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Deposito temporaneo legittimo solo se per categorie omogenee
01 Agosto 2008

 

Il deposito temporaneo, per rientrare nelle definizione normativa di cui all'articolo 183, lettera m), Dlgs 152/2006 deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti; altrimenti si configura una gestione di rifiuti non autorizzata.

 

 

La sentenza Tresolat della Corte di Cassazione, n. 27073 del 4 luglio 2008, ha così chiearito, ribadendo anche che esula dall'attività di gestione (e quindi non deve essere autorizzata) il deposito temporaneo inteso come  raggruppamento nel luogo in cui sono prodotti e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art.183 lett. m) del d.lgs n.152 del 2006.

 

Pur senza obbligo di autorizzazione, siffatto deposito deve quindi essere comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguente divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

 

L’accertamento del mancato deposito per categorie omogenee (nella fattipsecie, i rifiuti di varia natura erano indiscriminatamente ammassati nell'area aziendale) non consente la configurabilità del deposito temporaneo.

 

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Leggi anche:

Come si gestisce il deposito temporaneo?

 

 

 

 
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