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26 Gennaio 2009
Sia alla
luce della pregressa normativa che
in base all’attuale testo unico ambientale, gli imballaggi
terziari non possono essere assimilati
ai rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio pubblico di
smaltimento: sulle superfici in cui vengono prodotti non può quindi essere
applicata la relativa tassazione.
Lo ha stabilito, con sentenza del 26
maggio 2008, la Commissione
tributaria regionale di Milano,
affermando che il Dlgs 22/97, che ha escluso gli imballaggi
terziari dal ciclo di gestione dei rifiuti a carico del servizio pubblico,
prevale, in quanto norma di rango superiore, su eventuali disposizioni
contrarie del regolamento comunale.
Ma perchè esistono regolamenti comunali
con disposizioni contrarie al testo nazionale?
Siccome il decreto sui criteri di assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del
Dlgs 152/06, non è stato ancora emanato, nell’attesa, occorre fare riferimento
alle disposizioni preesistenti. Orbene anche il previgente decreto Ronchi (Dlgs
22/97) è privo della norma attuativa,
per cui, occorre risalire indietro nel tempo per ritrovare le disposizioni
emanate in attuazione del D.P.R. 915/1982, la
norma quadro in materia di rifiuti rimasta in vigore fino all’inizio del 1997.
Le disposizioni tecniche di attuazione contenute nella
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, risultano attualmente
l’unica norma di riferimento dello Stato in materia di assimilazione.
Molti regolamenti
comunali sono ispirati a questa deliberazione del 27.07.84 del Comitato
interministeriale, la quale consentiva,
almeno sotto il profilo qualitativo, l’assimilazione
di tutti gli imballaggi.
Ecco perché
molti comuni tassano gli imballaggi
terziari.
La nuova disciplina, invece, introdotta dal D.Lgs. 22/97 in
attuazione delle direttive comunitarie sugli imballaggi
e confermata dal nuovo codice dell’ambiente, vieta di assimilare ai rifiuti urbani gli imballaggi terziari. Al riguardo, in particolare, il D.Lgs. 152/06, all’art. 226, afferma che
“fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura”.
In definitiva, i locali dove si producono rifiuti da imballaggi terziari non devono concorrere alla formazione della
superficie tassabile. La tassa deve essere commisurata alla
residua superficie dei locali nei quali
si formano i rifiuti assimilati. Ricordiamo
inoltre che, qualora, l’utente dimostrasse che anche i rifiuti assimilati, in tutto o in parte, sono avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dalla ditta privata autorizzata cui i rifiuti sono
conferiti, potrebbe chiedere un’ulteriore riduzione del tributo.
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