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24 Aprile 2009
La
Cassazione ritorna sulla nozione di
acque reflue industriali, ribadendo, con riferimento alla vendita di prodotti ittici, che tali sono tutti i tipi di acqua
derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non
attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.
Con questi motivi, nella sentenza n. 12865 del 24/03/09, la Corte di Cassazione Penale rigetta il ricorso di
una ditta di commercio all'ingresso di
prodotti ittici che aveva aperto ed effettuato uno scarico di acque reflue
industriali nei tombini esterni della
pubblica via, senza essere munito della
prescritta autorizzazione. Trattavasi di acque di condensa provenienti dai
frigoriferi ove erano conservati i prodotti ittici; nonchè di quelle prodotte
dal lavaggio dei locali e dei
macchinari.
Tali acque
costituivano acque reflue industriali e, quindi, in assenza di autorizzazione,
ricorrevano gli elementi costitutivi, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del
1999, art. 59, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 137.
Ricordiamo,
infatti, che la normativa (D.Lgs.
152/06, art. 74 comma 1), per acque reflue domestiche, intende solo le acque
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche, prevedendo per
queste tipologie una semplificazione per ciò che riguarda la possibilità di sversare gli scarichi in una rete
di fognatura pubblica senza autorizzazione, purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato ed approvati dall’ATO competente.
Non così, invece, per gli scarichi industriali che devono sempre essere
autorizzati dalla Regione competente
o dalla Provincia delegata.
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