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Export rifiuti: documenti irregolari equivalgono a traffico illecito

20 Marzo 2009

Se le irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto, si configura il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 259 del DLgs 152/2006, punito anche con la reclusione.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 13 febbraio 2009, n. 6227 ha chiarito che le difformità dei dati contenuti nella documentazione costituiscono una violazione delle norme comunitarie in materia di procedure di esportazione dei rifiuti (ora rappresentate dal regolamento Ce n. 1013/2006/Ce) e non un mero errore formale.

 

Infatti, nella fattispecie in esame, dai documenti allegati alla spedizione risultavano le seguenti difformità in ordine:

a) alla persona che organizzava la spedizione;

b) al generatore dei rifiuti (produttore iniziale, nuovo produttore o raccoglitore);

c) alle dichiarazioni della persona che organizzava la spedizione;

il tutto in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del Regolamento CE n. 1013/06 e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito le disposizioni di cui all'art. 26 Regolamento CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art. 259 D.L.vo 152/06).

 

Infine, la Corte chiarisce anche che la presenza di un profitto, ulteriore e diretto, riconducibile all'attività illecita, non è un requisito richiesto ai fini della sussistenza del reato ex art. 259.

 

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