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Il lavaggio delle attrezzature non rientra nel campo di applicazione delle emissioni di COV

10 giugno 2009

Il lavaggio delle attrezzature con acetone non può essere equiparato alla pulizia delle superfici. Pertanto non rientra nel campo di appplicazione dell’art. 275 del DLgs 152/06 relativo alle emissioni di COV.

 

E’ quanto affermato dal TAR Campania, con sentenza n. 2987 del 28/05/09, in merito all’uso dell’acetone da parte di una azienda nella fase di lavaggio, per la quale la P.A. invitava la ditta ad ottemperare –appunto- al disposto normativo dell’art.275.

 

Ricordiamo che l'art. 275 del DLgs n. 152/2006 riprende la Direttiva Solventi 1999/13/CE in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e si applica alle attività produttive elencate nell’Allegato III alla parte Quinta del Dlgs n.152/2006, che, tra l’altro, stabilisce anche i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni.

 

Tra le attività elencate e sottoposte alle disposizioni dell’articolo sunnominato, al pto 10) viene indicata l’attività di “pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a […]”.

 

Il TAR afferma e conclude che il lavaggio delle attrezzature con acetone rientra nel ciclo produttivo e non è paragonabile a quella riportata in elenco con la descrizione "pulizia di superfici". Se la ditta, quindi, non esercita alcuna delle attività di cui all’Allegato III alla Parte III del DLgs 152/06, non è assoggettabile all’ex direttiva solventi.

 

 

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