topleft
topright

consulenza-ambientale-risposta.gifHai un dubbio o una domanda su un problema ambientale?

Formula il tuo quesito

 

 

I ns clienti dicono...

penna.jpg  "Ho lavorato con vari consulenti in passato ma raramente ho avuto un'esperienza positiva e i risultati promessi. Prima di conoscere Kemis ho sempre pensato..." Continua...

Ti piace il sito kemis?

Vuoi avere un sito sempre più fruibile ed utile?

Qualsiasi cosa tu voglia segnalarci, piccola o grande che sia...saremo felici di considerarla...Leggi Tutto

Il canone di depurazione non va pagato se non c’è il depuratore
31 Ottobre 2008
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, ha stabilito che se il comune non è dotato di un impianto di depurazione non ha alcun diritto a richiedere all'utente la tariffa relativa alla prestazione del servizio di depurazione, ritenendo incostituzionale la disposizione normativa, sino ad ora applicata, che prevedeva invece l’obbligo degli utenti del servizio idrico di pagare i canoni di depurazione anche in assenza di impianto.

 

 

Un po’ di storia

La materia è sempre stata regolata dall'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli “disposizioni in materia di risorse idriche”) relativo alla "tariffa del servìzio di fognatura e depurazione". Il primo comma di questo articolo dispone che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione”. La Cassazione aveva confermato tale disposizione nella nota sentenza 96/2005.

 

Il supporto della giurisprudenza all’art. 14

La Corte di Cassazione civile, nella nota sentenza n.96 del 4 gennaio 2005, stabiliva che l'obbligo di corrispondere il canone di depurazione prescinde dall'effettiva utilizzazione del servizio. Questo significava che anche gli utenti che non usufruivano del servizio di depurazione (perché assente o inattivo) erano chiamati a versare apposito canone per provvedere sia alle spese di gestione ordinaria del depuratore che a quelle di installazione e di completamento. Dunque il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue era dovuto indipendentemente non solo dall’effettiva utilizzazione del servizio ma anche dalla istituzione di esso.

 

Un orientamento opposto nel 2007

Nella sentenza n. 11800 del 21 maggio 2007, la Cassazione respingeva il ricorso del comune di S. Agnello, stabilendo che il canone di depurazione va pagato solo nel caso in cui il comune sia dotato di un vero e proprio impianto di depurazione.

Con questa sentenza dunque la giurisprudenza dava luogo ad una diversa e forse più giusta interpretazione ed applicazione della norma in materia di tariffa di fognatura e depurazione anche se, come si sa, tot capita, tot sententiae: le sentenze di Cassazione costituiscono solo un orientamento e non sono vincolanti per legge. Ciascun giudice, nella garanzia del rispetto delle leggi e dell’uguaglianza dei cittadini, può esprimere anche interpretazioni diverse in merito all’applicazione di uno stesso articolo di legge.

La vera rivoluzione normativa avviene dunque solo qualche giorno fa con l’illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale…

 

La vera rivoluzione normativa (e non solo…!)

Il vero rovesciamento della situazione arriva, pochi giorni or sono, con la sentenza della Corte Costituzionale che è stata chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, a seguito del ricorso presentato da un utente privato campano contro le somme versate alla G.O.R.I. S.p.A., azienda di erogazione della fornitura idrica nell’ATO 3 Campania, per un servizio di depurazione non reso.

La sentenza n. 335 depositata il 10 Ottobre 2008 dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 della Legge Galli (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 179/2002) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Nella stessa sentenza viene inoltre dichiarata anche l’illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale), nella parte in cui stabilisce lo stesso principio.

 

In pratica, con la dichiarazione di illegittimità della norma, viene determinato, per il futuro, che non è più richiedibile la tariffa relativa alla predisposizione e prestazione del servizio di depurazione se il comune non è dotato di un depuratore attivo e funzionante.

 

Il fatto parte da Gragnano (NA)

Il Giudice di pace di Gragnano, su domanda proposta da alcuni utenti privati nei confronti della G.O.R.I., società di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Gragnano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 della Legge Galli nel caso in cui il depuratore non ci sia.

