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Il calcolo volumetrico dei rifiuti nel deposito temporaneo

23 aprile 2010

La Corte Suprema di Cassazione Penale, con sentenza n. 6266 del 16-02-2010, si è espressa in tema di calcolo volumetrico di rifiuti a proposito del limite quantitativo che i deposti temporanei devono rispettare.

 

Come noto, i rifiuti prodotti, in attesa di essere conferiti a smaltimento/recupero, devono essere stoccati in un’area specifica chiamata deposito temporaneo che è l’unico a non essere soggetto ad alcuna autorizzazione, a patto che si rispettino precise condizioni.

 

Tra queste, il vincolo quantitativo (in alternativa a quello temporale), ovvero qualora il produttore scelga di adottare il limite volumetrico, dovrà disfarsi dei rifiuti, avviandoli a destinazione regolare e autorizzata, quando avrà raggiunto il limite massimo di 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi o 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi.

 

Ebbene, nella sentenza suindicata, La Corte chiarisce che ciò che la legge individua con il limite volumetrico è l'ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone. Pertanto il calcolo volumetrico deve essere operato tenendo conto anche degli spazi vuoti esistenti fra i diversi corpi.  

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Come si gestisce il deposito temporaneo 

 

 

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