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07
Ottobre 2008
La
nozione di sottoprodotto è sempre stata una delle più discusse e attenzionate
dagli operatori del settore ed in particolare
il requisito dell’impiego “nel corso del processo di produzione” ha talvolta
condotto a versioni ed interpretazioni diverse e contrastanti. La Corte di
Cassazione mette fine alle diatribe chiarendo, nella
sentenza n. 31462 del 29 luglio 2008, come interpretare tale requisito per
l'attribuzione della
qualifica di sottoprodotto.
Nella
nozione di sottoprodotto, secondo la
definizione di cui al punto 2) dell'art. 183, primo comma lett. P), del D. Lgs
n. 152/06, come modificato dal D. Lgs n. 4 del 2008, si richiede che: "il
loro impiego sia certo sin dalla
fase di produzione integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di
produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito".
Alla
luce di tale definizione, afferma la
Corte, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi
sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto
origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione,
peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e
definito.
Approfondisci l’argomento
e leggi il nostro articolo Scarti di lavorazione
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