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20 aprile 2011
La
Provincia che voglia adottare un atto di indirizzo per la corretta attribuzione
dei codici CER a rifiuti derivanti da specifiche attività produttive, non ha
alcun obbligo di far partecipare al procedimento trasportatori, smaltitori e
recuperatori perché sono solo i produttori e i detentori dei rifiuti i soggetti
interessati che, per legge, sono tenuti ad assegnare il codice CER.
In
questi termini si è espresso il TAR VENETO (1 marzo 2011, n. 359) con
riferimento alla Provincia di Vicenza che aveva adottato un provvedimento per individuare
i codici CER relativi a particolari rifiuti ed alcune società operanti nel
settore del trasporto, recupero e smaltimento avevano fatto ricorso perché non
coinvolti, ritenendo, quindi, la deliberazione della Provincia un provvedimento
illegittimo.
Il
TAR, al contrario, non ha assolutamente ritenuto che il provvedimento della
Provincia non fosse legittimo perché non preceduto dal coinvolgimento dei
ricorrenti e ha, anzi, affermato che gli unici soggetti semmai interessati alla
classificazione dei rifiuti possono essere solo i produttori e i detentori dei
rifiuti, poiché solo questi sono obbligati, ai sensi del’art. 193, c. 2 del
D.Lvo 152/2006, a classificare i propri rifiuti assegnando il codice C.E.R..
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