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31 Marzo 2009
Gli scarti di origine animale non sono soggetti all’applicazione
della normativa in materia di
rifiuti e sono, invece, sottoposti al regolamento
1774/2002/CE, solo se effettivarnente
qualificabili come sottoprodotti.
Quanto affermato vale sia in riferimento al testo
originario del Dlgs 152/06 (art. 185), sia al nuovo art. 22 del correttivo DLgs 4/2008.
Così, la
sentenza della Corte di
Cassazione n. 12844 del 24 marzo 2009, ribadisce l’orientamento oramai
consolidato sull’argomento, secondo il quale qualora il produttore degli scarti di origine animale se ne disfi
per destinarli allo smaltimento, dovrà assoggettarli alla
disciplina della parte IV del c.d. testo
unico ambientale, con tutti gli obblighi conseguenti in materia di rifiuti
speciali. In alternativa, se i sottoprodotti di origine animale non destinati
al consumo umano non sono configurabili come rifiuti, resta valida la disciplina dettata dal Regolamento
n. 1774/2002 che regola esclusivamente
i profili sanitari e di polizia veterinaria.
Ricordiamo che per sottoprodotto,
ai sensi del DLgs. n. 152/2006, si intende il materiale risultante dal processo
produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo,
scaturisce da esso ed è destinato dal produttore ad ulteriore impiego o al
consumo. Il riutilizzo deve, però, essere
certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per
l'ambiente.
Approfondisci le condizioni
di sussistenza del sottoprodotto per verificare l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti...
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