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Il Comune ha il dovere fornire le informazioni ambientali in proprio possesso

30 Gennaio 2009

Il Comune ha sempre il dovere di esibire, su semplice richiesta, le informazioni e i documenti a sua disposizione. Il diritto di accesso all’informazione ambientale non è condizionato, infatti, all’esistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente.

 

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali stabilito dal Dlgs 195/2005 viene così ricordato dal T.A.R. della Calabria, con sentenza 14 Gennaio 2009, n. 19, in riferimento al caso di un Comune responsabile di non aver provveduto, su istanza di accesso da parte di un soggetto privato, all’esibizione delle informazioni e dei documenti richiesti. Il T.A.R. ha ricordato che in base all’articolo 2 del Dlgs 195/2005 per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro, “lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio”.

La normativa attribuisce, dunque, a qualsiasi cittadino un diritto soggettivo incondizionato di accedere all’informazione relativa all’ambiente disponibile presso la P.A., sulla quale, a sua volta, incombe il dovere di fornire le informazioni in proprio possesso, senza poter esercitare alcuna forma di discrezionalità in merito. Pertanto tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, ma anche ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali, deve rendere fruibili i dati relativi allo stato degli elementi dell’ambiente.

 

Leggi le FAQ disponibili sul diritto di accesso alle informazioni ambientali

 

 

 

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