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Il coke da petrolio è un rifiuto se non rispetta l’art. 293 del Dlgs 152/2006

17 Novembre 2008

L'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet ­ coke) commercializzato e destinato alla combustione è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art 293 del DLgs n. 152/2006. La disciplina autorizzatoria è invece operante e applicabile nel caso non siano soddisfatte le condizioni di legge per tale utilizzo.

 

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28299 del 10 luglio 2008, affermando che rientra nella disciplina dei rifiuti il pet coke in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X alla parte V del DLgs n 152 del 2006, e che quindi richieda un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.

 

 
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