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Il decreto anticrisi semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo
13 Febbraio 2009
Sono state ampliate le opportunità del
riutilizzo degli inerti con riduzione del ricorso a impianti di recupero e
smaltimento, grazie a una modifica recata al Dlgs 152/2006 dalla legge di conversione del D.L. 185/2008.
Ricordiamo che la
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) recante “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale”, è in vigore dal 12 febbraio scorso.
Con questa legge
escono dal campo di applicazione dei rifiuti le terre e rocce da scavo non
contaminate riutilizzate in situ. L'articolo 20 della
legge dispone infatti che nell’articolo 185, comma 1 del Dlgs 152/2006 (recante
i “Limiti al campo di applicazione) sia aggiunto il comma c-bis.
Tale comma, riferendosi ai materiali che non rientrano nel campo di applicazione delle
norme sui rifiuti, recita “il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo
che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui è stato scavato”.
Le imprese possono quindi reimpiegare il materiale da scavo, risparmiando i costi di smaltimento della terra e, altresì, i costi di acquisto di altra terra da utilizzare per il riempimento, con considerevoli risparmi.
Si
ritiene opportuno ricordare, comunque, che l’accertamento della
non provenienza da un sito contaminato dovrà esser valutato con la verifica analitica delle concentrazioni dei
potenziali inquinanti. Laddove le concentrazioni delle sostanze fossero inferiori
alle “Concentrazioni soglia” non vi sarà necessità delle analisi di rischio;
altrimenti dovrà essere eseguita analisi di rischio sito-specifica per poter
stabilire se il sito è contaminato oppure no.