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10 Novembre 2009
Chi non conosce
l’affermazione “la legge non ammette ignoranza”?
Credo in pochi non sappiano
che una volta che un provvedimento entra in vigore e qualcuno ne ignora l'esistenza
e non lo osserva, ne deve subire le conseguenze perché non è ammesso a provare
di essersi trovato nella materiale impossibilità di prenderne conoscenza. Eppure esistono casi in cui
è possibile ammettere la buona fede del trasgressore e la sua ignoranza sulla
liceità del fatto commesso.
La Cassazione Penale n.
36218/2009 è ritornata sull’argomento sottolineando che nelle fattispecie
contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza, a condizione
che non ci sia coscienza dell'illiceità del fatto e che l’illiceità derivi da
un elemento positivo, estraneo all'agente, consistente in una circostanza che
induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto.
Già nel 2008, la
giurisprudenza era intervenuta in modo preciso e puntuale per chiarire la
portata di questa affermazione, quando la Cassazione civile, con sentenza n. 14038
chiariva, in merito all’errore sulla liceità del fatto, che trattasi di
quell’errore non evitabile con la diligenza media, ovvero incolpevole e
scusabile e stabiliva che per il riconoscimento della buona fede era richiesto
che l’errore fosse:
- indotto da elementi
positivi
- esterno all’autore della
violazione
- proveniente da soggetti
qualificati, idonei a determinare nell’agente la convinzione della liceità
della sua condotta.
Naturalmente la prova della
sussistenza di un elemento positivo di tal genere deve essere data
dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto
quanto poteva per osservare la norma violata.
Il presunto trasgressore,
quindi, qualora invochi un proprio errore sulla liceità del fatto, ha l’onere di
dimostrare l’inevitabilità dell’ignoranza, provando la sussistenza di quegli
elementi positivi estranei, tali da indurlo in errore incolpevole.
Spetta, poi,
come sempre, al giudice sindacare sulla pertinenza degli elementi invocati a
riprova della buona fede.
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