|
26 Gennaio 2009
Quello delle materie prime secondarie è sempre stato un annoso
problema sempre in bilico tra diverse interpretazioni. In particolare uno dei settori in cui si commettono le più
grosse illiceità è certamente quello dei rottami ferrosi. La Cassazione è di
nuovo intervenuta con sentenza del 13 gennaio 2009 n. 833 affermando che se i rottami ferrosi necessitano
di trattamento preliminare per acquisire le caratteristiche proprie delle
materie prime secondarie ed essere reimpiegate in un nuovo processo industriale,
allora sono rifiuti.
L’esclusione dal
regime dei rifiuti è assicurata unicamente a quelle sostanze e materiali che
rispondono ai requisiti merceologici sanciti dalle norme tecniche di
riferimento.
In particolare, in base all'articolo 181 comma 13 del Dlgs
152/2006, nel testo originario, la
disciplina sui rifiuti non si applicava ai materiali sostanze ed oggetti, che
senza necessità di operazioni di trasformazioni, già presentavano le
caratteristiche delle materie prime secondarie, salvo che il detentore volesse
disfarsene. Le materie prime secondarie per attività siderurgiche e
metallurgiche erano tali, qualora la
loro utilizzazione fosse certa, escludendo dalla
disciplina dei rifiuti quei rottami che, anche senza essere processati in un
impianto di trattamento di rifiuti, avevano caratteristiche commerciali
conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre specifiche
nazionali da individuare con provvedimento del Decreto del Ministero
dell'Ambiente.
Con il DLgs n. 4/2008, invece, è stata soppressa la
speciale disciplina di favore che era riservata alla
materia prima secondaria per attività siderurgica e metallurgica, per effetto
del nuovo art. 183, introdotto dall’art. 2, comma 20 del Decreto Correttivo.
FAQ correlata:
Quali sono le condizioni a cui si può parlare
di Materia Prima Secondaria secondo il nuovo correttivo 2008?
Per ricevere le nostre news direttamente
nella tua casella di posta elettronica, clicca qui.
|