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Discariche, la proroga è solo sulle condizioni di accettabilità dei rifiuti
17 Novembre 2008

La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 ottobre 2008, n. 37559 ha riaperto la discussione sulla disciplina transitoria delle discariche espressa dai commi 1 e 4 dell’art. 17 del Dlgs 36/2003, ribadendo che la proroga al 31 dicembre 2008 (prevista con legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Finanziaria 2008) riguarda solo le condizioni e limiti di accettabilità di cui alla Delibera 27 luglio 1984; mentre tutto il nuovo regime sulle discariche è vigente ed in particolare l’articolo 11 del Dlgs 36/2003 (procedure di ammissione) e gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2005. 

 

Riassumiamo in breve i termini della questione.

 

Il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/Ce, ha introdotto in Italia le nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti pevedendo la suddivisione in tre tipologie di discariche: a) discariche per rifiuti inerti; b) discariche per rifiuti non pericolosi; c) discariche per rifiuti pericolosi.

 

Il Dlgs 152/06, pur abrogando il Dlgs 22/1997 (decreto Ronchi), ha espressamente mantenuto ferma la vigenza del D.Lgs. 36/2003 che riguarda sia i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sia l’adeguamento costruttivo e gestionale delle discariche già autorizzate.

 

Orbene, l’articolo 17 del D.Lgs.36/2003 disciplina il periodo transitorio in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni. Ma tale periodo transitorio si riferisce solo ai criteri di accettabilità di cui alla Delibera 27 luglio 1984. In particolare, a norma del comma 1 dell’art. 17, il 16 luglio 2005 era il termine ultimo entro cui le discariche già autorizzate potevano continuare a ricevere i rifiuti per i quali erano state autorizzate mentre, a norma del comma 2, le nuove discariche potevano consentire l’accettazione dei rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. La Finanziaria 2008 ha spostato poi tale termine originario del 16 luglio 2005 al 31 dicembre 2008.

 

Dunque, ritornando alla sentenza in questione, viene ribadito che le nuove discariche di categoria I, IIB, IIC e III possono smaltire i rifiuti in osservanza delle condizioni e limiti della delibera 1984, fino al 31 dicembre 2008.

 

Per le vecchie discariche, cioè le discariche in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 36/2003, fino allo scadere della proroga, il nuovo sistema è applicabile, se richiamato dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento.

 

La presentazione di tale piano (lo ricordiamo) non era opzionale ma obbligatoria e andava fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 36/2003. Tale presentazione costituisce il presupposto per ottenere dall’autorità competente non solo l’approvazione del piano di adeguamento stesso, con fissazione dei termini per provvedervi, e la riclassificazione della discarica, ma anche l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio (in tal senso anche la sentenza Cons.St, sez. V, 20.03.07, n. 1329).

 

Infine l’inosservanza da parte del gestore delle discariche preesistenti, in regime di proroga, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di adeguamento approvato dall'autorità competente, integra il reato di cui all’art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (reato di gestione illecita dei rifiuti).

 

 

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