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30 Dicembre 2008
Il
luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della
nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti
ma anche quello in disponibilità dell’impresa produttrice nel quale gli stessi
sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione.
Così
ha stabilito la Cassazione con
sentenza 9 dicembre 2008, n. 45447, in riferimento ad
un costruttore che, per esigenze operative, spostava i propri rifiuti da un
luogo all'altro, all’interno della
stessa area oggetto di lottizzazione.
L’imputato
ha proposto ricorso per Cassazione dopo che il giudice lo aveva dichiarato colpevole
del reato di cui all’ art. 51, comma 2 del Dlgs 22/97, per aver effettuato
senza autorizzazione un deposito incontrollato
di rifiuti speciali provenienti da demolizioni. Il giudice aveva ritenuto che
non si potesse parlare di deposito
temporaneo perché era avvenuto fuori dal luogo di produzione, ossia in un lotto
attiguo ma distinto dello stesso complesso edilizio dove l’edificazione era già
stata completata. La Corte ha invece precisato che non si poteva escludere
l’esistenza del deposito temporaneo solo perché i rifiuti venivano spostati da
una zona in via di costruzione ad altra già costruita, in quanto lo spostamento
avveniva all’interno della stessa
area oggetto di lottizzazione.
In
tal senso, la Corte conferma quanto
già disposto dal testo unico ambientale all’art. 183, comma 1, lett. i) del
Dlgs 152/06 che definisce luogo di produzione dei rifiuti “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra
loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali sono originate i rifiuti”.
Nel
caso in esame, viene quindi a configurarsi l’esistenza di un deposito
temporaneo, non soggetto ad autorizzazione, perché il rifiuto non esce fuori
dall’area perimetrata in cui si svolge l’attività produttiva da cui viene
generato. I rifiuti sono spostati all’interno di uno stesso perimetro in
un’area a disposizione della stessa
impresa.
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