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Il limo che deriva dalla pulitura del materiale di cava non è rifiuto

20 Marzo 2009

La prima pulitura del materiale estratto non deve necessariamente avvenire solo a mezzo di setacciatura o grigliatura, ma, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, può avvenire anche mediante lavaggio.

 

L'art. 185, comma 1 del Dlgs 152/2006 dispone che «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta […] i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave».

 

In questo modo, la Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9491 del 3 marzo 2009, chiarisce che, per il limo derivante dalle attività di primo lavaggio dei materiali provenienti da escavazione, non trovano applicazione le norme contenute nella parte IV del decreto, ovvero quelle relative a rifiuti e bonifica dei siti.

 

Ricordiamo che il comma 1 sunnominato, esclude i rifiuti alle lettere a), b) e c), precisando “in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria”.

 

Leggi anche:

Sfruttamento di cava: i fanghi non sono rifiuti, gli inerti sì 

 

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