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Il decreto anticrisi semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo

13 Febbraio 2009

Sono state ampliate le opportunità del riutilizzo degli inerti con riduzione del ricorso a impianti di recupero e smaltimento, grazie a una modifica recata al Dlgs 152/2006 dalla legge di conversione del D.L. 185/2008.

Ricordiamo che la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, è in vigore dal 12 febbraio scorso.

 

Con questa legge escono dal campo di applicazione dei rifiuti le terre e rocce da scavo non contaminate riutilizzate in situ. L'articolo 20 della legge dispone infatti che nell’articolo 185, comma 1 del Dlgs 152/2006 (recante i “Limiti al campo di applicazione) sia aggiunto il comma c-bis.

Tale comma, riferendosi ai materiali che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti, recita “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”.

 

Le imprese possono quindi reimpiegare il materiale da scavo, risparmiando i costi di smaltimento della terra e, altresì, i costi di acquisto di altra terra da utilizzare per il riempimento, con considerevoli risparmi.

 

Si ritiene opportuno ricordare, comunque, che l’accertamento della non provenienza da un sito contaminato dovrà esser valutato con la verifica analitica delle concentrazioni dei potenziali inquinanti. Laddove le concentrazioni delle sostanze fossero inferiori alle “Concentrazioni soglia” non vi sarà necessità delle analisi di rischio; altrimenti dovrà essere eseguita analisi di rischio sito-specifica per poter stabilire se il sito è contaminato oppure no.

 

 

Se vuoi approfondire, puoi leggere:

1) Terre e rocce da scavo: rifiuti o non rifiuti?

2) I requisiti per la sussistenza dei sottoprodotti e l’esclusione dal regime dei rifiuti

3) Le FAQ sulle bonifiche

 

 

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