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Ignoranza e buona fede nelle violazioni ambientali

10 Novembre 2009

Chi non conosce l’affermazione “la legge non ammette ignoranza”?

Credo in pochi non sappiano che una volta che un provvedimento entra in vigore e qualcuno ne ignora l'esistenza e non lo osserva, ne deve subire le conseguenze perché non è ammesso a provare di essersi trovato nella materiale impossibilità di prenderne conoscenza. Eppure esistono casi in cui è possibile ammettere la buona fede del trasgressore e la sua ignoranza sulla liceità del fatto commesso.

 

 

La Cassazione Penale n. 36218/2009 è ritornata sull’argomento sottolineando che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza, a condizione che non ci sia coscienza dell'illiceità del fatto e che l’illiceità derivi da un elemento positivo, estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto.

 

Già nel 2008, la giurisprudenza era intervenuta in modo preciso e puntuale per chiarire la portata di questa affermazione, quando la Cassazione civile, con sentenza n. 14038 chiariva, in merito all’errore sulla liceità del fatto, che trattasi di quell’errore non evitabile con la diligenza media, ovvero incolpevole e scusabile e stabiliva che per il riconoscimento della buona fede era richiesto che l’errore fosse:

- indotto da elementi positivi

- esterno all’autore della violazione

- proveniente da soggetti qualificati, idonei a determinare nell’agente la convinzione della liceità della sua condotta.

 

Naturalmente la prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata.

 

Il presunto trasgressore, quindi, qualora invochi un proprio errore sulla liceità del fatto, ha l’onere di dimostrare l’inevitabilità dell’ignoranza, provando la sussistenza di quegli elementi positivi estranei, tali da indurlo in errore incolpevole.

 

Spetta, poi, come sempre, al giudice sindacare sulla pertinenza degli elementi invocati a riprova della buona fede.

 

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