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Effluenti allevamento e acque reflue domestiche, scarico diretto necessario
24 Luglio 2008

A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 4/2008, l'assimilazione degli effluenti di allevamento alle acque domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta.

 

La raccolta in vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti che deve essere autorizzata, argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza 4 luglio 2008, n. 27071.

 

In altre parole qualora sia assente una stabile canalizzazione per lo scarico degli effluenti e anzi gli stessi siano raccolti in una vasca, si tratta di gestione di rifiuti ed allorché i liquami vengono abbandonati alla rinfusa sul terreno, senza possilità che questo li assorba e anzi dando luogo a "paludi putrescenti", si può solo configurare il reato di abbandono di rifiuti.

 

L'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è cosa ben diversa dallo scarico ed ha una propria disciplina distinta e separata.

 
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