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I nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

07 marzo 2011

Con il D.M. 27 settembre 2010, sono entrati in vigore il 16 dicembre 2010 i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con sostituzione ed abrogazione del precedente D.M. 03 agosto 2005. Rispetto alla disciplina previgente, risultano confermate molte disposizioni mentre rilevanti novità si registrano sui criteri per il conferimento dei rifiuti nelle varie tipologie di discarica.

 

In particolare restano confermati:

  • il sistema di classificazione delle discariche stabilito dal D.Lgs. 36/2003, di cui il nuovo Decreto 2010 costituisce applicazione, ovvero la distinzione in Discariche per rifiuti inerti; Discariche per rifiuti non pericolosi; e Discariche per rifiuti pericolosi.
  • l’obbligo di caratterizzazione di base a cui il produttore dei rifiuti deve ottemperare prima del conferimento in discarica, con la raccolta di tutte le informazioni sui rifiuti necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Da tale obbligo sono comunque esclusi alcuni rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione.
  • l’obbligo della verifica di conformità da parte del gestore della discarica per stabilire se i rifiuti possiedono le caratteristiche della categoria di discarica alla quale sono avviati e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità.
  • l’obbligo di verifica in loco da parte del gestore della discarica consistente nell’ispezione dei rifiuti prima e dopo lo scarico e nel controllo della documentazione che attesta la conformità ai criteri di ammissibilità.

Tra i rifiuti inerti conferibili senza preventiva caratterizzazione, si segnala che il Decreto ha introdotto i rifiuti individuati dal Codice Cer 101208 e cioè “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione”.

 

Tra le novità:

  • vengono aggiornati i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi:
  • scompare il divieto posto all’ingresso nelle discariche per inerti dei rifiuti contenenti concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dal Dm 471/1999 (Bonifiche di interesse nazionale);
  • viene inserita una nuova tabella 5A (limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi) per le discariche di rifiuti non pericolosi, in relazione alle quali vengono incrementati anche i limiti di concentrazione — sempre nell’eluato — per solfati, DOC e TDS.
  • alcuni fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani sono stati variati  attraverso la modifica della tab. 4  di cui al DM 03.08.2005.

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