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10 giugno 2009
Il
lavaggio delle attrezzature con
acetone non può essere equiparato alla
pulizia delle superfici. Pertanto non rientra nel campo di appplicazione
dell’art. 275 del DLgs 152/06 relativo
alle emissioni di COV.
E’
quanto affermato dal TAR Campania, con sentenza n. 2987 del 28/05/09, in merito
all’uso dell’acetone da parte di una azienda nella
fase di lavaggio, per la quale la
P.A. invitava la ditta ad
ottemperare –appunto- al disposto normativo dell’art.275.
Ricordiamo che l'art. 275 del
DLgs n. 152/2006 riprende la Direttiva Solventi 1999/13/CE in materia di
emissioni di composti organici volatili
(COV) e si applica alle attività produttive elencate nell’Allegato III alla parte Quinta del Dlgs n.152/2006, che, tra l’altro, stabilisce anche i valori limite di
emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni.
Tra le attività elencate e sottoposte alle disposizioni dell’articolo
sunnominato, al pto 10) viene indicata l’attività di “pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente
superiore a […]”.
Il
TAR afferma e conclude che il lavaggio
delle attrezzature con acetone rientra nel ciclo produttivo e non è paragonabile a quella riportata in elenco con la descrizione "pulizia di superfici". Se la ditta, quindi, non esercita alcuna delle attività di cui
all’Allegato III alla Parte III del
DLgs 152/06, non è assoggettabile all’ex direttiva solventi.
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