17 Novembre 2008
La Corte di Cassazione con la
sentenza del 3 ottobre 2008, n. 37559 ha riaperto la
discussione sulla disciplina transitoria delle discariche espressa
dai commi 1 e 4 dell’art. 17 del Dlgs 36/2003, ribadendo che la proroga al 31 dicembre 2008 (prevista con legge
24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008) riguarda solo le condizioni e
limiti di accettabilità di cui alla
Delibera 27 luglio 1984; mentre tutto il nuovo
regime sulle discariche è vigente ed in particolare
l’articolo 11 del Dlgs 36/2003 (procedure di ammissione) e gli artt. 2, 3 e 4
del D.M. 3 agosto 2005.
Riassumiamo in breve i termini della questione.
Il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della
direttiva 1999/31/Ce, ha introdotto in Italia le nuove regole per l'attività di
smaltimento in discarica dei rifiuti pevedendo la
suddivisione in tre tipologie di discariche: a) discariche per rifiuti inerti; b)
discariche per rifiuti non pericolosi; c) discariche per rifiuti pericolosi.
Il Dlgs 152/06, pur abrogando il
Dlgs 22/1997 (decreto Ronchi), ha espressamente mantenuto ferma la vigenza del D.Lgs. 36/2003 che riguarda sia i
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sia l’adeguamento costruttivo
e gestionale delle discariche già autorizzate.
Orbene, l’articolo 17 del
D.Lgs.36/2003 disciplina il periodo transitorio in attesa dell’applicazione
delle nuove disposizioni. Ma tale periodo transitorio si riferisce solo ai
criteri di accettabilità di cui alla
Delibera 27 luglio 1984. In
particolare, a norma del comma 1 dell’art. 17, il 16 luglio 2005 era il termine
ultimo entro cui le discariche già autorizzate potevano continuare a ricevere i
rifiuti per i quali erano state autorizzate mentre, a norma del comma 2, le
nuove discariche potevano consentire l’accettazione dei rifiuti in osservanza
delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984. La Finanziaria 2008
ha spostato poi tale termine originario del 16 luglio
2005 al 31 dicembre 2008.
Dunque, ritornando alla sentenza in questione, viene ribadito che le
nuove discariche di categoria I, IIB, IIC e III possono smaltire i rifiuti in
osservanza delle condizioni e limiti della
delibera 1984, fino al 31 dicembre 2008.
Per le vecchie discariche, cioè le
discariche in esercizio alla data di
entrata in vigore del Dlgs 36/2003, fino allo scadere della
proroga, il nuovo sistema è applicabile, se richiamato dal provvedimento di
approvazione del piano di adeguamento.
La presentazione di tale piano (lo
ricordiamo) non era opzionale ma obbligatoria e andava fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 36/2003. Tale
presentazione costituisce il presupposto per ottenere dall’autorità competente
non solo l’approvazione del piano di adeguamento stesso, con fissazione dei
termini per provvedervi, e la riclassificazione della
discarica, ma anche l’autorizzazione alla
prosecuzione dell’esercizio (in tal senso anche la
sentenza Cons.St, sez. V, 20.03.07, n. 1329).
Infine l’inosservanza da parte del
gestore delle discariche preesistenti, in regime di proroga, delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di approvazione del piano di adeguamento approvato
dall'autorità competente, integra il reato di cui all’art. 256, comma quarto,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (reato di gestione illecita dei rifiuti).
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