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I rottami ferrosi sono sempre rifiuti se necessitano di trattamenti

26 Gennaio 2009

Quello delle materie prime secondarie è sempre stato un annoso problema sempre in bilico tra diverse interpretazioni. In particolare uno dei settori in cui si commettono le più grosse illiceità è certamente quello dei rottami ferrosi. La Cassazione è di nuovo intervenuta con sentenza del 13 gennaio 2009 n. 833 affermando che se i rottami ferrosi necessitano di trattamento preliminare per acquisire le caratteristiche proprie delle materie prime secondarie ed essere reimpiegate in un nuovo processo industriale, allora sono rifiuti.

 

L’esclusione dal regime dei rifiuti è assicurata unicamente a quelle sostanze e materiali che rispondono ai requisiti merceologici sanciti dalle norme tecniche di riferimento.

 

In particolare, in base all'articolo 181 comma 13 del Dlgs 152/2006, nel testo originario, la disciplina sui rifiuti non si applicava ai materiali sostanze ed oggetti, che senza necessità di operazioni di trasformazioni, già presentavano le caratteristiche delle materie prime secondarie, salvo che il detentore volesse disfarsene. Le materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche erano tali, qualora la loro utilizzazione fosse certa, escludendo dalla disciplina dei rifiuti quei rottami che, anche senza essere processati in un impianto di trattamento di rifiuti, avevano caratteristiche commerciali conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre specifiche nazionali da individuare con provvedimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente.

 

Con il DLgs n. 4/2008, invece, è stata soppressa la speciale disciplina di favore che era riservata alla materia prima secondaria per attività siderurgica e metallurgica, per effetto del nuovo art. 183, introdotto dall’art. 2, comma 20 del Decreto Correttivo.

 

FAQ correlata:

Quali sono le condizioni a cui si può parlare di Materia Prima Secondaria secondo il nuovo correttivo 2008?

 

 

 

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