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Efficaci i nuovi criteri per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti

11 marzo 2011

Con la Deliberazione del 15 dicembre 2010 dell’Albo Gestori Ambientali sono stati definiti i nuovi criteri per l'iscrizione nella categoria 8 per l’intermediazione ed il commercio dei rifiuti.

Tali criteri erano, in realtà, già stati definiti con la deliberazione n. 3 del 4 aprile 2000, quando era in vigore il decreto legislativo n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi). Tuttavia, attualmente è l’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/206 (che, come noto, ha abrogato il decreto Ronchi) che individua gli intermediari e i commercianti di rifiuti tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali. Così, sulla base del mutato panorama normativo, l’Albo ha provveduto alla revisione dei requisiti.

 

Con riguardo all’efficacia della deliberazione, v’è da dire che l’articolo 4 aveva stabilito che tale efficacia decorresse dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato; ma detto decreto non è però stato mai ancora emanato. A tal proposito, larticolo 212, comma 10 del D.Lgs 152/06 (come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c del D.Lgs 205/10) ha previsto che, in conseguenza di tale mancanza, per le garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato fossero applicati gli importi previsti dal D. M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. del 23 aprile 1999.

 

Così, l’Albo ha ritenuto di dovere rideterminare la data di entrata in vigore e di efficacia della deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 e, quindi, ha emanato la deliberazione 19 gennaio 2011 n. 1 con la quale ha stabilito che l’entrata in vigore e l’efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 decorresse dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla adozione della deliberazione stessa.

 

Pertanto, con la pubblicazione sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, sono diventati “efficaci” in pari data i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

 

Con deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2011, infine, l’Albo ha approvato il modello di domanda d’iscrizione all’Albo.

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