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23 Marzo 2009
La Corte di Cassazione, con sentenza del 04/03/2009 n. 9848, ha chiarito ancora
una volta che il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione solo se
rispetta le condizioni dettate dalla
vigente normativa.
Nella specie, la Corte, riferendosi ad un impianto di demolizione auto,
ha affermato che questo non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse
di auto e per questo motivo, quindi, il deposito delle stesse deve essere
appositamente autorizzato.
L’imputato, esercente il commercio di autoveicoli usati e attività di
demolizione di auto, aveva accatastato circa 200 veicoli destinati alla demolizione su un’area diversa da quella per la
quale aveva ottenuto la prescritta
autorizzazione. Inoltre era in attesa della
approvazione di un progetto di adeguamento dell'impianto e il certificato
finale di collaudo era intervenuto
successivamente al sequestro. Sulla
base di questi elementi la sentenza ha
ritenuto sussistente la fattispecie
di deposito incontrollato di
rifiuti, in quanto gli stessi non erano stati accumulati
nel luogo di produzione e l'area sterrata nella
quale erano state accatastate le carcasse di auto era tecnicamente inidonea.
A nulla è valsa la tesi difensiva dell’imputato, secondo la quale le autovetture destinate alla demolizione non erano in stato di abbandono,
essendo state depositate solo temporaneamente in attesa di smaltimento; e non
risultavano accatastate alla
rinfusa, bensì correttamente stoccate ed ordinate.
Secondo la Corte, infatti, l’accumulo
di "beni destinati alla
rottamazione" quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli
accumulatori, in quanto
"beni" destinati allo smaltimento o al recupero, se effettuato in violazione delle norme, integra il reato di abbandono o
deposito incontrollato di rifiuti.
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