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Dragaggio nei siti di bonifica SIN: pubblicato il DM 7 novembre 2008 |
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15 Dicembre 2008
E’ stato pubblicato il DM 7 novembre
2008, recante la disciplina delle
operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 996, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con questo decreto si rendono ufficiali
le metodologie e i criteri che permettono di verificare, prima di effettuare il
dragaggio, l'idoneità del materiale dragato ad essere successivamente
impiegato. Le nuove disposizioni prescrivono che devono essere effettuate apposite analisi nel
sito prima del dragaggio. In
particolare,
a norma dell’art. 5 che disciplina la
modalità di verifica dei fondali dragati, viene stabilito che al termine delle
operazioni di dragaggio devono essere eseguite analisi del fondale
limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano i valori
di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto
strato superino i limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito
di interesse nazionale, si deve attivare la
procedura di bonifica. In quanto alle disposizioni transitorie, le
caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi a quelli
riportati nell'allegato "A" del decreto e verificate dall'ARPA
territorialmente competente, restano valide ed efficaci, purchè intervenute
prima della
data di entrata in vigore del decreto.
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