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05 febbraio 2010
Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel controllo dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il
15 gennaio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.
198 in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici, in attuazione dell'articolo 4 della legge
4 marzo 2009, n. 15.
L’art. 1 del decreto
stabilisce che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione
o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire
in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari
di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed
attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali obbligatori.
Affinchè il ricorso non sia
giudicato inammissibile, è necessario che il ricorrente notifichi, in via
preventiva, una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare,
entro 90 giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La
diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del
concessionario, che deve assumere le iniziative ritenute opportune
comunicandole all'autore della diffida.
Il ricorso è proponibile
solo se, dopo 90 giorni, l'amministrazione o il concessionario non ha
provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione
denunciata. Il termine per la presentazione del ricorso è di un anno dalla
scadenza dei 90 giorni. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica
della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonchè di
dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione
denunciata.
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