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30 Gennaio 2009
Il Comune ha
sempre il dovere di esibire, su semplice richiesta, le informazioni e i
documenti a sua disposizione. Il diritto di accesso all’informazione ambientale
non è condizionato, infatti, all’esistenza di uno specifico interesse in capo
al richiedente.
Il diritto di accesso alle informazioni
ambientali stabilito dal Dlgs 195/2005 viene così ricordato dal T.A.R. della Calabria,
con sentenza 14 Gennaio 2009, n. 19,
in riferimento al caso di un Comune responsabile di non
aver provveduto, su istanza di accesso da parte di un soggetto privato, all’esibizione
delle informazioni e dei documenti richiesti. Il T.A.R. ha ricordato che in
base all’articolo 2 del Dlgs 195/2005 per “informazione ambientale” si intende
“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro,
“lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio”.
La normativa attribuisce, dunque, a
qualsiasi cittadino un diritto soggettivo incondizionato di accedere
all’informazione relativa
all’ambiente disponibile presso la
P.A., sulla quale, a sua volta,
incombe il dovere di fornire le informazioni in proprio possesso, senza poter
esercitare alcuna forma di discrezionalità in merito. Pertanto tutte le
amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, ma anche ogni persona
fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali, deve rendere fruibili i dati relativi
allo stato degli elementi dell’ambiente.
Leggi le FAQ disponibili
sul diritto di accesso alle informazioni ambientali
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