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I nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica |
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07 marzo 2011
Con il D.M. 27 settembre 2010, sono entrati in vigore il
16 dicembre 2010 i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con sostituzione
ed abrogazione del precedente D.M. 03 agosto 2005. Rispetto alla disciplina
previgente, risultano confermate molte disposizioni mentre rilevanti novità si
registrano sui criteri per il conferimento dei rifiuti nelle varie tipologie di
discarica.
In particolare restano confermati:
- il sistema di classificazione delle discariche stabilito
dal D.Lgs. 36/2003, di cui il nuovo Decreto 2010 costituisce applicazione,
ovvero la distinzione in Discariche per rifiuti inerti; Discariche per rifiuti
non pericolosi; e Discariche per rifiuti pericolosi.
- l’obbligo di caratterizzazione di base a cui il
produttore dei rifiuti deve ottemperare prima del conferimento in discarica,
con la raccolta di tutte le informazioni sui rifiuti necessarie per lo
smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Da tale obbligo sono comunque
esclusi alcuni rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in
discarica senza preventiva caratterizzazione.
- l’obbligo della verifica di conformità da parte del
gestore della discarica per stabilire se i rifiuti
possiedono le caratteristiche della categoria di discarica alla quale sono
avviati e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità.
- l’obbligo di verifica in
loco da parte del gestore della discarica consistente nell’ispezione dei
rifiuti prima e dopo lo scarico e nel controllo della documentazione che
attesta la conformità ai criteri di ammissibilità.
Tra
i rifiuti inerti conferibili senza preventiva caratterizzazione, si segnala che
il Decreto ha introdotto i rifiuti individuati dal Codice Cer 101208 e cioè “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione”.
Tra le novità:
- vengono aggiornati i
limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti
pericolosi e non pericolosi:
- scompare il divieto posto all’ingresso nelle
discariche per inerti dei rifiuti contenenti concentrazioni superiori ai valori
limite stabiliti dal Dm 471/1999 (Bonifiche di interesse nazionale);
- viene inserita una nuova tabella 5A (limiti di
concentrazione nell’eluato per l’accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili
non reattivi) per le discariche di rifiuti non pericolosi, in relazione alle
quali vengono incrementati anche i limiti di concentrazione — sempre
nell’eluato — per solfati, DOC e TDS.
- alcuni fattori di
equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani sono stati variati attraverso la modifica della tab. 4 di cui al DM 03.08.2005.
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