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I sottoprodotti di origine animale non sempre sono esclusi dal regime dei rifiuti

31 Marzo 2009

Gli scarti di origine animale non sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti e sono, invece, sottoposti al regolamento 1774/2002/CE, solo se effettivarnente qualificabili come sottoprodotti.

 

Quanto affermato vale sia in riferimento al testo originario del Dlgs 152/06 (art. 185), sia al nuovo art. 22 del correttivo DLgs 4/2008.


Così, la sentenza della Corte di Cassazione n. 12844 del 24 marzo 2009, ribadisce l’orientamento oramai consolidato sull’argomento, secondo il quale qualora il produttore degli scarti di origine animale se ne disfi per destinarli allo smaltimento, dovrà assoggettarli alla disciplina della parte IV del c.d. testo unico ambientale, con tutti gli obblighi conseguenti in materia di rifiuti speciali. In alternativa, se i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non sono configurabili come rifiuti, resta valida la disciplina dettata dal Regolamento n. 1774/2002 che regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria.

 

Ricordiamo che per sottoprodotto, ai sensi del DLgs. n. 152/2006, si intende il materiale risultante dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturisce da esso ed è destinato dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo. Il riutilizzo deve, però, essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente.

Approfondisci le condizioni di sussistenza del sottoprodotto per verificare l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti...

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