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17 Luglio 2008
La modifica introdotta al cd.
Codice ambientale dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 ha assimilato senza
alcuna ulteriore limitazione le acque reflue provenienti dall'attività di
allevamento alle acque reflue domestiche.
La
Cassazione (sentenza 2 luglio 2008,
n. 26532) riconosce che tale modifica ha completamente
capovolto la disciplina precedente, la quale prevedeva che le acque da
allevamento fossero considerate acque reflue industriali, salvo fosse
dimostrata la sussistenza in esse delle caratteristiche di cui all'articolo
101, comma 7, Dlgs 152/2006.
Dopo
la modifica introdotta, invece, la regola è che le acque provenienti da
allevamento sono assimilate alle acque reflue domestiche e solo la loro
(eventuale) utilizzazione agronomica
è necessario che avvenga entro i limiti previsti dalla normativa vigente
(articolo 137, comma 14 e articolo 112, Dlgs 152/2006).
La Cass. Sez. III n. 27071 del 4 luglio 2008 si esprime in ugual senso:
L'assimilazione delle acque reflue
provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle
domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite
condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli
effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era
ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo
le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione . La raccolta in
vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti che doveva essere
autorizzata. L'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento riguarda la successiva fase del recupero zootecnico che è cosa
diversa dallo scarico ed ha una propria disciplina distinta e separata da esso
e prescinde da esso. L'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui non
esclude l'autorizzazione per lo stoccaggio nella vasca, in quanto la pratica
della fertirrigazione prescinde dalle modalità di gestione delle acque reflue
di un allevamento, sia che esse siano o no soggette alla normativa sui rifiuti
o a quella sulle acque , ed in quest'ultimo caso indipendentemente dalla
classificazione dello scarico come industriale o domestico.
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