La G.O.R.I., in pratica, aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione pur non avendo effettuato né potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque reflue, per essere notoriamente carente degli appositi impianti.

Il Giudice ha osservato, in particolare, che nella richiesta del pagamento del canone in assenza di impianto di depurazione sono violati 1) l’art. 3 della Costituzione perché, imponendo irragionevolmente agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di fognatura e depurazione anche in mancanza del servizio stesso, determina una discriminazione dei cittadini che versano la tariffa senza usufruire del servizio di depurazione, rispetto a coloro che versano la tariffa e si giovano, invece, del servizio; 2) l'art. 32 della Costituzione, perché incoraggia “il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne scaturisce”; 3) l'art. 97 Cost., perché consente alla pubblica amministrazione “d'imporre ai cittadini una sorta di “tassa sine titulo” la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta”.

 

La G.O.R.I. si difende

La G.O.R.I. si difende affermando che c’è contraddizione e omissione nella ricostruzione della fattispecie normativa in quanto, in caso di mancanza di impianti di depurazione, i canoni vengono utilizzati per l'attuazione del piano d'ambito. Inoltre, in merito alla parità di trattamento dei cittadini, la G.O.R.I. osserva che la norma censurata, essendo diretta a rendere concreto il diritto dei cittadini a godere di un servizio di depurazione delle acque reflue, realizza effettive condizioni di parità ed uguaglianza dei cittadini, perché elimina la discriminazione che si verifica per la mancanza degli impianti in parte del territorio.

 

Il principio chiaro, semplice e ovvio della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale respinge le tesi difensive della Gori e dell’Avvocatura di Stato partendo da un presupposto molto semplice: il canone di depurazione non è una tassa ma il corrispettivo di un servizio reso; ovvero la sua natura giuridica non è tributaria ma tariffaria. Pertanto se il servizio viene a mancare (il depuratore non c’è oppure è inattivo), non può essere chiesto il corrispettivo.

Se valesse il contrario, aggiunge la Corte, sarebbe violato l’articolo 3 della Costituzione in quanto sarebbe discriminato chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.

 

Gli effetti immediati della sentenza

Le conseguenze di questa sentenza sono di enorme importanza: con la dichiarazione di illegittimità della norma, le ATO e i gestori dei servizi idrici dovranno da subito cessare la fatturazione del canone di depurazione per tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità costituzionale (aree non servite da impianti di depurazione o servite da impianti inattivi).

 

Occhio ai facili trionfalismi sul rimborso

Pe tutti i pregressi versamenti effettuati dagli utenti dei servizi idrici che non hanno beneficiato del servizio di depurazione, numerose associazioni hanno già predisposto anche il fac simile per la richiesta di rimborso e proliferano le offerte di molti studi di consulenza che si dichiarano disponibili ad accogliere le richieste di rimborso da parte di tutti i cittadini che desiderino ottenerlo.

Una perplessità a caldo: il rimborso delle somme ingiustamente versate scatterà così in automatico o forse i cittadini e le imprese potrebbero essere costrette ad estenuanti e costose azioni legali?

In effetti, a ben guardare, sembra che proprio la stessa G.O.R.I. abbia già fatto sapere che gli introiti incamerati sono stati spesi per il miglioramento e la realizzazione delle reti e dei tratti di fognatura e che pertanto l’ingente somma da restituire ai cittadini è già stata utilizzata!

 

Leggi l'intervento dell'Avv. Alfredo Cretella:

Il canone di depurazione delle acque reflue s’inserisce in un regolare sinallagma contrattuale

 

 

 

 

 
< Prec.   Pros. >

Login Form

Inserisci il tuo account per leggere gli articoli riservati.





Password dimenticata?

Chi è online

Abbiamo 24 visitatori online
Copyright ©2008-2012. All Rights Reserved, Studio Associato Kemis - Sede Legale: Via Marco Polo n. 81/T, 56031 – Bientina (PISA) Tel: 0587–755596 Fax: 0587–756829 email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo   P. IVA: n° 02796500839

 


Joomla Templates by Joomlashack