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Il ricorso contro le inefficienze della Pubblica Amministrazione

05 febbraio 2010

Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel controllo dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il 15 gennaio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15.

L’art. 1 del decreto stabilisce che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori.

 

Affinchè il ricorso non sia giudicato inammissibile, è necessario che il ricorrente notifichi, in via preventiva, una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro 90 giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che deve assumere le iniziative ritenute opportune comunicandole all'autore della diffida.

 

Il ricorso è proponibile solo se, dopo 90 giorni, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il termine per la presentazione del ricorso è di un anno dalla scadenza dei 90 giorni. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonchè di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

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