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17 Novembre 2008
Il deposito in area comunale di veicoli abbandonati su strada, disposto dai vigili
urbani, deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente in quanto il concetto di disfarsi nulla ha a che procedura
prevista nel caso del ritrovamento di cose smarrite di cui all’art. 927-929 del
codice civile.
La
Corte di Cassazione, con la sentenza 9 ottobre 2008, n. 38409 ha così accertato la
responsabilità penale del comandante dei vigili urbani per aver fatto
trasportare e depositare sul suolo in modo incontrollato
due autoveicoli comunali (nella
fattispecie un’autoambulanza e uno scuolabus) e altri veicoli abbandonati da tempo nel territorio
pubblico (un'autovettura Ford Fiesta e alcuni motoveicoli).
Si trattava
indubbiamente di rifiuti, perché i proprietari se ne erano evidentemente
disfatti, altrimenti la polizia
municipale non li avrebbe fatti trasferire nella
predetta area dell'ex macello comunale, ma avrebbe rintracciato i relativi proprietari invitandoli a
custodirli o a rottamarli regolarmente.
A
tale riguardo, secondo la
cassazione, non può fondatamente sostenersi che la
natura di "rifiuto" e quindi il perfezionamento della ipotesi di "disfarsi" siano subordinati
all'espletamento della procedura
prevista dagli artt. 927-929 c.c., giacché questa riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose smarrite
o l'ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario.
Tutto
ciò deponeva senz'altro per l'ipotesi che l'area comunale in questione fosse
stata adibita a sito di stoccaggio di rifiuti senza la
prescritta autorizzazione.
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