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Il reato di traffico illecito si configura solo per la persona fisica |
17 Novembre 2008
La
responsabilità per il reato di traffico illecito di rifiuti non è configurabile
in capo alla società proprietaria
del mezzo di trasporto che, quindi, non è possibile condannare.
La
Corte di Cassazione, con sentenza 6
novembre 2008, n. 41329, precisa che nell'attuale quadro legislativo (Dlgs 152/2006 e Dlgs 231/2001, in tema di
responsabilità amministrativa degli enti) manca una norma che disciplini
espressamente il reato in questione in capo alle persone giuridiche e pertanto,
non essendo possibile procedere per via analogica in campo penale, deve
escludersi la possibilità di
estendere la responsabilità anche a
queste ultime.
L'unico caso in cui è
possibile ravvisare una tale responsabilità, continua la
Cassazione, è quello di cui all'articolo 192, comma 4, Dlgs 152/2006 che, tuttavia,
oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle
persone giuridiche, sembrerebbe fare espressamente riferimento solo alla previsione del comma 3 dell'art. 192 citato che
ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono
incontrollato.
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