamenti non conformi alla
legge e alle autorizzazioni concesse, al Sindaco è attribuito il potere di
intervenire in via urgente ed eccezionale adottando tutte le misure necessarie
ad impedire che il permanere di una determinata situazione di fatto (come
potrebbe essere quella di
inquinamento), contingibile ed urgente, possa generare pericolo per la
salute.
In altre parole, e con riferimento al caso concreto,
compete alla Provincia tutta
l'attività di controllo sulla
trasformazione dei rifiuti e la
prescrizione di interventi atti a migliorare – e prima ancora a garantire la conformità alla
normativa e ai provvedimenti autorizzatori rilasciati
– l'impianto e il procedimento di trasformazione nel suo complesso, mentre
l'intervento del Sindaco non può che essere limitato ai casi in cui eventuali
anomalie nell'impianto e nella sua
gestione determinino immissioni tali da poter generare un concreto pericolo per
la salute pubblica che lo legittima
ad imporre l'immediata cessazione dell'attività inquinante ovvero l'immediata
adozione di tutte le misure idonee ad escludere ulteriori fenomeni di
inquinamento.
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