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31 Ottobre 2008
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità
del pagamento della quota di
depurazione nelle bollette dell’acqua, ha stabilito che se il comune non è
dotato di un impianto di depurazione non ha alcun diritto a richiedere
all'utente la tariffa relativa alla
prestazione del servizio di depurazione, ritenendo incostituzionale la disposizione normativa, sino ad ora applicata,
che prevedeva invece l’obbligo degli utenti del servizio idrico di pagare i
canoni di depurazione anche in assenza di impianto.
Un po’ di storia
La materia è sempre stata regolata
dall'art. 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (c.d. Legge Galli “disposizioni in materia di risorse idriche”) relativo alla
"tariffa del servìzio di fognatura e depurazione". Il primo comma di
questo articolo dispone che “la
quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è
dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione”. La
Cassazione aveva confermato tale disposizione nella
nota sentenza 96/2005.
Il supporto della
giurisprudenza all’art. 14
La
Corte di Cassazione civile, nella
nota sentenza n.96
del 4 gennaio 2005, stabiliva che l'obbligo
di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall'effettiva
utilizzazione del servizio. Questo significava che anche gli utenti che
non usufruivano del servizio di depurazione (perché assente o inattivo) erano chiamati
a versare apposito canone per provvedere sia alle spese di gestione ordinaria
del depuratore che a quelle di installazione
e di completamento. Dunque il canone per i servizi di depurazione delle acque
reflue era dovuto indipendentemente non solo dall’effettiva utilizzazione del
servizio ma anche dalla istituzione
di esso.
Un orientamento opposto nel 2007
Nella sentenza n. 11800 del 21 maggio 2007, la Cassazione respingeva il ricorso del comune di S.
Agnello, stabilendo che il canone di depurazione va pagato solo nel caso in cui
il comune sia dotato di un vero e proprio impianto di depurazione.
Con
questa sentenza dunque la
giurisprudenza dava luogo ad una diversa e forse più giusta interpretazione ed
applicazione della norma in materia
di tariffa di fognatura e depurazione anche se, come si sa, tot capita, tot sententiae: le sentenze
di Cassazione costituiscono solo un orientamento e non sono vincolanti per legge. Ciascun giudice, nella garanzia del rispetto delle leggi e
dell’uguaglianza dei cittadini, può esprimere anche interpretazioni diverse in
merito all’applicazione di uno stesso articolo di legge.
La
vera rivoluzione normativa avviene dunque solo qualche giorno fa con
l’illegittimità dichiarata dalla
Corte Costituzionale…
La vera rivoluzione normativa (e non
solo…!)
Il
vero rovesciamento della situazione
arriva, pochi giorni or sono, con la
sentenza della Corte Costituzionale
che è stata chiamata a giudicare la
legittimità del pagamento della
quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, a seguito del ricorso
presentato da un utente privato campano contro le somme versate alla G.O.R.I. S.p.A., azienda di erogazione della fornitura idrica nell’ATO 3 Campania, per un
servizio di depurazione non reso.
La
sentenza n. 335 depositata il 10 Ottobre 2008 dichiara l’illegittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 1 della Legge Galli (sia nel testo originario, sia
nel testo modificato dall'art. 28 della
legge 179/2002) nella parte in cui
prevede che la quota di tariffa
riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui
la fognatura sia sprovvista di
impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Nella stessa sentenza viene inoltre dichiarata anche l’illegittimità
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 152/06 (c.d.
Testo Unico Ambientale), nella parte
in cui stabilisce lo stesso principio.
In pratica,
con la dichiarazione di
illegittimità della norma, viene
determinato, per il futuro, che non è più richiedibile la
tariffa relativa alla predisposizione e prestazione del servizio di
depurazione se il comune non è dotato di un depuratore attivo e funzionante.
Il fatto parte da Gragnano (NA)
Il Giudice
di pace di Gragnano, su domanda proposta da alcuni utenti privati nei confronti
della G.O.R.I., società di gestione
del servizio idrico integrato nel Comune di Gragnano, ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 della
Legge Galli nel caso in cui il depuratore non ci sia.
