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20 Marzo 2009
La
prima pulitura del materiale estratto non deve necessariamente avvenire solo a
mezzo di setacciatura o grigliatura, ma, quando necessità tecniche lo
richiedano o lo rendano opportuno, può avvenire anche mediante lavaggio.
L'art.
185, comma 1 del Dlgs 152/2006 dispone che «Non rientrano nel campo di
applicazione della parte quarta […] i
rifiuti risultanti dalla
prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali
o dallo sfruttamento delle cave».
In
questo modo, la Corte di Cassazione
Penale, sentenza n. 9491 del 3 marzo 2009, chiarisce che, per il
limo derivante dalle attività di primo lavaggio
dei materiali provenienti da escavazione, non
trovano applicazione le norme contenute nella parte IV del decreto, ovvero quelle relative a rifiuti e bonifica dei siti.
Ricordiamo
che il comma 1 sunnominato, esclude i rifiuti alle lettere a), b) e c),
precisando “in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano
tutela ambientale e sanitaria”.
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