|
20 Marzo 2009
Se le irregolarità riscontrate nella
documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare
totale incertezza sulla
individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto, si
configura il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 259
del DLgs 152/2006, punito anche con la
reclusione.
La Corte di Cassazione con sentenza 13 febbraio 2009, n. 6227 ha chiarito che le difformità dei dati contenuti nella documentazione costituiscono una violazione delle norme comunitarie in materia di
procedure di esportazione dei rifiuti (ora rappresentate dal regolamento Ce n. 1013/2006/Ce) e non un mero errore
formale.
Infatti, nella fattispecie in esame, dai documenti allegati alla spedizione risultavano le seguenti difformità in
ordine:
a) alla persona
che organizzava la spedizione;
b) al generatore dei rifiuti (produttore iniziale, nuovo
produttore o raccoglitore);
c) alle dichiarazioni della
persona che organizzava la
spedizione;
il tutto in violazione
della disciplina di cui all'art. 37
del Regolamento CE n. 1013/06 e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito
le disposizioni di cui all'art. 26 Regolamento
CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art. 259 D.L.vo 152/06).
Infine,
la Corte chiarisce anche che la presenza di un profitto, ulteriore e diretto, riconducibile
all'attività illecita, non è un requisito richiesto ai fini della sussistenza del reato ex art. 259.
Per ricevere le nostre news
direttamente nella tua
casella di posta
elettronica, clicca qui
|