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Il coke da petrolio è un rifiuto se non rispetta l’art. 293 del Dlgs 152/2006 |
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17 Novembre 2008
L'esclusione dal
campo di applicazione della
disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet coke) commercializzato e
destinato alla
combustione è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art
293 del DLgs n. 152/2006. La disciplina autorizzatoria è invece operante e
applicabile nel caso non siano soddisfatte le condizioni di legge per tale
utilizzo.
Così ha deciso la
Corte di Cassazione, con sentenza n.
28299 del 10 luglio 2008, affermando che rientra nella
disciplina dei rifiuti il pet coke in cui sia presente una quantità di zolfo
eccedente la soglia massima prevista
dall'allegato X alla parte V del
DLgs n 152 del 2006, e che quindi richieda un trattamento per rientrare nei
limiti della soglia di
utilizzabilità.
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