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Demolizione auto: il deposito temporaneo è esente da autorizzazione solo se rispetta le regole

23 Marzo 2009

La Corte di Cassazione, con sentenza del 04/03/2009 n. 9848, ha chiarito ancora una volta che il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione solo se rispetta le condizioni dettate dalla vigente normativa.

 

Nella specie, la Corte, riferendosi ad un impianto di demolizione auto, ha affermato che questo non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse di auto e per questo motivo, quindi, il deposito delle stesse deve essere appositamente autorizzato.

 

L’imputato, esercente il commercio di autoveicoli usati e attività di demolizione di auto, aveva accatastato circa 200 veicoli destinati alla demolizione su un’area diversa da quella per la quale aveva ottenuto la prescritta autorizzazione. Inoltre era in attesa della approvazione di un progetto di adeguamento dell'impianto e il certificato finale di collaudo era intervenuto successivamente al sequestro. Sulla base di questi elementi la sentenza ha ritenuto sussistente la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, in quanto gli stessi non erano stati accumulati nel luogo di produzione e l'area sterrata nella quale erano state accatastate le carcasse di auto era tecnicamente inidonea.

 

A nulla è valsa la tesi difensiva dell’imputato, secondo la quale le autovetture destinate alla demolizione non erano in stato di abbandono, essendo state depositate solo temporaneamente in attesa di smaltimento; e non risultavano accatastate alla rinfusa, bensì correttamente stoccate ed ordinate.

 

Secondo la Corte, infatti, l’accumulo di "beni destinati alla rottamazione" quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero, se effettuato in violazione delle norme, integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

 

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