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16 gennaio 2009
In
merito all’allocazione di un impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti
esiste un assetto normativo (D.Lgs. 152/06 e smi) sulla localizzazione degli
impianti e sulle competenze dei vari livelli di governo.
In
particolare la disciplina normativa in tema di localizzazione degli impianti
prevede che tra le competenze statali vi sia la indicazione dei criteri
generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
Per
le regioni è prevista la competenza
- alla
definizione di criteri per la individuazione, da parte delle provincie, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti.
Alle
province spetta:
- l’ individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Tale individuazione
va effettuata in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione
dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria.
Dunque
alla regione spetta la definizione dei criteri per l'individuazione da parte
delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Tutto
questo è ribadito dal Consiglio di Stato con Decisione del 21/12/2009 n. 8532, confermando la pronuncia del Tribunale amministrativo della Lombardia.
Nella
fattispecie la
Regione Lombardia aveva fissato i criteri per
l'individuazione delle zone dove non possono essere collocati impianti di
gestione di rifiuti (in particolare in zone soggette a vincolo paesaggistico) e il piano provinciale di gestione dei rifiuti precisa che tutto il territorio
del Comune di Brivio “è interamente assoggettato a vincoli escludenti”.
Stando
alla pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, nel caso concreto qui descritto, la Regione Lombardia
ha legittimamente definito i criteri per la individuazione da parte delle
province delle aree non idonee e la Provincia di Lecco ha legittimamente
individuato, sulla base dei suddetti criteri, le aree idonee e quelli non
idonee.
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