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Il Comune non può includere gli imballaggi terziari nella tassazione

26 Gennaio 2009

Sia alla luce della pregressa normativa che in base all’attuale testo unico ambientale, gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e non possono essere conferiti al servizio pubblico di smaltimento: sulle superfici in cui vengono prodotti non può quindi essere applicata la relativa tassazione.

 

Lo ha stabilito, con sentenza del 26 maggio 2008, la Commissione tributaria regionale di Milano, affermando che il Dlgs 22/97, che ha escluso gli imballaggi terziari dal ciclo di gestione dei rifiuti a carico del servizio pubblico, prevale, in quanto norma di rango superiore, su eventuali disposizioni contrarie del regolamento comunale.

 

Ma perchè esistono regolamenti comunali con disposizioni contrarie al testo nazionale?

Siccome il decreto sui criteri di assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/06, non è stato ancora emanato, nell’attesa, occorre fare riferimento alle disposizioni preesistenti. Orbene anche il previgente decreto Ronchi (Dlgs 22/97) è privo della norma attuativa, per cui, occorre risalire indietro nel tempo per ritrovare le disposizioni emanate in attuazione del D.P.R. 915/1982, la norma quadro in materia di rifiuti rimasta in vigore fino all’inizio del 1997.

Le disposizioni tecniche di attuazione contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, risultano attualmente l’unica norma di riferimento dello Stato in materia di assimilazione.

Molti regolamenti comunali sono ispirati a questa deliberazione del 27.07.84 del Comitato interministeriale, la quale consentiva, almeno sotto il profilo qualitativo, l’assimilazione di tutti gli imballaggi.

Ecco perché molti comuni tassano gli imballaggi terziari.

La nuova disciplina, invece, introdotta dal D.Lgs. 22/97 in attuazione delle direttive comunitarie sugli imballaggi e confermata dal nuovo codice dell’ambiente, vieta di assimilare ai rifiuti urbani gli imballaggi terziari. Al riguardo, in particolare, il D.Lgs. 152/06, all’art. 226, afferma che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura”.

 

In definitiva, i locali dove si producono rifiuti da imballaggi terziari non devono concorrere alla formazione della superficie tassabile. La tassa deve essere commisurata alla residua  superficie dei locali nei quali si formano i rifiuti assimilati. Ricordiamo inoltre che, qualora, l’utente dimostrasse che anche i rifiuti assimilati, in tutto o in parte, sono avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dalla ditta privata autorizzata cui i rifiuti sono conferiti, potrebbe chiedere un’ulteriore riduzione del tributo.

 

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