La G.O.R.I.,
in pratica, aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione pur non
avendo effettuato né potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque
reflue, per essere notoriamente carente degli appositi impianti.
Il
Giudice ha osservato, in particolare,
che nella richiesta del pagamento
del canone in assenza di impianto di depurazione sono violati
1) l’art. 3 della Costituzione
perché, imponendo irragionevolmente agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di fognatura e
depurazione anche in mancanza del servizio stesso, determina una discriminazione
dei cittadini che versano la tariffa
senza usufruire del servizio di depurazione, rispetto a coloro che versano la tariffa e si giovano, invece, del servizio; 2) l'art.
32 della Costituzione, perché
incoraggia “il lassismo degli enti
locali a spese della salute dei
cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne
scaturisce”; 3) l'art. 97 Cost., perché consente alla
pubblica amministrazione “d'imporre ai cittadini una sorta di “tassa sine
titulo” la cui finalizzazione ad una
futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta”.
La G.O.R.I. si difende
La G.O.R.I.
si difende affermando che c’è contraddizione e omissione nella ricostruzione della
fattispecie normativa in quanto, in caso di mancanza di impianti di
depurazione, i canoni vengono utilizzati per l'attuazione del piano d'ambito.
Inoltre, in merito alla parità di
trattamento dei cittadini, la
G.O.R.I. osserva che la norma
censurata, essendo diretta a rendere concreto il diritto dei cittadini a godere
di un servizio di depurazione delle acque reflue, realizza effettive condizioni
di parità ed uguaglianza dei cittadini, perché elimina la
discriminazione che si verifica per la
mancanza degli impianti in parte del territorio.
Il principio chiaro, semplice e ovvio della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale respinge
le tesi difensive della Gori e
dell’Avvocatura di Stato partendo da un presupposto molto semplice: il canone
di depurazione non è una tassa ma il corrispettivo di un servizio reso; ovvero la sua natura giuridica non è tributaria ma
tariffaria. Pertanto se il servizio viene a mancare (il depuratore non c’è oppure
è inattivo), non può essere chiesto il corrispettivo.
Se
valesse il contrario, aggiunge la
Corte, sarebbe violato l’articolo 3
della Costituzione in quanto sarebbe
discriminato chi paga la tariffa
senza ricevere in cambio il servizio.
Gli effetti immediati della sentenza
Le
conseguenze di questa sentenza sono di enorme importanza: con la dichiarazione di illegittimità della norma, le ATO e i gestori dei servizi idrici dovranno
da subito cessare la fatturazione
del canone di depurazione per tutti quei casi per i quali la
Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità
costituzionale (aree non servite da impianti di depurazione o servite da
impianti inattivi).
Occhio ai facili trionfalismi sul
rimborso
Pe tutti i pregressi versamenti effettuati dagli utenti
dei servizi idrici che non hanno beneficiato del servizio di depurazione, numerose
associazioni hanno già predisposto anche il fac simile per la richiesta di rimborso e proliferano
le offerte di molti studi di consulenza che si dichiarano disponibili
ad accogliere le richieste di rimborso da parte di tutti i cittadini che desiderino
ottenerlo.
Una perplessità
a caldo: il rimborso delle somme ingiustamente versate scatterà così in
automatico o forse i cittadini e le imprese potrebbero essere costrette ad
estenuanti e costose azioni legali?
In
effetti, a ben guardare, sembra che proprio la
stessa G.O.R.I. abbia già fatto sapere che gli introiti
incamerati sono stati spesi per il miglioramento e la
realizzazione delle reti e dei tratti di fognatura e che pertanto l’ingente
somma da restituire ai cittadini è già stata utilizzata!
Leggi l'intervento dell'Avv. Alfredo Cretella:
Il canone di depurazione delle acque reflue s’inserisce in un regolare
sinallagma contrattuale
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