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I veicoli abbandonati sono rifiuti, non cose smarrite
17 Novembre 2008
Il deposito in area comunale di veicoli abbandonati su strada, disposto dai vigili urbani, deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente in quanto il concetto di disfarsi nulla ha a che procedura prevista nel caso del ritrovamento di cose smarrite di cui all’art. 927-929 del codice civile.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 ottobre 2008, n. 38409 ha così accertato la responsabilità penale del comandante dei vigili urbani per aver fatto trasportare e depositare sul suolo in modo incontrollato due autoveicoli comunali (nella fattispecie un’autoambulanza e uno scuolabus) e altri veicoli abbandonati da tempo nel territorio pubblico (un'autovettura Ford Fiesta e alcuni motoveicoli).

 

Si trattava indubbiamente di rifiuti, perché i proprietari se ne erano evidentemente disfatti, altrimenti la polizia municipale non li avrebbe fatti trasferire nella predetta area dell'ex macello comunale, ma avrebbe rintracciato i relativi proprietari invitandoli a custodirli o a rottamarli regolarmente.

 

A tale riguardo, secondo la cassazione, non può fondatamente sostenersi che la natura di "rifiuto" e quindi il perfezionamento della ipotesi di "disfarsi" siano subordinati all'espletamento della procedura prevista dagli artt. 927-929 c.c., giacché questa riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose smarrite o l'ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario.

 

Tutto ciò deponeva senz'altro per l'ipotesi che l'area comunale in questione fosse stata adibita a sito di stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.

 
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