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Effluenti allevamento e acque reflue domestiche, scarico diretto necessario |
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24 Luglio 2008
A seguito delle modifiche
introdotte dal Dlgs 4/2008, l'assimilazione
degli effluenti di allevamento alle acque domestiche si riferisce ai casi in
cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta.
La raccolta in vasca
configura una vera e propria raccolta di rifiuti che deve essere autorizzata, argomenta
la Corte di Cassazione nella sentenza 4 luglio 2008, n. 27071.
In altre parole qualora
sia assente una stabile canalizzazione per lo scarico degli effluenti e anzi
gli stessi siano raccolti in una vasca, si tratta di gestione di rifiuti ed allorché
i liquami vengono abbandonati alla
rinfusa sul terreno, senza possilità che questo li assorba e anzi dando luogo a
"paludi putrescenti", si può solo configurare il reato di abbandono
di rifiuti.
L'eventuale utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento è cosa ben diversa dallo scarico ed
ha una propria disciplina distinta e separata.
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