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Gli scarichi generati da attività produttive devono essere autorizzati

24 Aprile 2009

La Cassazione ritorna sulla nozione di acque reflue industriali, ribadendo, con riferimento alla vendita di prodotti ittici, che tali sono tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

 

Con questi motivi, nella sentenza n. 12865 del 24/03/09, la Corte di Cassazione Penale rigetta il ricorso di una ditta di commercio all'ingresso di prodotti ittici che aveva aperto ed effettuato uno scarico di acque reflue industriali nei tombini esterni della pubblica via, senza essere munito della prescritta autorizzazione. Trattavasi di acque di condensa provenienti dai frigoriferi ove erano conservati i prodotti ittici; nonchè di quelle prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari.

 

Tali acque costituivano acque reflue industriali e, quindi, in assenza di autorizzazione, ricorrevano gli elementi costitutivi, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 137.

 

Ricordiamo, infatti, che la normativa (D.Lgs. 152/06, art. 74 comma 1), per acque reflue domestiche, intende solo le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche, prevedendo per queste tipologie una semplificazione per ciò che riguarda la possibilità di sversare gli scarichi in una rete di fognatura pubblica senza autorizzazione, purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ATO competente.

Non così, invece, per gli scarichi industriali che devono sempre essere autorizzati dalla Regione competente o dalla Provincia delegata.

 

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