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15 Dicembre 2008
La Cassazione
(Cass. Sez. III n. 42533 del 14/11/2008)
ha confermato la natura
amministrativa del prelievo anche in materia di emissioni in atmosfera, precisando che non è necessaro il preavviso al titolare dell'azienda, mentre tale preavviso va effettuato per quanto riguarda le analisi di laboratorio, perchè è requisito essenziale per consentire l’utilizzabilità dei risultati.
La Cassazione
ha altresì precisato che il preavviso può esser dato anche oralmente al titolare dello scarico o a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di
prelievo.
Con questa interessante sentenza, si chiarisce ancora una volta come si passi da una fase di natura amministrativa, per quanto riguarda il prelievo, ad fase
garantita mediante la notifica dell’avviso
delle analisi che dà al titolare
dell’azienda la possibilità di
difendersi in modo adeguato.
E' dunque ribadito che le operazioni preventive di controllo dell'ARPA o degli organi di polizia in generale hanno una pura natura amministrativa quando effettuate in assenza di elementi di carattere penale a carico del
titolare che, quindi, non risulta
indagato. In tal caso, qualora si proceda ad attività di campionamento, il titolare ha il diritto di presenziare alle operazioni di
prelievo e ricevere una copia del relativo
verbale ma non è applicabile il regime delle garanzie difensive previste dal
codice penale perché, appunto, non risulta un’indagine preliminare in corso. E’ necessario solo l’avviso, anche in loco, da parte dell’organo
che procede ai prelievi. Per quanto riguarda invece le analisi da effettuarsi
presso il competente laboratorio, il
preavviso è sempre necessario e la sua omessa regolare
notifica comporta nullità delle analisi. L’organo che esegue il prelievo deve quindi avvisare il titolare dell’azienda del giorno, ora e luogo esatto dove
saranno effettuate le analisi dei campioni, con l’avvertenza che può assistere
anche con l’ausilio di un proprio tecnico.
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